M A G G I O


1 - Già fin dal XV secolo era consuetudine che, dalle comunità di Collicello, Frattuccia, Macchie, Fornole e Montecampano, il primo giorno di Maggio si portasse in Amelia, come ossequio, un albero in fiore, per drizzarlo sulla Piazza vecchia del Comune, dinanzi al Palazzo anzianale. (1998)


1 - Dalla Questura di Terni, il 1 Maggio 1941 si comunica al Podestà di Amelia:

“Il Ministero della Cultura Popolare telegrafa: “Pregasi dare disposizioni per ritiro circolazione ogni specie materiale pubblicitario film “GIULIANO DE MEDICI” ove appaia nome regista ebreo Ladislao Vajda punto”. (1999)


1 - Il Rettore del Patrimonio invia agli Anziani di Amelia, il 1 Maggio 1433, "in felici campo contra Vetrallam", cioè scrivendo direttamente dal campo dove trovasi in guerra contro Vetralla, la seguente lettera:

"Perché simo ad campo ad Vetralla et pensamo per la gratia de Dio de haverla presto, pertanto ve comandiamo che remossa onne cagione, debiate mandare qui li fanti che ve furon comandati laltro dì, veduta la presente, ad tanto che domenecha ad bona hora sieno qui, et in ciò non comectete negligentia niuna perché questa volta ne farimo fine".

Si richiama la precedente lettera sopra citata, nella quale si ingiungeva di mandare "triginta pedites armati et triginta guastatores", sotto pena di duemila ducati. Si propone di parlarne nel Consiglio generale, nel quale, riunitosi il 4 successivo, "factis pluribus discussionibus", si decide di inviare al Rettore un oratore, scelto nella persona dell'Anziano Ser Thoma Ser Laurentij, al quale si assegna -cavallo compreso- una retribuzione di 25 bolognini al giorno, senza nulla togliergli di quanto a lui spettante come Anziano; inoltre, si decide di inviare al campo di Vetralla dieci pedoni, di cui la maggior parte non amerini. Se ne riportano i nomi: Jacopo Angeli Romanucij, Cola Colcellj, Paulus Philitianj, Christoforus Petri Marconj, Jo. Cole de Fractucia, Jo. Cole de Urbe, Rentius Petrucij de Urbe, Leonardus Anthonij e Blaxius Mej de Montalcino, Pangratius Petrucij de Carvi. Ma sembra che neppure questi dieci si siano presentati.

In una successiva lettera del Rettore, scritta da Viterbo il 30 Maggio, questi si reputerà soddisfatto se gli verranno mandati 30 fiorini, senza "altra gravezza. Sì che vogliate presto exequire quanto ve scrivemo".

Si vede che, nelle more dell'invio, anche l'urgenza di avere gli armati non era più tanto pressante e un po' di denaro in sua vece poteva andar bene lo stesso. (2004)


1  -  Il 1° Maggio 1488, in occasione del subentro in carica dei nuovi Anziani, viene fatto l’inventario di tutte le suppellettili del Palazzo Anzianale, con la relativa consegna ai subentranti.

Fra le altre, si notano:

“Cratere argentee trigintaquattuor” 34 tazze d’argento;

“Coclearia argentea decem” 10 cucchiai d’argento;

“Furcille argentee sex” 6 forchette d’argento;

“Cultelleria cum undecim cultellis” Coltelliera, con 11 coltelli;

“Mantele unum listatum magnum” Una salvietta listata grande;

“Mappa una grandis de rentia cum toballiolis de rentia viginti” Una tovaglia grande di rensa (lino) con 20 tovaglioli di rensa;

“Cassecta una cum signo argenteo Sancti Olimpiadis ad imprimendas bullectas” Cassetta con sigillo d’argento di S. Olimpiade, per timbrare ricevute;

“Scattula una cum sigillis et clavibus” Una scatola con sigilli e chiavi;

“Vexillum sericeum unum” Uno stendardo di seta;

“Par unum pennonum tubicinum” Un paio di pennoni dei trombettieri.

L’inventario prosegue ancora con la descrizione di altri oggetti, fra cui figura: “Missale unum impressum” cioè un messale stampato. Se si considera che Gutenberg aveva iniziato da appena 33 anni il primo esperimento di stampa, la presenza di un messale fra gli oggetti in dotazione all’Anzianato amerino potrebbe costituire un legittimo motivo di orgoglio per i nostri antenati. Ma che fine avrà fatto? (2010)


1  -  Sono le Calende di Maggio dell’anno 1528 e tale data coincide con l’entrata dei nuovi Anziani. Vale la pena di riportare in che modo l’aulico Cancelliere Angelo de Filijs di Cesi introduce la cerimonia del loro insediamento:

“Omne Principium a deo proficisci debet, jdeo optandum est ut aditus presentium dominorum Antianorum ad gubernacula  civitatis sit ad laudem omnipotentis dei eiusque gloriosissime matris virginis Marie ac totius celestis curie, sit ad quietem huius magnifice civitatis ad excidium qui oppositum desiderarent” Ogni principio deve venire da Dio, pertanto l’ingresso dei presenti Signori Anziani nel governo della Città avvenga a lode dell’onnipotente Iddio e della sua gloriosissima Madre la Vergine Maria e di tutta la Celeste Curia e per la pace di questa magnifica Città e a distruzione di chi desiderasse il contrario.

Sotto la stessa data, si riunisce il Consiglio cittadino, nel quale viene, fra l’altro, data lettura di alcune missive, di cui la prima inviata da Perugia il 28 Aprile dal Vicelegato di Perugia e dell’Umbria, Vincenzo Pimpinello Arcivescovo Rossanense, indirizzata agli Anziani -chiamati “Magnifici domini Priores”- dal seguente contenuto:

“Fioravante di Messer bonaventura da Trevi è stato da noi, facendoci intendere non sensa querela che ali mesi passati tornando lui da corneto (l’attuale Tarquinia) et passando  al Passo di san valentino fo assalito da vulpe, pelato, paulo bartoluccio et mastro adviso, tucti di costì de Amelia et ... toltoli et robatolj in denari ducati 50 de oro et altre robe sino ala summa de ducati septanta jn tucto; quali dinari et robe sonno retenute  et  retengono in danno di epso Fioravante (e) non pensano punto ala restituzione et perché jntendiamo dicti latri et ribaldi se retrovano lì, né contra di loro si è mai facta alcuna demostratione, ve diciamo et commectiamo per le presenti debiate al ricevere de questo con dextro modo chiamare ad voi dicti hominj et quilli ritenere donec et quousque (fino a quando) habiano satisfacte et restituite  le dicte robe, operando etiam et facendo contra di loro in modo che de simile delicto non ne passino jmpuniti ...”

Altra lettera simile, ma assai più circostanziata, è inviata agli Anziani lo stesso giorno 28 Aprile dai Priori della Terra di Trevi:

“Ser Fioravante nostro dilecto conterraneo juvene jnvero assai modesto et de bone parti, alli mesi passati, tornando dallo officio di corneto jntra de sipicciano et il porto de san Valentino fo assalito  da un mastro alviso, volpe, Paulo, Pelato et bartoluccio vostri amerinj et altri compagnj et lo roborono et tolsero ducati vintisei et mezo, quattro anelli d’oro, sagione pagonazzo, juppone, berrecta et cappa nove negre, et una cappetta marinesca, collecti, spade, quattro cente (cinture), seta, scatule et specchi, et pectine de avolio (sic), sciucchaturo et altre robicciole, calzi nove, camiscie cinque, sensa alcuna misericordia tolte, che per freddi et affanni (che) patette è stato in extremis; è venuto da noi et pregatoce vogliamo di ciò scrivere ad V. S. M. siano contente oprare (fare in modo che) dicte robe li siano restituite ...”

Il consigliere Pompilio Geraldini “vir ornatus”, propone che gli Anziani informino il Podestà di quanto occorso a Fioravante di Trevi, esibendogli le suddette lettere e gli si raccomandi il caso, affinché catturi gli aggressori, “cogat eos ad restituendum dicta bona et si non possent prefati haberi jn manibus, quia essent absentes vel aufugerent, fiat eis executio in bonis” li costringa a restituire il maltolto e, se non potrà averli in mano, per essere assenti o fuggiaschi, ci si rivalga sui loro beni. In ogni caso, si riscriva al Vicelegato ed alla Comunità di Trevi “et excusetur communitas pro ut melius videbitur” e si porgano loro le scuse di Amelia per l’accaduto nel modo migliore possibile. 

Non ci fa certo onore sapere che, anche a quei tempi, ad Amelia giravano torme di briganti e grassatori, ma almeno si aveva il buon gusto di porgere le scuse alle vittime! (2011)


1  -  “Felicibus Kalendis Maij MDL” E’ l’intitolazione con cui il solerte Cancelliere Tranquillo Grumulo di San Gemini il 1° Maggio 1550 apre la verbalizzazione della cerimonia del giuramento prestato dai nuovi Anziani eletti per i mesi di Maggio e Giugno 1550. Quindi prosegue nella sua descrizione aulicamente: “Ad laudem et Gloriam sanctissime et jndividue Trinitatis, decus et Ornamentum Status Ecclesiastici et Perpetuam Felicitatem Magnifice Civitatis Ameriae” a lode e Gloria della Santissima ed Individua Trinità, a decoro ed ornamento dello Stato della Chiesa ed a perpetua felicità della Magnifica Città di Amelia, “Nobiles et Prudentes Viri” i nobili e prudenti Uomini Evangelista Nacci, Nicolò Archilegi, Orsello Gerardocci, Nicolò Venturelli, Troiano Petrignani e Giovanni Nalli, “constituti personaliter coram Magnifico Domino Potestate, magnificis  Antianis preteritis multisque alijs Civibus et me notario et Cancellario” costituitisi personalmente dinanzi al Magnifico Podestà (Battista Grellotto di Urbino), ai Magnifici Anziani uscenti ed a molti altri Cittadini ed a me notaio e Cancelliere “corporaliter manutactis scripturis de bene legaliter fideliter et sine fraude eorum offitium Antianatus administrando jn forma solita et consueta iuramentum prestiterunt” hanno prestato giuramento nella forma solita e consueta, toccando materialmente con le mani le sacre scritture, di esercitare il loro ufficio dell’Anzianato correttamente, legalmente, fedelmente e senza frode. (2012)


1  -  Il 1° Maggio del 1497 viene stipulato atto di pace fra il Comune di Amelia ed il Magnifico Signore Ludovico degli Atti di Todi e la fazione dei Catalanesi, essendo intercorsi, fra di loro, “retroactis temporibus” nei tempi passati, “instigante inimico humane nature” su istigazione del nemico della natura umana (il demonio), “quamplurima homicidia, incendia, rapine, depredationes et multi alij excessus” numerosi omicidi, incendi, rapine, predazioni e molti altri eccessi “et volentes ipse partes finem huiusmodi excessibus, delictis et dampnis imponere, devenerunt unanimiter et concorditer, videlicet pro parte Magnifici et generosi viri domini Ludovici de Actis prefati et tota eius factione Catalanense, Magnificus et generosus Vir dominus Aloisius de nobilibus  de Alviano” e volendo le stesse parti porre fine a tali eccessi, delitti e danni, unanimemente e concordemente si addivenne, da parte del Magnfico e generoso Signore Ludovico degli Atti e della intera fazione Catalanese, a mezzo del procuratore, il Magnifico e generoso Signore Luigi, dei nobili di Alviano e, dall’altra, a mezzo dell’”eximius legum doctor D.nus Franciscus de Geraldinis, Ser Tadeus Johannis de Artinisijs et Angelus Anthonius Bartholomei etiam de Geraldinis, de Amelia” dell’esimio Dottore in legge Francesco Geraldini, di Ser Taddeo di Giovanni Artemisi e di Angelo Antonio di Bartolomeo, anch’esso un Geraldini, quali procuratori della Comunità di Amelia, alla stipula dei seguenti Capitoli di pace, dei quali si riportano i seguenti:

“In primis, che luna et laltra factione et parte tanto Catalanescha, quanto Chiaravallese, possano liberamente et securamente praticare nella magnifica Città di Amelia, suo Contado, forza ed districto senza alcuno danno et offensione né delluna né dellaltra parte e che qualunque de le parti contravenisse et offendesse laltra parte in nella dicta Città ... da mo (adesso) sia publicato et processato per ribello et exbandito de dicta Città ... como capitali nimici ...

“Item le dicte parti ... fanno plenaria et perpetua remissione et quietatione hinc inde ... de tucte et singole robbe tolte, furate, predate per qualunque modo et via in nelle dicte  Città de Tode et de Amelia ... et che mai per dicta cascione per nisciuno tempo se possano redomandare ... alcuna represaglia ...

“Item che li prisciuni (prigionieri) che fossaro detenuti daluna et dalaltra parte sieno liberati et relassati ...

“Item promectono dicte parti ... fare cassare adnullare et abolire tucti processi et condemnatiuni (che) se troverando (troveranno) essare facti hinc inde per qualunque malefitii et excessi”.

I Capitoli di pace vengono sottoscritti, con tanto di giuramento sulle sacre scritture “ad sancta Dei evangelia, manibus corporaliter tactis scripturis” e con la corporale imposizione delle mani sui Vangeli.

L’atto venne redatto in Alviano, “in arce Magnificorum dominorum de Alviano”, nel castello della omonima casata. (2014)


1  -   Il pittore Gian Francesco Perini (“Pirini”) ha dipinto un gonfalone per la Confraternita di S. Rocco, di cui è Priore un Angelo Petrignani e ne fanno parte altri nobili di Amelia. Non essendo stato in antecedenza fissato il corrispettivo, sorgono delle contestazioni. Per venirne a capo, il 1° Maggio 1538 si stabilisce di eleggere dalle parti due stimatori; in caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa ad un unico perito, eletto dagli Anziani del Comune. Sul valore di stima risultante, il pittore abbuonerà due scudi. 

A distanza di centoquarant’anni, il 1° Maggio 1678 si presentano agli Anziani alcuni uomini “Terrae Luniani” della terra di Lugnano, e precisamente Pier Donato di Giuseppe, Pier Domenico di Tullio, Andrea di Antonio di Stefano, Innocenzio di Innocenzio, Giacomo di Ulisse e Valeriano di Antonio, per fare la seguente denunzia:

“Semo a far sapere alle Sig. VV. Ill.me come l’huomini  e le donne del vostro Castello di Macchie giornalmente tagliano nelle riservate (boschi protetti) antiche di questa Città legna grossa e quella, come anche il carbone che in detta riservata fanno, portano a vendere nella nostra Terra di Lugnano a vilissimo prezzo, dandole per mezo grosso la soma, e mantengono a legna e carbone tucta la terra, et in particolare il Monastero delle Moniche delle Fabbrerie, due fornaci da terra (?) cocta, et questo non solo in esterminio delle riservate di Amelia, ma in nostro grande danno e pregiuditio, non trovando a vendere la nostra legna, non potendo campare dandole a tanto vil prezzo; et però fanno istanza si provveda di giustizia”. Si dà immediatamente ordine ai Guardiani (guardaboschi) che si rechino sul posto “ad effectum inveniendi damnum dantes” con lo scopo di trovare i danneggiatori delle selve protette. (2015) 


2 - Nella riunione consiliare del 2 Maggio 1409, una proposta viene presentata con parole degne delle più alte tradizioni auliche di un oratore della romanità, che vale la pena riportare: "Cum debitum et condecens censeatur ut quicumque rei publice aliquem honorem infert, ab ipsa republica volendo ingratitudinis vitium evitare deo et hominibus hodiosum, premium condignum recipiat" cioè: considerando atto doveroso ed opportuno che chiunque abbia onorato la comunità, volendosi evitare la colpa dell'ingratitudine, odiosa a dio ed agli uomini, debba ricevere dalla stessa comunità un degno premio, "et ad presens egregius miles et in medicina magister dominus Marius Cecchi repatriaverit"; poiché attualmente l'egregio cavaliere e dottore in medicina, Signor Mario Cecchi sta per tornare alla sua terra d'origine, "considerato quantum honorem comuni prefato ubicumque fuerit sua mediate virtute actulerit", in considerazione di quanto onore, ovunque sia stato, apportò al nostro comune per mezzo della sua bravura "et etiam ut aliorum veniat in exemplum et ceteri ad virtutem merito animadvertantur" ed anche per servire ad esempio agli altri e che tutti a ragione osservino la virtù, "equum atque debitum censeatur, si ritiene giusto e doveroso "ut eidem domino Mario per comunem prefatum aliquis honor debite impendatur" che allo stesso Signor Mario venga tribuito un dovuto atto d'onore".

Il giorno successivo, nel Consiglio generale, si decide di onorare l'operato del medico Cecchi, offrendogli "unum blavium valoris decem florenorum auri er unam targam valoris duorum florenorum auri cum armis comunis predicti" un drappo del valore di dieci fiorini ed una targa, con l'arme del Comune, del valore di due fiorini.

Il nuovo medico condotto sarà nominato il 26 Maggio, nella persona del dottor Andrea di Ascoli. (2006)


2 - Pietropaolo di Giovanni di Daniele nella seduta del consiglio decemvirale del 2 Maggio 1478, presentandosi come "miserrima persona et minore de xx anni", perora la sua causa, esponendo "che, per più anni, ha menato la vita sua rusticale ad guardare le bestie et per ignorantia et rusticità, inducto da mal costumi et lasciva età, prese uno dì Antonio de Angelo de Compellino de Amelia, col quale haveva continua compagnia ad guardare le bestie et ipso contra natura carnalmente cognobbe, quantuncha non ce fusse el consentimento de ipso Antonio; pertanto recognoscendo el suo errore et meritare punitione, recorre alle V.S. et al presente consiglio, mettendose in mano della comunità, la quale cognosce essere pia et misericordiosa ad chi se rende ( si riconosce) in colpa del suo peccato, che se digne haverlo per recommandato et farli gratia della pena della frustra (sic) nella quale è incorso per forma delli nostri statuti et quella redurla ad una pena pecuniale et tollerabile secondo la sua facultà et conditione, attento (considerato) la sua rusticità et iuvenile età, essendo idiota et male allevato et in summa povertà, come ad omne uno è noto". Si rimette, pertanto, alla misericordia e benevolenza della comunità, facendo presente che i suoi parenti hanno dichiarato di rimanere soddisfatti di quanto verrà deciso dalla stessa.

Nel maggior consiglio del dì seguente, si decide che Pietropaolo "solvat ducatos quinque de fustigatione et alijs fiat sibi gratia liberalis et condonetur sibi" paghi cinque ducati in luogo della fustigazione e il resto gli venga condonato.

Nello stesso consiglio si delibera anche sulla supplica presentata da Bartoccio Blasi Boni detto Fronzo, il quale, indotto da Agostino Nicolai Pei "non pretio sed potius simplicitate et levitate quadam" non per denaro, ma piuttosto per leggerezza e semplicioneria, a testimoniare il falso in suo favore in un processo per lesioni, viene condannato a pagare 110 libre di denari. (2007)


2  -  “Quia sepe mediocrj sumptu graves impense vitantur egregie...” poiché spesso, con una piccola spesa, si possono ottimamente evitare gravi esborsi ... Con questa saggia massima, degna tanto di avveduti amministratori quanto della fiorita prosa del Cancelliere Barnaba da Sarnano,  inizia la seduta degli Anziani del 2 Maggio 1473, nella quale gli stessi Anziani, “communi assensu”, con unanime decisione, in attuazione di quanto contemplato dalla rubrica 77 del libro V dello statuto cittadino del 1441, intitolata “De fortificatione Castri Montiscampani” autorizzarono Vezio Pierlancia e Rubeo di Montecampano, “edificandi et restaurandi murum communis dicti castelli post ipsorum domos” di edificare e restaurare le mura comunali del castello, esistenti di seguito alle loro case,  promettendo di condurre a termine tale lavoro, per conto del Comune, dietro corrispettivo di 15 libre e della fornitura di “calcem lapides et alia oportuna” calce, pietrame ed altro materiale necessario. “Sed si pluribus esset opus pro ea re tamen pecunijs ipsi Vectius et Rubeus satisfacientur” E se il lavoro da eseguire fosse di maggior impegno, detti Vezio e Rubeo ne verranno soddisfatti ulteriormente da parte del Comune committente. (2009)


2  -  E’ arciprete di Lugnano un prete Aurelio Zeffiri di Lugnano, ma non vi risiede. Il 2 Maggio 1538 viene delegato prete Nicolò Polidori di Amelia, il quale curerà le anime e si godrà le rendite dell’Arcipretura, pagando all’Arciprete Aurelio l’annua pensione di venti carlini. (2014)


3 - La Città di Narni ha ottenuto dalla Sagra Congregazione del Buon Governo che la Comunità di Amelia ed il Castello di Porchiano contribuiscano per la metà delle spese di ricostruzione di un ponte sul Nera, che era rovinato.

Poiché il transito su detto ponte non interessa la Comunità amerina, come invece preteso dalla Città di Narni che, scientemente o meno, aveva confuso il ponte crollato con quello di Camartana, gli Anziani della Comunità di Amelia, in data 3 Maggio 1806, rimettono al proprio Agente in Roma, Pio Megliorucci, una lettera da consegnare all'Ecc.mo Braschi-Onesti, Protettore della Città, insieme al pro-memoria di cui si riporta qualche stralcio.

"Ha insistito presso la Sagra Congregazione del Buon Governo ed ha ottenuto la Città di Narni di far contribuir dalla Comunità di Amelia e del piccol Castello di Porchiano la metà della spesa occorrente in sc. 712,50 per la costruzzione (sic) di un nuovo ponte provvisorio su quel fiume Nera e senza averle fatto constare il preteso diritto di contribuenza, se non coll'equivoco del ponte di Camartana, vessa ora la Comunità di Amelia per pagarne la metà.

"Per quanto è a notizia de PP.RR. (gli Anziani) vengono meno di 900 anni, da che fu costruito sul detto fiume il ponte attualmente rovinoso. Non esistono le tabelle di allora per verificar la pretenzione del Publico di Narni e né tampoco i PP.RR. hanno trovato in appresso alcuna memoria o documento che la loro Comunità abbia mai soggiaciuto al peso del riattamento: anzi, verso il fine dello scaduto secolo e sul principio del presente, è stato per due volte risarcito dalla Città di Narni a tutte sue spese e senza la minima contribuzione per parte della Città di Amelia. “Non è questo il buon diritto della medesima Città di Amelia di non aver punto a che fare sul detto ponte? ed il libero dominio su di esso esercitato dalla Città di Narni indipendentemente non è una comprova dell'obligo, che gli corre di mantenerlo?".

Ignoriamo se le ragioni della nostra Città siano state o meno recepite dalla S. Congregazione, invitata a "revocarsi i suoi contumaciali decreti ... in vista delle addotte ragioni e dell'equivoco del ponte di Camartana". (2001)


3  -  V’è sentore di guerra da parte degli Ortani. Il 3 Maggio 1499 si delibera di scrivere ad Altobello di Canale “ut statim velit venire cum omnibus equitibus suis ad prescidia (sic) huius civitatis et futuri equites distribuantur per banderatas” affinché venga immediatamente con tutti i suoi cavalleggeri, per presidiare la Città ed il loro alloggiamento venga distribuito per le varie contrade.

Inoltre, si mandino messaggeri nelle terre limitrofe ed alleate, “uti penne, Jovio et vassiano”, come Penna, Giove e Bassano, “ut velint statim reddere certiores  de omnibus que intelligerent et de gentibus que transirent per loca eis circumvicina” per riferire circa quanto avviene e quali movimenti di genti  si verificano nei luoghi limitrofi, “nec non mictantur speculatores in diversis locis, ut facilius omnia intelligantir” ed inviino osservatori in diverse direzioni, per meglio comprendere quel che bolle in pentola. Per far fronte alle spese necessarie, “exigantur omnes dative imposite que ad huc non sunt exacte” si riscuotano tutte le imposte restate fin ad ora insolute.

Infine, “cum intelligerent a diversis locis quod ortani cum omni eorum amicorum et factionis conatu et gentibus venturi sint in obsidione Castri Montiscampani” avendo saputo, da diverse fonti, che gli Ortani, in forze ed aiutati da alleati e confederati, si apprestano a cingere d’assedio il Castello di Montecampano, “jccircho eligerunt infrascrictos pedites et scoppicterios, qui statim accedere debeant ad custodiam Castri Montiscampani et ibi permanere debeant donec opus fuerit et necesse” a tal uopo procedono ad eleggere dieci fanti ed archibugieri, che si rechino immediatamente alla difesa del Castello e vi restino finché sarà necessario. Segue l’elenco dei dieci, fra i quali figurano un Michelangelo di Todi, un Giovanni di Mirandola ed un Tordario di Rieti.

Il successivo giorno 4 l’attacco degli Ortani viene vittoriosamente respinto. Le guerre-lampo dei tempi nostri, in confronto, fanno ridere! (2010)


3  -  Il 3 Maggio 1528 -era trascorso meno di un anno dalla calata dei Lanzichenecchi- nel consiglio decemvirale si dibatte su molteplici argomenti.

Fra gli altri, occorre agire con diplomazia nei confronti di Uguccione dei nobili di Baschi, il quale si è sempre dimostrato buon amico della Comunità di Amelia “et cum eo in mensibus preteritis” ed essendosi con lui trattato, nei mesi passati, che sarebbe stato disposto a fornire alla stessa Comunità cento salme di grano, tenendole a sua disposizione, poiché -a quanto sembra- non vi sarebbe più necessità di una tale fornitura, “ad hoc ne de benivolo non benivolo reddatur et ne de eo videatur agere ludibrium” per non urtarne la suscettibilità, facendogli cambiare atteggiamento nei confronti di Amelia e non dare l’impressione di averlo preso in giro, occorre provvedere in merito. Il maggior consiglio dello stesso giorno decide che gli Anziani inviino ad Uguccione qualcuno “cum eo amicabilem” in buoni rapporti di amicizia con lui, il quale -con le dovute maniere- “exponat quod de grano suo deliberet, quia communitas non eget de eo” gli faccia intendere che disponga pure come crede del suo grano, non avendone più la Comunità ulteriore bisogno.

Si discute, inoltre, di un singolare e curioso problema di competenze. In Amelia esistevano due chiese dedicate a S. Rocco, che godeva di particolare  venerazione, quale protettore dalla peste: una dentro la Città ed un’altra al di fuori; quest’ultima era amministrata “per laicos et non spirituales” da personale laico e non ecclesiastico e vi si era riscontrata una maggiore vitalità. Si delibera, quindi, che gli Anziani prendano contatti ed accordi con il Vescovo “et videre cum eo quomodo possit fieri unio de ecclesiis s.ti rocchi extra civitatem et jntus” ed accordarsi con esso di unire la gestione delle due chiese “et laici societatum de ipsis ecclesijs capiant curam et de eis disponant et non spirituales” e ne prendano cura le società laicali e non gli ecclesiastici. Si sperava, in tal modo, di far crescere d’importanza (e di rendite?) anche la chiesa all’interno della Città (“jta enim ecclesia magis augumentaretur”). 

Vi sono anche alcune suppliche da esaminare.

Una è presentata da “Meneco de boccardo, Petruco, roberto et altri loro compagni già scolte”, i quali espongono “dover consequire da questa magnifica communità circa septanta septe carlini, salvo il calculo de la rascione (cioè salvo un più preciso conteggio) per causa del resto de la loro mercede et salario per havere facte dicte scolte nelli mesi già passati; quali dinari non hanno possuti sino in hora mai consequire contra ogni loro speranza et fatiga et stento extremo. Per il che supplicano humilmente siano contente le S.rie V. pigliare quello verso li parerà expediente che consequano il loro, et con il loro se possano adiutare et dato casu (nell’ipotesi -tutt’altro che azzardata!- che) dicti dinari non ce fossero così in prompto (cioè a disposizione) quando piaccia ale S. V. se ne pigliaranno terrenj del commune, maxime (in particolare) un pezo di terreno posto nel tenimento di Amelia, nel Vocabolo de la Fontana di capita et lo pigliaranno a mesura ad carlini sei la quartata ...” Ma da quell’orecchio, il Comune non ci sente: il maggior consiglio delibera che ai supplicanti venga fatto il mandato di pagamento e “postmodum ex aliquo loco pro eorum satisfactione pecunie extrahantur” in seguito si cavino i denari per soddisfarli da qualche altra parte. Intanto, “cinghia!”.

Un’altra supplica è presentata da “Mastro perino lombando, al presente habitatore di epsa ciptà (di Amelia), il quale “humilmente expone et narra haver suo animo et ferma jntentione volere vivere et morire et habitare in questa magnifica ciptà et per quella jn ogni occorrente caso bisognando effundere il proprio samgue, spendere la sua roba et ultimo ponerce la propria vita et perché se trova non riccho de roba et bisognandoli pagare le graveze solite et altre dative di epsa ciptà con le altre jmpositionj secundo (che) occurrono per li tempi, mal poteria vivere. Per jl che genuflexo per gratia dimanda siano contente al numero de (insieme a) li altri amerinj annumerarlo (annoverarlo) et farlo libero et exempte et jmmune da tucte et singule dative jmpositioni et gravamenti di epsa ciptà di qual sorte se siano et questo almancho (almeno) per annj xxv ...”. Il maggior consiglio, “actento eius exercitio” (in considerazione della sua attività artistica) “fiat exemptis ipse cum uxore per quinque annos” concede a lui ed a sua moglie l’esenzione per cinque anni. Meglio di niente ...

Altro argomento da dibattere: manca il maestro di scuola e “civitas sine magistro scolarum male stat quia sine licteris civitas nihil est” la Città ne risente, in quanto, senza cultura, non conta nulla (dirà più o meno la stessa cosa, parecchio tempo più tardi, anche Mao, dopo matura riflessione, in uno dei suoi assiomi da “Libretto rosso”: “un popolo senza cultura è un popolo ignorante”). Il consiglio generale decide “quod differatur per xx dies ulterius ad videndum quomodo tempus ibit ob pestis suspectum” che si attendano ancora una ventina di giorni, per vedere come evolve il tempo, a causa del pericolo di diffusione del morbo pestifero “et post domini Antiani advocent ad se illos cum quibus solet fieri electio magistri scolarum et pro eis eligatur ...” e, quindi gli Anziani convochino coloro che abitualmente procedono all’elezione del docente scolastico.

Ma la stagione non influisce soltanto sulla cultura cittadina: “cum civitas ob estatem in carentia aquarum magis patitur jn molendo granum et ire extra territorium erit necesse, quod forsan non tutum erit” poiché nel periodo estivo vi è maggior carenza d’acqua e la Città potrebbe maggiormente soffrirne, non potendo macinare il grano e sarebbbe necessario andare fuori del suo territorio, con aggravio del pericolo e, quindi, “agere in civitate molas et centimolos sanum esset” sarebbe più sicuro ed opportuno avere in loco i necessari mulini. Si decide che gli Anziani eleggano quattro cittadini “qui habeant auctoritatem quantam habet presens consilium jn providendo, ordinando et faciendo prout eis visum fuerit” che abbiano autorità quanta ne ha lo stesso consiglio per provvedere e decidere come meglio loro parrà.

Ma ci sarebbe voluta la bacchetta magica per far comparire i mulini: Mago Merlino gliel’avrebbe prestata? 

A distanza di un anno, il 3 Maggio 1529, vengono emessi i seguenti “bannimenta” trascritti nelle riformanze il giorno successivo e resi pubblici da parte del Governatore di Amelia:

“Al nome sia dello omnipotente Jdio et de S.to Pietro et S.to Paulo Protectori de la sancta Ecclesia et ad felice stato et exaltatione de la S.tà de N. S. papa clemente per divina Providentia papa vij. Se Bannisce et notifica per parte de lo Excellente et generoso homo (se lo dice lui!) Messer Jo. baptista Pontano Patritio romano u(triusque) Ju(ris) Doc(tor) et governatore di questa magnifica cipta che niuna persona di epsa et sue Forze et districtu di qual si voglia stato grado et conditione se sia ardisca né presuma contravenire ali infrascripti bannimenti sopto pena de la indignatione de la S.tà de N. S.re et altre pene che in dicti bannimenti se contenerando (sic):

“Et perché necessaria cosa è pigliare principio dal culto divino et precipue (maggiormente) in questi tempi tanto turbolenti Se Bannisce per parte del dicto S.or governatore che nisciuno non sia tanto scelerato che ardisca biastemare il nome de lo omnipotente idio, né de sua gloriosissima Matre né de altri sanctj et sancte sopto pena de L. (cinquanta) ducati de oro et de doi tracti de corda per omne volta che ad quisto Bannimento contraverrà.

“Jtem se Bannisce ... per obviare ali scandalj che sogliono procedere (provenire) dal portare de le arme che nisciuno ardisca portare alcuna sorte de Arme offensibili né defensibilij sopto pena de L. ducati et quattro tracti de corda et altre pene arbitrarie secundo il parere de sua S.ria;

“Jtem se Bannisce che nisciuno possa in alcun modo receptare o vero far receptare alcuno bannito o per causa capitale o altra causa, altramente chi li receptarà o farrà receptare cascharà in la medesma pena in la quale serrà il bandito;

“Et per purgare questa cipta di gente di mala vita si commanda per parte del dicto S.or governatore che tucti quelli che non hanno exercitio alcuno honesto o vero altro modo de intrata de vivere debiano fra termine de doi dì partirse del tenimento di questa cipta sopto pena de quattro tracti de corda et stare doi mesi prescione;

“Et perché in lo castigare de li tristi et mantenere la iustitia consiste la quiete de la cipta, se notifica ... che nisciuno sia tanto presumptuoso che contrasti né in parola né jn facti con li executori de le corte o altri officialj sopto pena de rebellione et altre pene arbitrarie secundo la qualità del delicto;

“Jtem se commanda ... che ad ogni semplice richiesta de li executori de sua S.ria ogniuno debia quando accadesse bisognio alcuno o, de altra sorte de executionj, adiutare et favorire con Arme et sensa secundo el bisognio de dicti executori, sopto pena de xxv ducati de oro per ogni volta che se contrafarrà;

“Jtem se bannisce ... ad ciò che li delicti non restino impuniti che ogniuno possa accusare quilli che contrafarranno ali soprascripti banni et credase ad uno testimonio con juramento et lo accusatore serrà tenuto secreto et guadagnarà la quarta parte de la pena;

“Notificando che de le sopradicte pene se applichino doi terzi ala camera Apostolica et laltro terzo ala camera de Amelia;

“Jtem se bannisce ... che fra termine de doi dì de poi (dopo) la notificatione de dicti bannj tucti Banniti in qualuncha modo sonno (siano), debiano absentarse da la cipta de Amelia et suo contado et districto sopto pena de le Forche;

.......................................................................................................

“Jtem perché da li jochi soglion procedere molti scandalj se ordina et commanda che non sia nisciuna persona che ardisca jocare ad jochi prohibiti sopto pena de quattro tracti de corda et xxv ducati de oro da applicarse como de sopra .......................................................................................................

“Datum jn civitate Amerie jn Palatio nostre solite residentie Tertia maij 1529” Dato in Amelia, nel Palazzo della nostra solita residenza, il 3 Maggio 1529. (2011)


3  -  Il 3 Maggio 1329, in seduta consiliare, viene votato un provvedimento, in base al quale “nullus custos diei et portarum possit ponere scambium ad ipsam custodiam, nisi cum licentia offitialis custodie et tunc possit ponere aliquem de domo sua vel aliquem sibi convictum usque in tertium gradum” nessun custode di giorno alle porte possa farsi sostituire se non con autorizzazione dell’ufficiale addetto alla custodia, ma possa farlo con un suo parente entro il terzo grado “et quod nullus qui per se ipsum non facit custodiam recipiatur in scambium alicuius ad aliquam custodiam de die vel de nocte et qui contrafecerit, tam mictens scambium quam fatiens custodiam contra dictam formam in x. soldis de facto vice qualibet puniatur” e che nessuno che non sia in grado di fare la custodia possa sostituire altri nella stessa, sia di giorno che di notte e chi violerà tale ordine, tanto colui che si fa sostituire, quanto chi sostituisce, sia soggetto alla pena di dieci soldi. (2014)


3  -   Prete Pellegrino Pellegrini il 3 Maggio 1436 fa donazione all’Abazzia di S. Secondo, rappresentata dal procuratore prete Giacomo del fu Buccio, di un terreno in contrada Assignano, “in Via Plana”, a condizione che non venga mai né venduto, né pignorato, né concesso in enfiteusi, Lo stesso prete Pellegrino, che, oltre ad essere Abate di S. Secondo, è canonico della chiesa Cattedrale di Amelia, dona alla sua prebenda canonicale un terreno in Contrada Urbestole, al vocabolo Cernocchi, a mezzo del procuratore della stessa, che è lo stesso prete Giacomo del fu Buccio, alle medesime condizioni sopra esposte. (2015)


4 - Il 4 Maggio 1813 nasce, nella casa posta in Via Garibaldi n.40, Augusto Vera, insigne filosofo, che diffuse le teorie hegeliane durante lunghi anni d’insegnamento, oltreché in Italia, in Svizzera, Francia ed Inghilterra, lasciandoci opere di commento, interpretazione ed illustrazione del pensiero del grande filosofo tedesco.

Il 20 Settembre 1886, nel cortile dell’odierno Comune, venne posta una grande lapide commemorativa dell’illustre concittadino. (1997)


4 - Nelle riformanze del 4 Maggio 1499, si celebra la vittoria riportata contro gli ortani che, "cum insolenti eorum arrogantia cum maximo gentium et macchinarum apparatu" con insolente arroganza e con grandissima apparecchiatura di persone e ordigni di guerra, "in Castrum Montiscampani incursum et obsidionem impune fecerunt", impunemente fecero scorreria e posero assedio al Castello di Montecampano, "sperantes et confidentes castellum illud facilius occupare" confidando e sperando di poterlo più facilmente conquistare "minime advertentes quod Amerinorum prudentia optime provisum extiterat", non sospettando affatto che la prudenza degli Amerini aveva ottimamente provveduto "eorum superbie cum ingenio et armis resistere" opponendosi alla loro superbia con ingegno ed armi "cum vero ipsi ortani parum prudentes cum eorum exercitu moenibus dicti castri appropinquarent" ed infatti quando essi ortani, con scarsa prudenza, si avvicinarono con il loro esercito alle mura del detto Castello "uno ictu nonnulli ex eis scoppictis et aliis armis ab Amerini interfecti sunt" in un solo assalto, molti di loro vennero uccisi dagli Amerini con scoppietti ed altre armi "et territi timore Magnifici viri comitis Pompei de Corbario et Ill.mi domini Luce de Sabellis Armorum ductoris" e atterriti dal magnifico signore conte Pompeo da Corbara e dall'Illustrissimo signore Luca Savelli, al comando delle genti d'arme "qui tunc ad presidia Amerine urbis aderant" che erano presenti in aiuto della Città d'Amelia. L'assedio degli ortani venne così respinto e "in maximum eorum dedecus" con loro grande vergogna, "nonnulla arma et instrumenta ferrea ac lignea dimixerunt" persero molte armi e apparecchiature d'assedio di ferro e di legno, lasciando sul campo venticinque uomini "viginti quinque fuere ex eis interfecti", mentre non vi furono perdite fra gli Amerini "ex Amerinis vero nemo" ed a gloria e massimo onore di tutti gli Amerini, e per celebrare la vittoria riportata, nelle riformanze vennero trascritti i nomi degl'intervenuti al fatto d'arme, che ben meritarono per aver dimostrato valore e forza d'animo "pro Amerina Republica". (2007)


4 - Gli Anziani del Popolo, unitamente ai cittadini Ascanio Antonelli e Benedetto Artemisi, nella seduta del 4 Maggio 1471, volendo dare esecuzione alla delibera, secondo la quale “pecunie debite seu debende domino Nicolao greco et alijs grecis debentibus venire ad reparandum et habitandum castellum Sancti focetuli districtum Amelie debent solvi” debbono essere pagate somme di danaro a Nicolò greco (Cocle) ed alle sue genti, che si sono impegnate a riparare e venire ad abitare il Castello di Sambucetole, convengono di dare incarico allo stesso Ser Artemisio di pagare 25 ducati d’oro “prefato domino Nicolao” al detto Nicolò greco “vigore dicte reformationis seu capitulorum per commune Amelie initorum et conclusorum cum dicto domino Nicolao” giusta quanto già convenuto e stabilito con i capitoli sottoscritti fra Comune di Amelia e Nicolò Cocle nel mese di Marzo dello stesso anno. (2008)


4  -  Il 4 Maggio 1465 viene presentata, nel consiglio decemvirale, la supplica  “per parte del vostro fidelissimo servitore Jacovo de Garofolo de Amelia dicente et exponente  come lui è costituito in decrepita età per modo che non po’ più exercitare la sua persona et sia in grandissima povertà che dubita non poterse substentare ad potere vivere et pertanto domanda per le V. M. S.  deverse provedere ordinare et reformare et ad luj gratia fare che per lo tempo da venire lui non sia più gravato da alcuna data da imponerse nella comunità damelia Attento che la sua povertà è tanta che luj non porà subvenirese alla sua vita et questo quantunque sia atto de misericordia lui lo domanda dalle V. M. S. per grandissima elimosina et gratia speciale accioche lo altissimo dio prosperi et conservi le V. M. S. in prospero et felice stato come è di vostro piacere amen”.

Nel maggior consiglio del giorno successivo, si delibera che al povero Giacomo non venga richiesto alcun pagamento d’imposte finché vivrà e soltanto dopo la sua morte, se qualche sua proprietà ne sopravanzasse, questa sarà sottoposta a tassazione. (2009)


4  -  Nel consiglio decemvirale del 4 Maggio 1327, dietro l’eterno assillo della mancanza di fondi nelle casse comunali, si propone “unde habetur pecunia in communi” dove trovare i denari per provvedere ad alcune urgenti spese, fra le quali si enumerano:

-per la prima terzeria del salario del podestà (Edidj (sic) Jannis de Urbe), che ammonta a 233 libre;

-per la prima parte del salario del Guardiano (Napoleonis de Tuderto), ammontante a 100 libre;

-per i custodi delle porte e del campanile, per due mesi, cioè per Maggio e Giugno, per un totale di 80 libre; ed infine:

- “pro uno vexillo communis honorabili et quinque pennonibus, scilicet pro qualibet contrata” per un vessillo d’onore per il Comune e cinque pennoni, ciascuno per ogni contrada, “cum in Communi aliqua non habentur insignia”, poiché in Comune non vi sono tali insegne.

Nel consiglio generale del successivo giorno 6, presenti anche i dieci del popolo, gli Anziani ed i rettori delle arti, si propone che gli Anziani nominino due cittadini per contrada, in tutto dieci persone, “qui possint providere unde habetur pecunia” che possano provvedere da che parte reperire il denaro necessario alle sopra dette spese.

L’ingrato compito viene affidato: a Giacovino Tebaldocci e a Manzio Nicolaj, della contrada di Posterola; a Mastro Andrea di Pietro e a Verio di Mastro Galgano, della contrada di Piazza; a Mastro Bartolomeo Buzzi ed a Mastro Salvato Spogli, della contrada Valle; a Mastro Pietro Andreuzzi ed a Simeone Grazia, della contrada Colle ed, infine, a Manno Messi e ad Angelello Farolfi, della contrada Borgo. (2010)


4  -  Il 4 Maggio 1521 nelle riformanze risulta trascritto, sotto il titolo: “Promissio de bene vivendi per Timideum Venturellum”, l’atto pubblico rogato dal notaio e cancelliere del Comune di Amelia Antonio Sabino di Magliano, il cui contenuto in massima parte si riporta qui di seguito:

“Quia sit quod Timodeus (sic) venturellus de Ameria exulaverit a Civitate Ameriae per nonnullos menses occasione maleficiorum per eum commissorum”: poiché è avvenuto che Timideo Venturelli di Amelia si è allontanato dalla Città per molti mesi, a causa di alcuni reati da lui commessi “ut in libro rubro Maleficiorum  Civitatis Amerie uberius et latius continetur” giusta quanto risulta più diffusamente annotato nel Registro rosso dei Delitti della Città di Amelia “Ad presens impetratus licteris Patentibus a R.mo D.no B. tituli s.te Marie in Porticu Dyacono Cardinalj Perusiae umbriaeque Legato” attualmente ha ottenuto, con lettere patenti, dal R.mo B., Diacono, sotto il titolo di S. Maria in Portico, Cardinale Legato di Perugia e dell’Umbria, “ut datis fideiussionibus jdoneis de bene vivendo liberaretur a quodam maleficio perpetrato ut dicitur homicidij et in ipsis licteris patentibus latius continetur” che, prestate idonee garanzie fideiussorie di vivere rettamente, venga prosciolto da un delitto di omicidio commesso, come si dice, dal suddetto e come più estesamente si rileva dalle stesse lettere patenti, “constitutus coram Domino Francisco de lelijs de trevio judice et collaterale potestatis presentis Domini Bartholomaei Herculanj de fano ipsiusque locumtenente” costituitosi alla presenza di Francesco de Lelijs di Trevi, Giudice e collaterale del presente podestà Bartolomeo Ercolani di Fano e del suo luogotenente, “sponte et non per errore, promisit volens emendare vitam suam et reliquos annos in laudabilibus actionibus jmpendere, bene laudabiliter et quiete vivere, neminem ledere nec aliquid committere” di sua spontanea volontà e senza alcun inganno, volendo redimere la sua vita e impiegare gli anni che gli restano da vivere in lodevoli azioni, fa promessa di vivere rettamente ed in piena pace, senza ledere alcuno, né commettere alcunché che possa portare “ad perturbationem quietis et pacifici status praefatae Civitatis ac particularium personarum” al turbamento della quiete e del pacifico stato sia della detta Città, che delle singole persone, “sub pena quingentorum ducatorum aurj Camerae apostolice ipso facto applicandorum” sotto pena di 500 ducati d’oro, da versarsi, ipso facto, alla Camera Apostolica. Ed, a richiesta dello stesso Timideo, espressamente e spontaneamente, Giovan Battista Moriconi, Bartolomeo Piello, Podio Venturelli, Giovanni Clementini, Antocio di Mario e Benedetto Clementini, “jn forma juris valida fideiusserunt quisque pro rata” hanno prestato fideiussione nelle forme di legge a favore del detto Timideo, il quale, da parte sua, “promisit suos fideiussores jndempnes conservare” promette di conservare i suoi garanti esenti da ogni danno.

Non sarebbe male se, anche al giorno d’oggi, si potessero effettuare pubbliche dichiarazioni d’impegno a vivere in pace ed onestamente per l’avvenire, comminando, in caso contrario, pesanti multe pecuniarie a favore della Collettività. (2011)


4  - Nel consiglio dei X del 4 Maggio 1550 si deve deliberare, fra l’altro, “Super debito Magistri schole preteriti” circa quanto ancora dovuto all’uscente maestro di scuola. Nel maggior consiglio che segue nello stesso giorno, Pannunzio Cerichelli –“spectate probitatis vir” uomo di provata probità- propone “quod vendantur baliste et de eo quod superest … solvatur preteritus ludimagister” che si vendano alcune balestre e con il ricavato si paghi il maestro di scuola: lodevole esempio di impiego delle armi al soddisfacimento delle esigenze della cultura!

Altro argomento: “super provisione egrotantium” occorre provvedere circa la sopravvivenza degli ammalati. Dardano Sandri “-vir numquam satis laudatus” uomo mai sufficientemente lodato- “dixit et consuluit pro languentium alimentatione ut fiat mandatum omnibus castris ut volentes vendere ova, edos et pullos gallinaceos teneantur deferre illos ad Civitatem Amerie et nemo possit emere causa revendendi ante sonum campane” a favore dell’alimentazione delle persone malate, propone che venga emanato un ordine a tutti i Castelli che chi volesse vendere uova, capretti e gallinacei sia obbligato a portarli ad Amelia e nessuno possa acquistarli per rivenderli prima del suono della campana (cioè fuori mercato) “et in dictis Castris non possint vendi predicta  mercatoribus vel mulionibus sed Civibus tantum pro eorum necessitatibus” e in detti Castelli non si possano vendere i generi sopra elencati né ai mercanti, né ai mulattieri, ma soltanto ai Cittadini per le loro necessità. La proposta dei Sandri viene approvata all’unanimità. Si vede che la fame era tanta per tutti e non solo per gli ammalati! (2012)


5 - Il Cancelliere Pirramo (Petruccioli), per incarico degli Anziani, il 5 Maggio 1434 scrive al conte palatino Filippo de Paleoctis di Pavia una lunga lettera, con la quale gli comunica che “dilectionem Jllustris et Excelsi domini nostri domini Francisci Sfortie Vicecomitis Cotignole et Ariani Comitis ac Marchie Anchonitane Capitani, etc.” fatto oggetto di predilezione da parte del nostro signore Francesco Sforza Visconte di Cotignola, Conte  di Ariano e Capitano della Marca Anconetana ecc. “ob benemerita tua ... ac in tue sinceritate devotionis quam erga prelibatum Illustrem dominum nostrum gerere comprobaris” a cagione dei suoi meriti e della sua devozione dimostrata nei confronti del detto nostro Signore “jn Potestatem Civitatis Amelie eiusque comitatus ... pro uno proximo futuro semestrj hodie die quinta mensis Maij feliciter inchohando ... tenore presentium elligimus et deputamus” a tenore della presente lettera, viene eletto e deputato  quale Podestà della Città di Amelia e suo contado per il prossimo futuro semestre, con felice inizio dal giorno di oggi 5 Maggio “cum honoribus oneribus salario pactis et conventionibus consuetis” con tutti gli onori, oneri, salario, patti e convenzioni consueti, “cassantes et annullantes  omnem electionem nobili Viro Paulino de Exculo olim potestati dicte civitatis” cassando ed annullando l’elezione precedentemente effettuata quale podestà in persona del nobile Paolino da Ascoli.

La volontà dello Sforza, nuovo padrone di Amelia, non si discute!  (2008)


5  -  La Chiesa di S. Salvatore di Monte Labro (oggi Monte S. Salvatore) ha bisogno urgente di essere riparata. Il padre dell’Abate Bastiano il 5 Maggio 1436 concede, all’uopo, un prestito di dieci fiorini d’oro.

La stessa Chiesa, ogni anno, deve corrispondere al Vescovado “unam salmam musti” una salma di mosto. Il Vescovo vorrebbe modificare tale obbligo e, lo stesso giorno 5, d’accordo con Bastiano ser Gori, Rettore di detta chiesa, conferisce incarico a prete Ruggero Mandosi e prete Bortolo Leonardelli, che assumano informazioni in merito alla fattibilità di tale modifica, magari sperando che il mosto per il Vescovado ci esca lo stesso! (2014)


5  -  Il 5 Maggio 1554. Donna Vittoria del fu Mosè ebreo e presentemente “ad veram fidem christianam redacta et reversa” passata e convertita alla vera fede cristiana, costituisce suo procuratore Pierbernardo di Bastiano Picci di Amelia, “ad exigendas omnes et singulas pecuniarum summas debitas et debendas tam occasione legatorum quam donationum sibi factarum” per esigere tutte le somme di denaro a lei dovute tanto in base a legati testamentari, quanto a donazioni fattele. L’atto, rogato dal notaio Partenio Ciocci, viene redatto nel Monastero di S. Caterina, e ciò lascia intendere che Donna Vittoria non soltanto si convertì alla fede cristiana, ma voleva farsi anche monaca. E ciò è quanto risulta in modo palese il giorno 12 successivo, nell’atto rogato dallo stesso notaio, nel quale è chiaramente esposto “quod intuitu divino hiis diebus elapsis domina Victoria filia quondam Moses Hebrej ... in posterum autem Juditta nominata ad veram et sanctam Christi fidem adducta sit et sacramentum Baptismatis susceperit et intendat Deo inservire et monialem vitam ducere in Ecclesia S.te Catherine de Ameria” che, essendo ispirata da Dio, nei dì passati Donna Vittoria del fu Mosé ebreo, antecedentemente chiamata Giuditta, si sia convertita alla vera e santa religione cristiana ed abbia ricevuto il sacramento battesimale ed ora intenda servire Dio e condurre vita monastica in Santa Caterina di Amelia “et propterea in presentia R. patris d.ni Johannis Dominici Moriconi Episcopi Amerini” e pertanto, alla presenza  del Rev.do Vescovo di Amelia Giovan Domenico Moriconi, di Valentino Roscio e di altri Canonici, l’Abadessa e le altre suore del Monastero di S. Caterina (oltre ventitre!) “regulariter congregate in claustro dicti Monasterij” regolarmente riunitesi e congregate nel chiostro del Monastero, promettono e convengono di ricevere ed accettare come monaca Donna Vittoria “et tenere prout tractantur alie moniales” e di considerarla e trattarla come le altre monache. Segue anche l’approvazione e la conferma dell’avvenuta elezione da parte del Vescovo “sedens pro tribunali super quadam sedia lignea existente in dicto claustro” sedente in tribunale, su di uno scranno di legno esistente nel monastero. Il tutto, alla presenza, altresì, dei testimoni: il reverendo Marco Santori, Vico Moriconi Pellegrino, Jovanni di Barberio e Bernardino di Bastiano Picci. (2014)


6 - Il Cancelliere Battista Mariani de Quarantoctis, con la sua consueta forbita ed ornata prosa, il 6 Maggio 1473, comunica:

“Scientes decreta oportere servarj et populi sanctiones que publico assensu statute sunt non decere ab his repelli qui tuendis legibus administrandeque justitie perficiuntur” Consapevoli che sia necessario che vengano salvaguardati i decreti e le decisioni del popolo, stabiliti con pubblico consenso e non sia lecito che vengano respinti da coloro che sono preposti alla tutela delle leggi e all’amministrazione della giustizia, gli Anziani, in attuazione di una decisione del maggior consiglio, nominarono Andrea di Francesco e Cristiano di Cola “tubicines, lixas ac famulos Antianalis palatij cum salario quatuordecim librarum singulo mense pro quolibet ad utrumque famulatum coquine et preconendi officium” banditori, vivandieri e servitori del Palazzo anzianale, rivestendo il duplice incarico dipendente di cuochi e araldi, con un salario di 14 libre al mese per ciascuno di essi. (2008)


6  -   Il 6 Maggio 1496, poiché da parte del Commissario papale Luigi Becchetti è stato scritto agli Anziami “ut provideatur pro allogiamentis gentium armigerarum Ill.mi D.ni Joannis Borgie Ducis Gandie” che si provveda circa l’alloggiamento delle genti armate di Giovanni Borgia Duca di Gandia (figlio del papa Alessandro VI), si propone che queste si distribuiscano nella Città e nelle campagne. Tre giorni più tardi, in consiglio, si sancisce “ut Magnificis Dominis Comiti Nicolao de Gammero et domino de Conzaga et domino Jacobo Basialischo Commissario Ductoribus gentium Armigerarum Ill.mi D.ni Jo. Borgie Ducis Gandie elargiantur inter omnes sex ducati de here publico pro munere in rebus comestibilibus” che fra i condottieri delle genti armate di Giovanni Borgia, Duca di Gandia, nominati nelle persone del Conte Nicolò del Gambero,  di un Gonzaga e  del Commissario Giacomo Basilisco, vengano elargiti, quale donativo, prelevandoli dal pubblico erario, sei ducati, da spendere nell’acquisto di generi commestibili. 

Sembra veramente poco, anche  se si considera che, a non più di un anno di distanza, Giovanni Borgia sarebbe stato ucciso in circostanze misteriose. (2009)


6  -  Il 6 Maggio 1517 nelle riformanze il Cancelliere annota una dichiarazione di parità di bilancio fra le comunità di Porchiano e di Amelia, usando i seguenti termini:

“Facto calculo jnter universitatem Castri porchiani et Comunitatem Amerie de quatuor mensibus, videlicet a prima novembris 1516 usque ad ultimam februarij 1517” fatti i conti fra l’università del Castello di Porchiano e la comunità di Amelia, relativi a quattro mesi, cioè dal 1° Novembre 1516 al 28 Febbraio 1517, “per Egregios Cives Bernardum Cartam, bartolomeum Piellis et Jacobum marchisinj ex parte Comunis Amerie et Joannuccium de pampera et Angelellum de Subiaglia ex parte dicte universitatis, jnventum est dictas partes nihil ad jnvicem debere sed pares fuisse jnter se jntroitum et exitum” da parte degli egregi Cittadini Bernardo Carta, Bartolomeo Piellis e Giacomo Marchesini, per conto del Comune di Amelia e Giovannuccio di Pampera e Angelello di Subiaglia, per conto dell’Università di Porchiano, ne derivò che fra le dette parti non vi fosse nulla da regolare, risultando entrata ed uscita in perfetta parità. 

Dodici anni più tardi, il 6 Maggio 1529, risulta annotato nelle riformanze il bando emesso dagli Anziani e pubblicato “per Johannem Franciscum Tubicinem” dal trombetta Gianfrancesco, “quod nemo  narnia et capitonum se conferat” che nessuno vada a Narni e a Capitone “quia jnibi insunt represalie contra comunitatem Amerie” poiché ivi sono state promulgate rappresaglie contro la Comunità di Amelia “et si quis tenderit ad dicta loca et erit captus prefatarum represaliarum causa” e se qualcuno vi andasse e venisse preso a causa di dette rappresaglie, “suum reputetur et sit damnum et eat suis sumptibus, damno et interesse de hijs quos passus erit” si riterrà che lo abbia fatto a sue spese ed esclusivo suo danno e pregiudizio. Uomo avvisato ... (2011)


6  -  La Cappella della Madonna di S. Francesco è titolare di un credito per l’affitto di un terreno sito in contrada delle Valli, consistente in dieci quarti di grano, ma l’affittuario  Piero di Martino di San Fucetole (Sambucetole) “quum de anno 1527, tempore quo milites hispani degerunt in his partibus, dictum petium terre erat seminatum et propter dictos milites, dictum granum recolligere non potuit” poiché nell’anno 1527, al tempo in cui le truppe spagnole si fermarono in queste parti, il terreno era seminato, ma, a causa di dette truppe, Pietro non poté raccogliere il grano. Per tale ragione, costui, il 6 Maggio 1529, conviene con il fattore della Cappella, Ser Tomaso di Ser Tadeo, di pagare soltanto quattro quarti di grano. E meno male che ci andò di mezzo solo il grano! (2014)


7 - Giovanni Geraldini, con atto del notaio Francesco Fariselli in data 7 Maggio 1548, stipula con Maestro Antonio de Carona “de partibus lombardie”, scalpellino, un contratto avente ad oggetto “fabricare et laborare et ad perfectam rem deducere unum sepulchrum de lapidibus laboratis pro bone memorie q.dam d.no Angelo Geraldino olim e.po Cathacensi in cappella S.ti Antonij de Padua sita in ecclesia S.ti Francisci de Ameria”; cioè edificare e portare a compimento nel miglior modo un sepolcro in pietra lavorata, da eseguire per Angelo Geraldini, già vescovo di Catanzaro, nella cappella di S. Antonio, posta nella chiesa di S. Francesco.

Il lavoro deve eseguirsi secondo il modello fornito dal committente. Non appena le lapidi saranno giunte, Maestro Antonio s’impegna a porle in opera nel detto luogo.

Il Geraldini provvederà alle spese di muratura e l’opera dovrà essere compiuta nel termine del successivo mese di settembre.

Il compenso per l’artefice viene convenuto in cento ducati di carlini (scudi d’oro), dei quali Maestro Antonio dichiara di averne ricevuti 23 in tante lapidi, parte lavorate e parte non lavorate, ed in materiali vari. Altri 12 ducati in monete d’oro li riceve all’atto della stipula e ne rilascia quietanza. Quindi, il totale di quanto ricevuto ammonta a 35 ducati.

Il residuo, di 65 ducati, Maestro Antonio li riceverà dal committente nel detto termine di fine settembre, o quanto prima “dictum opus perfectum fuerit et ad perfectionem deductum”; cioè a compimento dell’opera.

Maestro Menico Cristofani di Porchiano presta fidejussione per l’artefice.

Con reciproca soddisfazione, il contratto viene firmato in Amelia, “in apotheca Francisci Rachani”, cioè nella bottega di Francesco Racani.

A margine dell’atto, è annotato il pagamento del residuo di 65 ducati in data 7 settembre, cioè con oltre venti giorni di anticipo sulla scadenza pattuita. (2000)


7 - Nel Consiglio dei X del 7 Maggio 1395 viene letta una supplica di Andrea di Benedetto Nutarelli, il quale riferisce che, sotto il Guardianato di Ser Nicolao Cole di Terni, aveva subita una "minus iustam condemnationem" vale a dire un'ingiusta condanna, in quanto esso Andrea, "armatus quodam cultelletto de ferro percussit et vulneravit Paulum de Narnia" armato da un piccolo (secondo lui) coltello, percosse e ferì certo Paolo narnese "in manu sinistra cum sanguinis effuxione", nella mano sinistra, con fuoriuscita di sangue "ac etiam percuxisse cum dicto cultellino Anthonium Stephani de Lacuscello in digito manus dextre cum sanguinis effusione" nonché di aver procurato altra ferita sanguinolenta a un dito della mano destra ad Antonio di Stefano di Lacuscello. Il supplicante espone che, egli, a causa di "gravem infirmitatem et impotentiam" una grave malattia ed impossibilità (ad essere presente), era stato condannato in contumacia a pagare 120 fiorini d'oro, "non obstante quod pacem habuerit a predictis Paulo et Antonio", cioè malgrado avesse stipulato con le sue vittime un atto di pacificazione, "ut constat de ipsa pace manu Ser Ugolini Jacobutij notarij", come risulta dal rogito del notaio Ugolino Jacobuzzi. Chiede, quindi che, in considerazione anche della sua infermità, delle condizioni disagiate e della qualità "parvi delicti", di un reato non troppo grave, gli venga ridotta "ipsam condemnationem ad talem quantitatem" la stessa condanna a tal quantità, che lui sia in grado di pagare.

Nel consiglio generale del giorno successivo si delibera di ridurre la condanna secondo una benevola composizione da effettuare, "considerata modica delicti qualitate et quia id quod factum fuisset processerit jocose et non iniuriose" in considerazione della lievità del reato, commesso per gioco e non con cattive intenzioni. Avvenuta la composizione del reato, la condanna venga cassata ed annullata. Quanto verrà ricavato dalla stessa composizione sia del reato commesso da Andrea, che dalle altre suppliche trattate nello stesso Consiglio, venga destinato per sopperire alle spese occorrenti al pagamento dei salari degli ufficiali dei Castelli e delle altre spese di necessità del Comune. (2005)


7  -  Il 7 Maggio 1489 giungono in Amelia Prospero Colonna e Antonello Savelli, per trattenervisi alcuni giorni, ricevuti con grandiose e festose accoglienze, che il solerte Cancelliere annota minutamente, concludendone la descrizione affermando che “quo ordine sumptu aut elegantia parata convivia fuerunt, silendum est, ne quis forsan me loquendo mendacem putet” con quanto ordine, munificenza ed eleganza i conviviali vennero approntati per gl’illustri ospiti è cosa da tacere, per non dar modo ad alcuno che quel che il buon Cancelliere narra possa sembrare falso. Accenna, altresì, che “innumera fuerint merita quibus Illustres Domus Columna et Sabella, vere gebelline, Amerinos prosecutae sunt quos sui noverant amantissimos” innumerevoli sono i meriti che le illustri Casate Colonna e Savelli, di vera fede ghibellina, hanno acquisito presso gli Amerini, da esse amorevolmente considerati. I due illustri ospiti, che godevano la protezione dei rispettivi cardinali, erano venuti in Amelia “ad componendam inter Amerinos, qui aliena fraude erraverant, et dominum Dulcem de Anguillaria controversiam” per favorire il componimento della controversia sorta fra gli Amerini -sviati da manovre fraudolente di agenti esterni- e Dolce dell’Anguillara, in quel tempo Signore di Giove. Ed è proprio per interessamento del Colonna e del Savelli che, il giorno 10 successivo, vengono approvati, fra la Comunità di Amelia e l’Anguillara, i seguenti capitoli:

“Primo, che la Magnifica Comunità de Ameria per omne respecto maxime per reguardo de ipsi Excelsi Signori Prospero Columna et Anthonello Sabello sia contenta et obligata, attenta la humanità del Signor Dolce, contra li jnimici de ipso Signor Dolce et ad omne suo bisogno et per suo stato prestarli et darli omne adiuto et favore necessario in lo suo Castello et tenimento de Jovio, et ne maj fare et ne consentire cosa al suo stato contraria. Et similemente el Signore Dolce sia obligato far verso la Comunità de Ameria jn la Cipta et territorio de Amelia. Et ciaschuna parte se obliga fare et exequire circa le dicte cose più et meno quanto ali R.mi S. Cardinali Sabello et Columna piacerà.

“Secundo, che la prefata Comunità, o alcuno suo Ciptadino o districtuale maj debia dare alcuno recepto o favore ad alcuno rebello et jnimico del prefato Signore Dolce ne in Amelia ne fora de Amelia. Et e converso (a sua volta, altrettanto) el Signore Dolce debia fare.

“Jtem che Andrea del Singulare (un avversario dell’Anguillara) o soi heredi non possano ne debiano maj per alcuno tempo habitare in Amelia ne praticare i soi lochi et territorio ne essere chiamato Ciptadino et se immunità alcuna tacita o expressa de ciptadinantia havesse, li debia per consiglio publico essere omnino (de tutto) revocata et tolta per publico bando.

“Jtem che dove fosse differentia fra la dicta Comunità et lo stesso Signore Dolce per confini et tenemento si debia da ipsi Ill.mi S. Prospero Columna et Anthonello Sabello diffinire et terminare et fare quanto da ipsi se dechiararà.

“Jtem che le cose predicte et omne altra cosa la quale fosse da farsi et dechiararsi per pace et unione fra la Comunità de Amelia et lo dicto Signore Dolce liberamente per publico istromento si remecta in li Rev.mi S. Cardinali Sabello et Columna et luna ala altra parte sia obligata tenere rato et fermo et fare quanto per li prefati Signorj Cardinali se ordinerà et minuire et adiongere parerà”. (2010)


7  -  Sotto la data del 7 Maggio 1517, nelle riformanze trovasi annotato quanto segue:

“Per parte de Monsignor R.mo, del Signor Commissario apostolico ad pias causas  et delli Magnifici Signori Antiani della Città di Amelia se notifica ad tucte et singule persone della prefata Città che jnfra termino de quattro dì habiano effectualmente pagato satisfacto over concordato tuctj legatj sopra le chiese della dicta Città alla S(ignoria) del Commissario, altramente passato el dicto termino serrando (saranno) publicati (dichiarati) excomunicatj secondo el rito ecclesiastico”.
E dico poco! (2011)


8 - Don Sante Fontis, rettore della chiesa parrocchiale di “S. Maria de Porta”, annota, in data 8 Maggio 1611, di aver dato sepoltura, nella chiesa di S. Agostino, a Carlo e Francesco, figlioli di M.o Giuseppe spadaro milanese.

La notizia ci informa che, in Amelia, era attivo, nei primi decenni del XVII secolo, un armaiolo milanese, esperto nella manifattura di spade. 

A distanza di quasi trecento anni, proviamo ancora un senso di commossa partecipazione alla sciagura -purtroppo assai frequente a quei tempi- che colpì l’artigiano Giuseppe, venuto dalla sua lontana patria a stabilirsi tra noi, al quale, in una sola volta, vennero rapiti dal male (forse la peste?) due figli maschi. (2000)


7  -  Il 7 Maggio 1327 occorre prendere provvedimenti circa la custodia della Città, “ad hoc quod dicta Civitas cum dei auxilio in pacis tranquillitate servatur” affinché, con l’aiuto di Dio, la Città si conservi nella tranquillità della pace. Giovanni Guarnolfini propone che si mandino ambasciatori a Todi, i quali richiedano ai Todini di rinforzare la custodia di Amelia, dando maggiori poteri a chi dovrà provvedere a tale incombenza, secondo il loro giudizio (“quod pro parte communis Amelie mictantur ambassiatores communi Tuderti, qui rogent dictum commune Tuderti quod placeat eis in gratiam dei commune Amelie fortificare custodiam dicte Civitatis et fortificare offitium domini cui per eos commissa est custodia dicte Civitatis ut eis videbitur” e se si chiederà loro a spese di chi debba a ciò provvedersi, rispondano che decidano loro e, se potranno ottenere un aiuto nelle spese dal Comune  di Todi, lo accettino, altrimenti verranno sostenute da Amelia (“Et si petitum fuerit ab eis quorum expensis, dicunt quod ad voluntatem eorum et si poterunt habere auxuilium expensis communis Tuderti, accipiant, alioquin accipiant expensis communis Amelie”). Notevole è il commento di Mons. Angelo Di Tommaso in questa occasione: “Ammirabili quei nostri Consiglieri per la dignità del loro ufficio e per il culto della piccola patria, ma non si può far a meno di provare per essi viva compassione al pensiero che quasi di continuo si dibattano  in mezzo alle difficoltà finanziarie, per cui si veggono costretti a piegarsi ai Todini ed a stare alla loro volontà”. (2014)


8 - Nel Consiglio dei Dieci dell'8 Maggio 1776 "ad statim intimato", cioè  convocato d'urgenza, presenti gli Anziani Saverio Artemisi, Ambrogio Leonardi, Vincenzo Petrarca e Antonino Lancia ed i Consiglieri Giuseppe Venturelli, Girolamo Studiosi, Nicola Zuccanti, Alvero Perejra, il Conte Pietro Geraldini, Felice Sandri, Ambrogio Assettati, Annibale Petrignani, Girolamo Assettati e Marcello Parca, "vedendosi tuttavia la stravaganza de' tempi, e continue piogge, che giornalmente cadono, e minacciano anche tempesta, con grandini in pregiudizio delle campagne, hanno fatto istanza Francesco di Girolamo d'Orazio, Giovanni di Domenico Carcascio, Girolamo Pauselli, Giuseppe Ventroni e Pietro Pini ricorrere al Patrocinio della SS.ma Vergine Assunta, acciò voglia preservarci le campagne da ogni disgrazia ed a tale effetto scoprire la di Lei Santa Immagine esistente in questa Chiesa Cattedrale".

Il consigliere C.te Pietro Geraldini, prendendo la parola, così si espresse:

"Sono di parere che si scopra la suddetta S. Immagine di Maria SS.ma Assunta, per il corso di otto giorni e che questa Comunità somministri la solita cera e se ne faccino le debite richieste".

"Qual consulto fu vinto a viva voce".

Da quanto esposto, possiamo dedurre che i capricci del tempo non sono una prerogativa dei nostri giorni, mentre può ben esserlo la mancanza di fede. (2004)


8 - Occorre provvedere alla difficoltà derivante dalla circolazione, in Amelia, di "male monete argenti", cattive monete d’argento, a causa delle quali, "florenus valet xliij bon. et ultra" il fiornino vale 43 bolognini ed oltre. Nel Consiglio generale dell'8 Maggio 1395 occorre deliberare e provvedere "ne dicte male monete multiplicentur in Amelia in tam magno numero" affinché tali cattive monete non abbiano a crescere in eccesso. Si propone e si stabilisce "quod omnes bon. novi" che i nuovi bolognini "valeant et valere debeant ac solvi et expendi prout valent et expenduntur Tuderti" valgano e si possano spendere come avviene a Todi, cioè "denarij xxvj pro quolibet (bon.)" 26 denari per ogni bolognino. "Alij vero bon. veteres pape Gregorij, et pape Urbani, valeant et expendantur den. xxx pro quolibet". Gli altri bolognini vecchi dei papi Gregorio ed Urbano valgano 30 denari ciascuno. "Et omnes alie monete valeant et expendantur prout valent et expenduntur Tuderti". Tulle le altre monete abbiano lo stesso valore che hanno a Todi. (2005)


8 - Nella seduta del consiglio speciale dell'8 Maggio 1417, vengono affrontati due importanti argomenti. 

Il primo riguarda il riattamento dei Castelli di Montecampano, Fornole e Sambucetole ("Sancti Filcetuli") che, "retroactis temporibus destructa et dissipata fuerunt immanitate guerrarum Pauli de Ursinis" nei tempi decorsi furono distrutti ed abbattuti dalla moltitudine degli episodi bellici di cui fu protagonista Paolo Orsini.

Il secondo verte "super facto luporum pueros et personas Civitatis divorantium et mordentium", cioè circa l'aggressione da parte dei lupi, che divoravano e mordevano fanciulli e adulti della Città: un argomento che, ai giorni nostri, risulterebbe senz'altro obsoleto.

Su entrambi, si reputa opportuno far decidere al consiglio generale, convocato per il dì successivo.

Poiché gli uomini di Fornole, che si definiscono "fidelissimi" al Comune di Amelia, fanno presente agli Anziani che, al fine di rimediare alle devastazioni subite dal Castello per opera dell'Orsini, "ad presens incipiunt facere unam fornachiam calcine" stanno allestendo una fornace di calce, "considerata eorum paupertate", in considerazione delle loro condizioni di povertà, "de dativis impositis et collectis usque in presentem diem eis cassentur" vengano esonerati dal pagamento delle dative e collette già scadute "et de cetero fiant eis alique immunitates pro tribus annis proxime venturis" ed inoltre che sia concessa loro l'immunità dal pagamento per i prossimi tre anni. Si delibera di concedere quanto richiesto, riducendo però l'esenzione a due anni. Per i Castelli di Sambucetole e Montecampano, s'intima agli uomini che, per distruzioni e devastazioni o per altri motivi abbandonarono le proprie case, di farvi ritorno entro 20 giorni, altrimenti "publicentur pro rebellibus et eorum bona confischentur communi et commutantur in actatione et reparatione dictorum castrorum" saranno considerati ribelli e le loro proprietà verranno confiscate a favore del comune, per destinarne il ricavato alla riparazione e riattazione dei detti castelli. In particolare, per quanto concerne Sambucetole, si ricorda che, per il suo ripopolamento, nel 1471 vi vennero addotte una cinquantina di famiglie di origine greco-albanese.

In riferimento, poi, ai danni provocati dai lupi a persone ed animali, si stabilisce di procedere al bandimento "per loca publica et consueta, alta voce, sono tube premisso", che "quicumque occiderit aliquem lupum adultum et grossum" chiunque ucciderà un lupo adulto e di grossa taglia "lucretur a commune xxv lib. den., si non fuerit lupus adultus cum mordacibus lucretur unum florenum" ottenga in premio dal Comune 25 libre di denari; se non si tratterà di un lupo adulto con dentatura atta a mordere, avrà soltanto un fiorino. (2006)


8  -   L’8 Maggio 1399, a consigli riuniti, necessita deliberare circa una grave ed urgente questione. Poiché, in seguito ad accordo recentemente intercorso con il pontefice (Bonifacio IX) ed i capitani Conte di Carrara e de Brolie, alla Comunità di Amelia “per magnificum militem dominum Marinum Tomacellum Vicerectorem” a mezzo del Vicerettore Marino Tomacelli (guarda caso nipote del papa!) fu “imposita talea centum florenorum auri de camera et terminus ad solvendum eos sit per eundem dominum Marinum dicte communitati nimis brevis datus” imposta una taglia di cento fiorini d’oro di camera ed il termine entro il quale pagare detta somma prefissato dallo stesso Marino alla Comunità amerina risulta troppo breve, poiché -nemmeno a dirlo!- “pro solutione dictorum centum florenorum ad presens non reperiatur pecunia in communi” per effettuare tale pagamento attualmente non v’è denaro nelle casse comunali, “ad evitandum damna que in communi evenire possint propter moram dicte solutionis” per evitare i danni che alla Comunità potrebbero derivare dal ritardo nell’effettuare tale versamento, si chiede cosa si debba provvedere in merito. (2009)


8  -  La ricostruzione del Castello di Mimoia è terminata. Si tratta ora di provvedere al suo ripopolamento e alla cotivazione dei terreni di sua pertinenza. Il giorno 8 Maggio 1494 gli Anziani, riunitisi insieme ai cittadini a suo tempo incaricati della sorveglianza dei relativi lavori, deliberano “quod omnes possessiones communis que sunt in contrada Mimoye dentur ad colendum et laborandum hominibus de Porchiano, de Lugnano et Jovio, exceptis decem salmatis terre prope dictum castrum Mimoye que assignentur Sclavonibus qui ibunt ad habitandum dictum castrum Mimoye” che tutti i terreni comunali siti in contrada di Mimoia vengano  dati a lavorare agli uomini di Porchiano, Lugnano e Giove, ad eccezione di dieci salmate di terra, che verranno affidate in coltivazione agli Schiavoni che andranno ad abitare detto Castello, ai quali -e ad essi soltanto- “detur granum pro eorum victu” verrà dato anche il grano necessario al loro sostentamento. Otto giorni più tardi, viene stipulato con Nicolò Cocle, greco “de poloponisio” -lo stesso a suo tempo incaricato di analoga operazione per il Castello di Sambucetole- un contratto con il quale egli s’impegna a condurre “usque ad numerum triginta familiarum ad habitandum castrum Mimoye, prout ipse Dominus Nicolaus tenetur ex forma capitulorum inter ipsum et Comunitatem Amerine urbis initorum” fino a trenta famiglie ad insediarsi nel Castello di Mimoia, secondo quanto già convenuto nei capitoli stipulati fra la Comunità di Amelia e lo stesso Cocle, “ut patet manu Ser Hyeronimo Nutilli fulginatis, olim Cancellarij dicte Civitatis Amerie” come risulta dall’atto redatto da Ser Gerolamo Nutilli di Foligno, al tempo cancelliere comunale. E questo trasferimento dovrà avvenire entro il giorno 15 del prossimo mese di Giugno, a cura del detto Nicolò Cocle, altrimenti lo stesso sarà tenuto “omnibus et singulis damnis expensis et interesse” a rispondere dei relativi danni, oltre alle spese e agl’interessi. (2010)


8  -  L’8 Maggio 1388 da parte degli Anziani, del podestà e suo Vicario, viene dato espresso incarico al pubblico banditore Lacillotto Jannarij di render di pubblica ragione “alta voce, sono tube premisso” a voce alta, preceduta da un suono di tromba “super scalis palatij dictj communis” dalle scale del palazzo anzianale, che chiunque  “cum sciant a fidedignis personis” sia venuto a conoscenza da persone degne di fede che “de proximo ab emulis gentibus nostrum territorium et districtum”, nell’immediato futuro il nostro territorio e distretto venga invaso da persone faziose “more predonio equitare et offendere” con comportamenti di predazione ed offesa, debba “se cum bestijs et animalibus ... ad civitatem et castra et fortillitias ... reducere” rinchiudersi, compreso il proprio bestiame, nella città e suoi luoghi fortificati. Come faranno ad entrarci tutti, bestie comprese?

Un giuramento notevolmente inusuale ed inconcepibile ai giorni nostri, nonché intollerabilmente dispotico potrebbe sembrare quello pronunciato l’8 Maggio 1438 da Bartolo di Beraldo dinanzi al notaio Paolo Paulelli: infatti Bartolo, “ad sancta dei Evangelia”, cioè sulle sacre scritture, giurò di far sì che sua figlia Angela prendesse per marito, “juxta ritum Sancte Matris Ecclesie” secondo il rito di Santa Madre Chiesa, il nobiluomo Francesco di Ser Arcangelo di Ser Telle. La madre della promessa sposa, Bionda, a sua volta, anticipa al futuro genero, a titolo di dote, 125 fiorini d’oro. In seguito a ciò, il futuro sposo effettua la sua promessa sia verbalmente, che con “anuli in manu et digito immissionem” infilando l’anello nel dito della mano della ‘donzella’ Angela, il cui consenso ad impalmare Francesco non le viene neppure lontanamente richiesto, dandosi arbitrariamente per scontato!


8  -  L’8 Maggio 1471, essendo sorta una lite fra la Abbadessa e monache di S. Manno ed il Canonico prete Paoluccio di Andrea Bartuzzi, circa il possesso di una fornace  di calce in territorio di Montepiglio, “in contrada serpontis in Vocabulo Sancti Jacobj de redere seu Montis pigli” in contrada Serponte, al Voc. San Giacomo  de Redere, ossia Montepiglio, la decisione viene rimessa al Vescovo Ruggero Mandosi, la cui lettura è talmente poco chiara, malgrado un suo diretto accesso in loco, che lo stesso Mons. Angelo Di Tommaso è portato a commentare: “E beato chi ci capisce!”. (2015)


9 - Il 9 Maggio 1745, l'immagine della Vergine Assunta, conservata su tavola trecentesca nella Chiesa Cattedrale di Amelia, con procedimento  che oggi potrebbe venir criticato dai cultori dell'arte pittorica, ma che, all'epoca, poteva trovar giustificazione nella venerazione popolare, venne dotata di una corona aurea nel corso di una solenne celebrazione che, da allora in poi, venne a far parte della liturgia diocesana e della quale resta memoria in una incisione a stampa eseguita da Carlo Sella nell'anno 1857 e dedicata al Cardinale Luigi Vannicelli.

In quell'anno (1745), la Diocesi Amerina era retta dal Vescovo Jacopo Filippo Consoli di Visso. (1996)


9 - Per i tipi della Stamperia di Giovanni Zempel, in Roma, venne pubblicato, nell’anno 1745, un libretto di un componimento sacro (oratorio) per musica, intitolato GIUDITTA, “da cantare” secondo quanto leggesi sul suo frontespizio “nella Vener. Chiesa Catedrale di Santa Fermina dell’Illustrissima Città d’Amelia, in occasione, che ivi lì 9 Maggio 1745, è stata incoronata dall’Ill.mo e Rev.mo Capitolo di S. Pietro una miracolosa Immagine di Maria Vergine”.

Non si conosce né l’autore del libretto, né chi lo abbia musicato, ma si può essere quasi certi che la sua rappresentazione ebbe luogo durante il triduo indetto per la celebrazione di tale festività. L’argomento, esposto in rima, parla della biblica vedova di Manasse, Giuditta, e della nota vicenda dell’uccisione del re assiro Oloferne per sua mano, durante l’assedio di Betulia.

Per legare la vicenda della Giuditta biblica con la Vergine Maria venerata nella Cattedrale amerina, l’autore apre e chiude il testo del suo lavoro con un monologo angelico, che accosta i due personaggi femminili e, cioè, l’eroina biblica, e “Colei che in cielo è Donna”, l’altra Giuditta, “che sorgerà contro il vero Oloferne: colui che, pien d’orgoglio, dopo il fallo primiero, sui miseri mortali ebbe l’impero”. (1999)


9 - Nel nostro territorio, in ogni epoca, la produzione di frutta secca è stata particolarmente fiorente, almeno fino ad un tempo relativamente vicino a noi. Spesso, per rendere omaggio a persone di un certo prestigio, con le quali la Comunità aveva interesse a mantenere buoni rapporti, troviamo i "pignatelli ficuum" fra i regali più graditi ed in grado di "dolcificare" le pubbliche e private relazioni. Non desti, quindi, meraviglia, che il Comune di Amelia appaltasse la riscossione della particolare imposta sulle "uvae passae".

E' quanto possiamo constatare, leggendo  il relativo contratto stipulato in data 9 Maggio 1595, fra il Comune di Amelia, rappresentato dagli Anziani Piervitus Roscius, Cornelius Geraldinus e Aurelius Boccarinus, "absente eorum collega Leonino" ed il Signor Anselmo Armilleo, cui venne locata "gabellam Uvae passae" la riscossione della gabella dell’uva passita "pro uno anno integro" per un intero anno, con inizio dal 1° Gennaio già decorso, per il corrispettivo di "scutorum triginta unius et baiocchorum 25", cioè di 31 scudi e 25 baiocchi, da pagare semestralmente nelle mani del Camerario comunale. Inoltre, lo stesso appaltatore si obbligava a pagare sei carlini alla Società del Corpo di Cristo e a donare alla Comunità "duas forculas argentei" due forchette d'argento, del valore di 20 carlini ed un cero nel giorno della festa di S. Giacomo. (2004)


9 - Il 9 Maggio 1399 nel Consiglio generale si deve decidere circa il pagamento della "imposita tallea centum florenorum auri de camera" di una taglia di 100 fiorni d'oro di camera, "pro compositione facta cum santissimo domino nostro summo pontifice et strenuis viris domino conte de Carrara, et domino Brolie milite capitaneis", cioè per onorare impegni presi con il papa, il conte di Carrara e il capitano Brolie, quasi certamente per assoldare armati. La richiesta viene fatta "per magnificum militem dominum Marinum Tomacellum Vicerectorem" cioè a mezzo del Vicerettore Marino Tomacelli "et terminus ad solvendum eos sit per eumdem dominum Marinum dicte communitati nimis brevis datus" ed il termine dato alla comunità dal Tomacelli per il pagamento risulta troppo breve "et quod pro solutione dictorum centum florenorum ad presens non reperiatur pecunia in communi" e che, al momento -ma quanto dura questo momento!- non v'è denaro nelle casse comunali. "Et ad evitandum damna que in communi evenire possent propter moram dicte solutionis" per evitare il danno che potrebbe derivare alla comunità dal ritardo nel pagamento, si chiede "quid igitur", cosa dunque piacerà al consiglio ordinare, deliberare e riformare.

Non resta altro che far di necessità virtù: "vendantur gabelle Communis Amelie pro anno proximo futuro" si impegnino le gabelle del prossimo anno "videlicet gabella pascui per LX florenos de auro et gabella salis per LX florenos auri", cioè la gabella del pascolo e quella del sale, per 60 fiorini d'oro cadauna. E il gioco è fatto, naturalmente sulle spalle dei poveri Amerini! (2005) (V. anche 8 Maggio 2009)


9 - Fra le notizie di cronaca del periodico AMERIA del 9 Maggio 1897, sotto il titolo "Dalla Grecia", viene riportato quanto segue:

"Ci sono state comunicate con molta nostra soddisfazione, notizie del giovane Silvestri Alarico, di cui già annunziammo la partenza per la Grecia.

"Fa parte della legione Garibaldina agli ordini del maggiore Mereu, che il 30 Aprile trovavasi in Arta, da dove scrive in questi termini: "Ieri sera siamo giunti in Arta. Ieri i Greci hanno avuto la peggio e si sono ripiegati tutti qui. Vi è una grande confusione: fra due ore saremo al fuoco a proteggere la città. Io vado alla guerra con l'animo calmo e con convinzione...". Auguriamo che gli arrida propizia la fortuna".

Purtroppo, nel successivo numero del 23 Maggio -dedicato interamente al Silvestri- si pubblicava quanto appresso:

"Colla più viva commozione, apprendiamo che il nostro concittadino Silvestri Alarico, volontario in Grecia, è morto nella città di Lamia il 19 corrente, in seguito a grave ferita riportata alla battaglia di Domoko, dove combatté con indicibile valore".

Fra le altre notizie: "Alarico Silvestri aveva 23 anni ed era nato in Amelia (Umbria). Da tre anni era inscritto all'Ateneo (romano) nella facoltà di matematica". (2006)


9 - Il 9 Maggio 1330, convocati i consigli, gli Anziani ed i rettori delle arti, su mandato del nobile e potente Signore Nino di Bevagna, podestà di Amelia, viene nominato il nobile Giovanni da Rimini "domicello e familiare" del Reverendo diacono cardinale di S. Teodoro, "verum et legitimum procuratorem, actorem, factorem et nuntium specialem" vero e legittimo rappresentante, procuratore e nunzio speciale del Comune e della Cittadianza di Amelia, "ad comparendum et se presentando" per comparire e presentarsi "ad pedes sanctissimi patris et d.ni d.ni Johannis divina  providentia sacrosancte et universalis ecclesie summi pontificis" ai piedi di Papa Giovanni XXII (il francese Jacques-Arnaud di Cahors), residente ad Avignone, per riconoscerlo vero e legittimo pontefice ("verum et ydoneum"), prestandogli giuramento di obbedienza e considerare eretici e condannati Lodovico il Bavaro e frate Pietro da Corvara (l'antipapa nominato dallo stesso Bavaro con il nome di Niccolò V), con tutti i loro seguaci. (2007)


9  -   Dal periodico “AMERIA” del 9 Maggio 1897, si trae la seguente notizia, sotto il titolo “Atto lodevole”:

“Giorni or sono, certa Maria Perotti campagnuola, venne in Amelia per acquistare alquanto mobilio nell’interesse della propria figliastra, parimenti di nome Maria, che andava sposa a Davide Giurelli. Essendosi perciò diretta dall’ebanista Nazareno Paolucci, che tiene ora bottega e deposito in alcuni vani a terreno del già Palazzo Toni, smarrì lungo il corridojo d’ingresso un fazzoletto contenente £. 60 in carta moneta. Il Paolucci rinvenne e custodì l’involto, in attesa che taluno ne facesse ricerca. Difatti un’ora circa dopo l’accaduto, tornò sul luogo la Maria colle lacrime agli occhi, avendo inutilmente fatte indagini altrove, chiedendo se per caso si fosse rinvenuto il denaro da essa smarrito ed allora il Paolucci consegnò integralmente la somma alla legittima proprietaria.

“L’atto coscienzioso merita un elogio per il Paolucci e brameremmo conoscere quale regalia fu data all’onesto e bravo artista”. (2009)


10 - Il 10 Maggio 1472, dinanzi agli Anziani ed al notaio verbalizzante, Antonio di Pietro Bartolomei porchianese, sia a proprio nome, quanto a nome della moglie e di tutti i suoi consanguinei ed affini “usque in tertium gradum inclusive secundum jus canonicum computandum” fino al terzo grado compreso, da calcolarsi secondo il diritto canonico, “promisit et se principaliter obligavit” fece spontaneamente promessa solenne tanto agli Anziani, quanto allo stesso notaio Battista, quali rappresentanti di Giovanni di Pietro, alias Bezecara, anch’esso di Porchiano, della di lui moglie e di tutti i suoi consanguinei ed affini fino al terzo grado, “quomodolibet in futurum ad beneplacitum supradictorum dominorum Antianorum” in qualsiasi modo, per l’avvenire, secondo il beneplacito degli Anziani, “non offendere nec offendi facere quoquo modo vel colore quesito durante dicto beneplacito supradictum Joannem aliter Bezechara” di non recare offesa in nessun modo né in alcuna circostanza né per alcun motivo al suddetto Giovanni Bezecara, né permettere che altri lo faccia, finché agli stessi Anziani sembrerà opportuno.

Lo stesso giorno, Antonio di Pietro e Bezecara, entrambi presenti, dinanzi agli Anziani promettono vicendevolmente di autoconvocarsi per il successivo giorno 17, “intendentes controversie inter eos vigenti debitum imponere finem et more debito terminare” con il fermo proponimento di porre fine e dare  debito termine ad ogni controversia fra loro esistente.

Una simile reciproca dichiarazione di cessazione da qualsiasi controversia si legge nelle riformanze il successivo 6 Giugno, fatta questa volta dinanzi al podestà Conte palatino Carlo de Filijs di Cesi, da Pietro ed Angelo Zaccaria di Ciolo da Foce, da una parte e, dall’altra,  da Antonio di Francesco di Marzio, pure di Foce, che essendo minore di anni 25 e maggiore di 14, risulta rappresentato dal suo curatore Nicola di Carlo di Amelia.

Sono manifestazioni di civiltà che tornano ad onore dei nostri lontani predecessori. (2008)


10  -   Il 10 Maggio 1406 viene dibattuta, nel consiglio generale, una questione della massima importanza ed urgenza: da parte del papa Innocenzo VII (il sulmonese Cosimo Migliorati) e del suo nipote Lodovico, sono giunti in Amelia ambasciatori, che hanno esposto “quod per singulari defensione et manutentione status et honoris sancte matris Ecclesie et dictorum dominorum” che, per straordinaria difesa e conservazione  dello stato e dell’onore della Santa Madre Chiesa e di detti Signori (il papa e suo nipote), il Comune di Amelia “subventionem caritativam apponere deberet cum celleri expeditione usque ad quantitatem V.c florenorum de auro” debba offrire caritatevole sovvenzione, con l’immediato invio di 500 fiorini d’oro “quod resultaret infallabiliter ad maximam complacentiam dictorum dominorum et per consequens ad maximam (complacentiam) rei publice Amerine” il che risulterebbe senza fallo (lo credo bene!) di massimo compiacimento dei detti Signori (il papa e suo nipote) e, di conseguenza (ma a chi lo si vuol far credere?) della Città di Amelia.

Si propone che “cum hec civitas in maxima vigeat paupertate et in parvo numero consistat et in gravaminibus solutionis subsidij fuerit temporibus elapsis multum pergravata” poiché la Città si dibatte nella più grande povertà e si trova con un esiguo numero (di cittadini) e, nei tempi trascorsi, sia stata grandemente gravata per il pagamento del sussidio (leggi: taglia), “et tamen in prefata requisitione tam necessaria ut expositum est fidelitatem et obedientiam cum possibili satisfactione ostendere debitum esse” e tuttavia, nella urgente richiesta effettuata, sia necessario mostrare, con una possibile sua soddisfazione, la fedeltà e l’obbedienza, “censeatur pro parte dicti communis pro dicta subventione, ducentum florenorum de summa et pro ipsa summa V.c florenorum super petitorum cum celeri expeditione persolvantur” si ritiene che, da parte del detto Comune, si paghino con pronta rimessa 200 fiorini d’oro, della somma richiesta di 500. “Residuum vero cum nullatenus persolvere possimus remaneat in indulgentia et pia anima prefati domini nostri pape et dicti magnifici domini Lodovici” per il residuo, poiché non è possibile in alcun modo pagarlo, ci si rimetta all’indulgenza ed alla bontà d’animo (!) dei predetti signori il papa ed il magnifico (suo nipotino) Lodovico. “Et quod pro satisfactione dictorum CC. florenorum imponantur vj. bolonenos pro quolibet alibratu et sex pro quolibet capite hominis”. E che, per il pagamento dei detti 200 fiorini, venga imposto il pagamento di 6 bolognini per ogni allibrato (in catasto) e 6 per ciascun individuo. “Et qui non esset alibratus solvat et solvere teneatur  sex bolonenos pro quolibet foculare” e chi non risulti allibrato, debba pagare 6 bolognini per ciascun focolare. “Et femine vidue que non haberent libram solvant tres bolonenos et pro hac quantitate CC. florenorum persolvenda sub predicta forma, teneantur homines et massarij Castrorum Collicelli, Sancti Focetolj et castri Fractuccie” e le donne vedove che non sono allibrate paghino 3 bolognini e per quanto fosse necessario arrivare a pagare detti 200 fiorini, siano tenuti gli uomini ed i massari dei Castelli di Collicello, Sambucetole e Frattuccia.

Come si vede, ce n’è per tutti! (2009)


10  -  Il 10 Maggio 1421 compare dinanzi agli Anziani “dominus Johannes Pauli de Jntermna” Giovan Paolo di Terni, Giudice del podestà di Amelia “et eisdem narravit et exposuit qualiter in curia presentis domini potestatis proceditur contra  Johannem alias bellocchium” ed espone loro che, presso la curia dell’attuale podestà si sta procedendo contro tale Giovanni, detto Bellocchio “per excessos commissos per ipsum contra Marchum bellum” per eccessi commessi da lui contro Marco Bello “et quia per statuta Civitatis Amelie non est limitata pena, quare opportet quod per ipsos d.nos Antianos ponantur Simulatores ad faciendum simile de dicto mallefitio secundum formam statuti dicte Civitatis amelie” e poiché negli statuti cittadini non è determinata la relativa pena, è necessario che, dagli stessi Anziani, vengano nominati degli Assimilatori, che possano determinare, circa quanto previsto dagli stessi statuti, quali articoli siano da applicare al caso specifico, secondo il principio di verosimiglianza. Gli Anziani, “unanimiter et concorditer ad resimilandum dictum mallefitium posuerunt et nominaverunt infrascriptos Cives, videlicet Ser Franciscum d.ni Angelelli et Ser Johannem paulli” alla unanimità, nominano Assimilatori i cittadini Ser Francesco Angelelli e Ser Giovanni di Paolo.

Non si conosce che tipo di strani “eccessi” fossero stati commessi da Bellocchio contro Bello, ma certamente qualcosa che di “bello” non doveva avere proprio nulla! (2010)


10  - Spesso, nelle riformanze, si può cogliere l’eco di grandi personalità del passato. E’ quanto si rileva sotto la data del 10 Maggio 1561, in cui risulta trascritta una lettera patente (inviata circolarmente a più destinatari), da Roma, il 16 Aprile precedente, (della quale è stata già data notizia nel precedente “Almanacco” del 1999) con cui il Cardinale Carlo Borromeo (futuro S. Carlo) richiedeva aiuti per il transito, verso Milano, di un tabernacolo bronzeo. La sua attività, anche quale Arcivescovo della metropoli lombanda, fu riconosciuta prodigiosa, sia per la cura dei malati durante la terribile peste del 1576, sia quale organizzatore di confraternite, di opere pie e di altre istituzione benefiche. (2012)


11 - L’11 Maggio 1471, presenti gli Anziani ed il consiglio decemvirale, Pirramo Nacci presenta una singolare petizione: chiede “sibi concedi represaleas contra dominum Pandulfum comitem Castri Perij et eius subditos ac eorum bona” che gli siano concesse rappresaglie nei confronti di Pandolfo conte di Castel Pero, suoi sottoposti e loro beni, in quanto “asseritur jam sint anni sex elapsi vel circa quod ipse Pirramus mutuavit ipsi domino Pandulfo quendam librum perpulchrum et integrum qui vulgo dicitur ‘le cento novelle’, valoris et communis extimationis octo ducatorum auri” afferma che da circa sei anni ha dato in prestito allo stesso Pandolfo un suo magnifico e integro libro comunemente intitolato ‘Le cento novelle’, valutato otto ducati d’oro “et pro ipso libro rehabendo tam pro parte R. D. Gubernatoris quam etiam pro parte dominorum potestatis et Antianorum civitatis Amelie crebro crebrius fuerit scriptum dicto domino Pandulfo” e, per riaverlo, più e più volte venne scritto a Pandolfo sia da parte del Governatore, che dal podestà e dagli Anziani, con una vera e propria mobilitazione generale, malgrado la quale, il conte Pandolfo “semper facere recusavit” non ne volle sapere di restituire al Ser Pirramo il suo prezioso libro, “in damnum et preiudicium ac incommodum”, con grave suo danno, pregiudizio e perdita.

Potrebbe forse essersi trattato di un prezioso codice del Decamerone, al quale le cento novelle farebbero pensare. Si vede che, anche nei secoli passati, si cercava di arricchire la propria biblioteca non restituendo i libri ricevuti in prestito! (2008)


11  -  L’11 Maggio 1466 il maggior consiglio è chiamato a decidere sulla supplica, presentata nel consiglio dei X del giorno precedente, da Menecuccio di Pucciatto, d’Amelia, che si definisce “poverissima et infelice persona” ed espone che “esso supplicante sia stato già circha xij annj cioncho et atracto (paralizzato) per modo che appena se possa levare dellecto et non possa ne per se ne per lo commune subvenire et etiam habia la sua donna con sì terrebele et bructa infirmità per modo che non è (v’é) creatura humana (che) non ne pigliasse compassione. Se raccomanda alle V. M. S. se degnino per li vostri consegli attentis predictis (considerato quanto detto) per lo amore de dio et jntuitu de pietà et de misericordia ordinare et reformare et adesso (a lui) gratia fare che per lavenire lui e la dicta sua donna cossì impedimentitj siano assenti (sic) et immunj dal pagamento del sale et capo et da loro gravezze et quantunque questo sia usato defare aquelli che non hanno sigrave infirmità quanto loro, tamen (tuttavia) lo reputaranno da esse V. M. S. agratia singolare, lequali dio conservi sempre in prospero et felice stato”. Si concede l’immunità, “attenta eorum infirmitatem prout petitur in supplicatione” secondo quanto richiesto, a causa delle loro infermità. (2010)


11  -  L’11 Maggio 1329 occorre deliberare “super licteris existentibus contra Viterbienses, presentatis pro parte d. Capitanei” circa una richiesta effettuata dal Capitano Generale di allestire un’impresa contro Viterbo. Si propone, da parte di un consigliere, chiamato Cardinale, che gli Anziani ed il podestà, insieme a “duobus per contratam eligendis per eos” due persone scelte da essi per ogni contrada, che, a loro volta, possano “providere de gente Civitatis et comunitatis” procurare individui, da scegliere fra cittadini e contadini. Gli eletti dalle contrade sono: Pellegrino di Zotti e Paolo Paolucci, dalla contrada Platea; Luzio di Pietro, Massarozi e Matteo Angeli (sono tre!) dalla contrada Colle; Matteo Manni e Bartolone, dalla contrada Valle; Giacomino Tebaldocci e Angeluccio Fattuzzi, dalla contrada Posterola e Ciuccio di Margherita e Lello Crissi dalla contrada di Borgo. Gli stessi, concordemente ed unanimemente ordinano che, di rinforzo al Capitano, siano inviati quaranta “boni famuli, bene muniti, ad soldum Communis Amelie, videlicet viij soldos pro quolibet die et vadant duo Capitanei equites ad soldum xxx soldorum pro quolibet equo, cum uno tamburello, expensis dicti communis” individui idonei e bene muniti, con uno stipendio, a carico del Comune, di otto soldi al giorno e due capitani a cavallo, con retribuzione di trenta soldi per cavalcatura ed un tamburino, pure al soldo del Comune. Inoltre, viene stabilito che i Castelli di Amelia “teneantur et debeant mictere in dictum exercitum infrascriptas quantitates equitum et peditum” siano tenuti ad inviare in detto contingente, entro il giorno 18 del corrente mese, la seguente quantità di fanti e cavalieri, con i citati stipendi “et pro tempore quo durabit exercitum” e per il tempo che durerà la missione “et si quod castrum non paravit, seu negligens fuerit in predictis, puniatur et condempnetur  in C. libris” e se quache Castello non obbedisse o fosse negligente in quanto richiesto, sia punito con cento libre. Segue l’elenco degli armati da fornire: Foce fornisca 20 fanti; Porchiano 20; Sambucetole 6; Lacuscello 4; Canale nuovo 10; Canale vecchio 10; Frattuccia 6; Poggio 2; Macchie 4; Mimoia 2; Gruttoli 4; Fornole 4; Alviano 4 cavalieri od 8 fanti; Giove 3 cavalieri o 6 fanti; Penna 2 cavalieri o 4 fanti; Marruto 1 cavaliere o 2 fanti; Guardea 2 cavalieri o 4 fanti. Ma tutto si risolve in modo diverso: il 25 Maggio successivo, si viene a patti con il Capitano Generale e si conviene che “pro bono pacis et concordie dicti communis, quod fiat compositio cum domino Capitaneo de exercitu fatiendo supra Viterbium” che, per conservare la pace e la concordia con tutti, il Comune pattuisca con il Capitano “cxx florenos de auro qui dentur et solvantur eidem”, di dargli -in cambio degli armati- 120 fiorini d’oro, “qui floreni solvantur per Castra communitatis, scilicet ad rationem floreni pro quolibet famulo eis et cuilibet eorum imposito pro exercito antedicto” e detti fiorini vengano pagati dai Castelli della comunità, in ragione di un fiorino per ogni armato che avrebbero dovuto fornire in base a quanto sopra deliberato. Bisognerebbe conoscere quanto di buon grado tale risoluzione venisse accettata dai Castelli! (2014)


11  -  L’11 Maggio 1517, ad istanza di un Todino, dalla Curia del Podestà di Amelia viene incarcerato il lombardo Mastro Alberto. Bernardo di Apollinare -forse suo parente- si presenta dinanzi al giudice e milite del Podestà ed esige che, a detto Alberto, non faccia mancare gli alimenti, “quia nemo debet in carcere fame perire”, perché, in carcere, nessuno deve morire di fame, altrimenti, a nome del prigioniero, si riserva di presentare protesta per i danni. Prima o dopo il decesso?! (2014)


12 - Il 12 Maggio 1475, il Cancelliere Barnabeo di Sarnano, degno successore di Battista Mariani de Quarantoctis, avutone espresso incarico dagli Anziani, scrive al “Celebri artium et Medicine doctissimo Viro Doctorique Magistro Permatheo de Mevania” all’illustre dottore in medicina Maestro Piermatteo di Bevagna, comunicandogli l’avvenuta sua elezione a medico e chirurgo da parte del Comune di Amelia, dopo non aver mancato di premettere un aulico riferimento alla “humanam fragilitatem que innumerabilibus morbis subiecta est” umana fragilità, sottoposta ad innumerevoli malattie ed aver fatto ampiamente cenno alla fama della sua perizia di medico e chirurgo, giunta in Amelia da molte città; gli comunica, quindi, la sua avvenuta nomina a “physicum medicum ac cyrurgicum dicte nostre civitatis Amelie eiusque districtus et comitatus pro uno anno proximo venturo incipiendo die prima mensis Julij annj presentis Mcccclxxv. ... cum salario ac mercede centum sexaginta  florenorum ad rationem quinquaginta baiocchorum pro quolibet floreno” fisico, medico e chirurgo della Città di Amelia, suo distretto e contado, per la durata di un anno, ad iniziare dal primo Luglio prossimo, con un corrispettivo di 160 fiorini, in ragione di 50 baiocchi a fiorino, da pagarsi bimestralmente, oltre all’abitazione. (2008)


12  -  Il 12 Maggio 1468 Prete Bastiano di Ser Gori dona tutti i suoi beni mobili ed immobili a Pietro Bartoluzzi e ad Antonia sua moglie, riservandosi l’usufrutto sua vita durante, nonché dispone che due ducati d’oro vengano da essi impiegati “pro anima sua” in suffragio della sua anima, “prout ipsis placebit” come meglio parrà loro. Dichiara di far ciò “propter multa grata servitia et benemerita” a causa dei molti favori e benemerenze ricevuti dagli stessi, ma tace sul fatto che i donatari fossero rispettivamente suo genero e sua figlia. (2014)


12  -  Occorre risolvere una questione di carattere fiscale. I Claravallesi avevano avuto, da un certo tempo addietro, esenzione dal Comune di Amelia da alcune imposte, ma il Consiglio generale ha revocato tale beneficio. Ne nasce una controversia che, il 12 Maggio 1540, viene sottoposta al giudizio arbitrale di Giambattista Massano, “U. I .Doctor” e cittadino di Narni. Ma l’arbitrato non doveva essere andato del tutto a buon fine, se, il successivo 19 Novembre, viene firmato un nuovo atto di transazione tra il Comune di Amelia, rappresentato dagli Anziani del popolo Antonio di Anselmo di Papa, Luca di Giovanni Geraldini, Roberto di Anton Roberto de’ Balliono Cioccio e dai deputati del Consiglio generale Ser Tolomeo Petrignano, Ser Gerolamo Naccio e Francesco Vulpio e, per i Claravallesi -fra cui anche Pier Giovanni, figlio del famoso Altobello- Chiaravalle, del fu Chiaravalle, residente in Amelia. Ecco alcuni del patti sottoscritti:

-I Claravallesi viventi e loro posteri in linea mascolina godano dei benefici, uffici, privilegi come ogni altro cittadino di Amelia, purché vi abitino e vi tengano casa propria ... e paghino le dative del Podestà.

-Siano in perpetuo esenti da tutte le dative straordinarie del Comune, a meno che non vengano imposte d’ordine superiore.

-Siano esenti dal dazio di importazione ed esportazione delle loro cose e dalla gabella dei pesi e misure, nonché su trenta bestie vaccine e cinquanta bestie minute di loro proprietà sul territorio amerino, ma se date a soccida, i conduttori paghino soltanto la loro parte.

-Gli immobili dei Claravallesi acquistati fino al giorno presente siano esenti da gabelle.

-Se i figli di Vettore o di Altobello, attualmente a Bagnoregio, volessero trasferire il loro domicilio in Amelia ed acquistarvi dei beni, ciascuno di loro goda l’immunità dalle gabelle, sino al valore di cento ducati di carlini.

-Che i detti Claravallesi e loro discendenti abbiano il diritto di portare armi, salvo licenza superiore.

-Siano tenuti all’imposta sul sale.

-Qualunque debito arretrato verso il Comune sia graziato.

L’atto, rogato da Francesco Fariselli, fu redatto nel Palazzo Anzianale. (2014)


13 - Nella seduta del Consiglio dei X del 13 Maggio 1499 viene data lettura del breve, datato 11 Maggio, di papa Alessandro VI, con il quale quest'ultimo fa richiesta agli Anziani "ut ad nos et conspectum nostrum" che si presentino dinanzi a lui "infra terminum quatuor dierum" nel termine di quattro giorni, i nobili cittadini che vengono elencati, fra i quali figurano Cristoforo Cansacchi e Pier Paolo Moriconi, oltre ad altri dieci, "sub pena indignationis nostre et decem milium ducatorum auri" sotto pena, in caso di disubbidienza, della indignazione papale e di 10.000 ducati d'oro, delle quali due sanzioni non può dirsi con sicurezza che la seconda fosse più grave della prima, "omni exceptione postposita" cioè senza possibilità di addurre scuse ed, infine, per ribadire bene il concetto, "sub pena confiscationis omnium bonorum suorum et rebellionis" sotto la comminatoria della confisca di tutti i beni e l'accusa di ribellione per chi non si fosse presentato.

Lo stesso giorno si convoca il consiglio generale, nel quale si propone di inviare al papa Paolo Ferri, vicario generale del vescovo e Francesco Giacomo de Vatellis, ai quali si conferisce l'incarico di "raccomandare a la S.tà de N.S. tucto lu devotissimo ecclesiastico populo Amerino et excusare ... quilli dodici ciptadini tam ratione infirmitatis (tanto a causa della loro malferma salute) tam etiam cum non sit tutus accessus metu inimicorum (quanto per essere le strade poco sicure, perché insidiate da nemici). Infine, gli oratori sono incaricati di "supplicare pedibus S. B.nis ut dignetur reducere optimam pacem Communitatem Amerinam et Communitatem Ortanam" supplicare ai piedi di Sua Beatitudine che si degni di ricondurre a piena pacificazione le comunità amerina ed ortana.

Si ignora se le scuse degli Amerini abbiano sortito lo sperato effetto sul papa e se questi le abbia prese per buone, ma talora occorreva fare di necessità virtù e cercare di barcamenarsi, specialmente quando si aveva a che fare con tipi tanto poco malleabili, come Alessandro VI. (2006)


13 - Il 13 Maggio 1478 viene stipulato un contratto di appalto fra la comunità di Amelia da una parte e Mastro Antonio di Mastro Gottardo di Gandya di Valle Lucana dall'altra, "super fabricatione palatij novi noviter conficiendi iuxta palatium d.norum Antianorum" avente per oggetto la costruzione del nuovo palazzo pubblico da effetuare a fianco del palazzo anzianale, al corrispettivo di quattro ducati e mezzo la pertica, "ad rationem lxxij baiocchorum pro quolibet ducato monete in dicta Civitate currentis" in ragione di 72 baiocchi per ducato di moneta corrente. Il materiale da costruzione, quali pietre e loro lavorazione, mattoni e ferramenta, sarà fornito dal Comune, mentre calce, sabbia, pozzolana ed acqua saranno a carico di Mastro Antonio, il quale "teneatur effodere fundamenta dicti palatij etiam suis sumptibus, tribus pedibus suptus incipiendo a planitie strate" dovrà, a proprie spese, scavare le fondazioni del palazzo per tre piedi al di sotto del piano stradale; "si oporteret ire et effodere magis suptus, fiat expensis communis Amelie" se sarà necessario scavare ad una maggiore profondità, per il di più sarà a carico del Comune. Mastro Antonio dovrà, altresì, provvedere allo sgombero del materiale residuo. Il corrispettivo sarà pagato "de tempore ad tempus, ita quod possit bene laborare" in corresponsioni periodiche, in modo che il lavoro possa procedere agevolmente. Il suo inizio dovrà avvenire nello stesso mese di Maggio "et dabit operam ad finiendum nulla intermissione" e dovrà terminare senza alcuna interruzione "et illud construet et perficiet ad usum boni et legalis magistri" e la costruzione e la sua ultimazione dovranno essere eseguite secondo esperienza di un buono ed esperto maestro. La parte che non dovesse rispettare i patti convenuti, dovrà pagare all'altra 200 ducati.

Purtroppo, Mastro Antonio -quasi certamente a causa della peste- muore qualche mese più tardi. Il 28 Settembre successivo, viene così stipulato un nuovo appalto con Mastro Cristoforo Primi comasco, alle stesse condizioni del suo sfortunato predecessore. (2007)


13  -  Nella “cerna” (o “arengo”) del 13 Maggio 1481, convocata con provvedimento emanato dal podestà Andrea Moratini di Forlì, unitamente agli Anziani, si dibatte un  penoso argomento che, ai giorni nostri, potrebbe apparire di una sconcertante ed atroce crudeltà, ma che occorre giudicare alla luce delle esigenze di un’epoca, nella quale l’integrità fisica e la sopravvivenza di una comunità dipendeva dal sistematico allontanamento di ogni possibilità di contagio da malattie infettive e devastanti, non conoscendosi efficaci terapie di carattere medico.

Prende la parola il Gonfaloniere Ser Nicolò di Carlo Boccarini, dicendo: “Unicuique vestrum, Cives prestantissimj jn presenti contione existentes notum est qualiter diebus preteritis jn domo Scoche romanellj mortui sunt tres filij de peste, morbo periculoso, cui tempore opportuno providendum est, ne morbida pecus corrumpat totum ovile” A ciascuno di voi, insigni cittadini presenti nell’odierna assemblea, è noto che, nei giorni decorsi, nella casa di Scoca (altrove “Scocca”) Romanelli sono morti tre figli di peste, malattia pericolosa, alla quale occorre provvedere in tempo, affinché la pecora infetta non corrompa l’intero ovile “Et pro debito nostri officij at etiam pro salute omnium hortari fecimus dictum Scocham non semel sed pluries; nos pariter ipsum ore propria requisimus ut vellet se de domo sua cum tota familia supervivente discedere et extra civitatem per aliquos dies morari, promictendo dicto Scoche nos esse paratos providere necessitatibus suis ex ere publico”. E per eseguire quanto per nostro ufficio siamo tenuti a fare ed anche per la salute pubblica, facemmo esortare più di una volta detto Scoca e noi stessi personalmete a voce lo invitammo a voler lasciare, con il resto della famiglia sopravvissuta, la casa di abitazione e di allontanarsene per alcuni giorni, con la promessa di esser noi pronti a provvedere a quanto gli fosse necessario, a spese del pubblico erario. “Promixit multotiens hoc facere et minime promissa sua observavit. Nuper autem jn eadem domo alter suus filius eiusdem pestis jnfectus est, quapropter hortati sumus ipsum jterum ut velit se removere a civitate quod expresse  recusavit et recusat facere” più volte promise di farlo e non tenne fede alla detta promessa. Inoltre, recentemente, nella sua casa un altro figlio si è ammalato di peste, per cui lo abbiamo nuovamente esortato ad allontanarsi dalla città, il che ricusò, come attualmente ricusa di fare. “Missimus denique hunc rusticum et inobbedienti homini mandata in scriptis pro parte Ill.mi domini Gubernatoris, nostri dominis potestatis et Antianorum quatenus, sub pena viginti quinque ducatorum auri fabrice antianalis palatij applicandorum et de facto auferendorum ut se cum sua familia discedere debeat extra civitatem prout supra dictum est” infine, notificammo a quest’uomo rustico e disubbidiente un ordine scritto da parte del nostro Governatore, del podestà e degli Anziani, di abbandonare immediatamente la città, sia lui, che la sua famiglia, come già specificato, sotto pena di 25 ducati d’oro, da pagare all’istante e da impiegare nella fabbrica del palazzo anzianale “quod minime voluit obbedire, sed potius jn vilipendium prelibati domini Gubernatoris prefati domini potestatis et nostri antianalis officij, antedicta mandata laceravit et lacerata jn strada publica proiecit, prout a multis fidedignis personis oculis proprijs visum fuit et nobis relatum extitit, non sine dedecore totius nostre civitatis” comando a cui minimamente volle obbedire, ma piuttosto a vilipendio del Governatore, del podestà e della nostra autorità anzianale, strappò il documento contenente detto ordine e ne gettò i frammenti in strada, come fu constatato da molti testimoni oculari degni di fede ed a noi riferito, non senza obbrobrio dell’intera nostra comunità cittadina. “Jdeo unicuique vestrum placeat consulere quid super hac ipsa re agendum sit, tam pro salute totius populi, tam etiam ad reprimendum pe(r)tinatiam ipsius Scocche et ad puniendum ipsum de tanto facinore, quod est Crimen lese Maiestatis” Pertanto, ad ognuno di voi piaccia decidere quale provvedimento adottare in merito, sia per la tutela della salute dell’intera popolazione, sia per reprimere l’ostinazione dello stesso Scocca ed a punirlo per il suo delitto, che si è rivelato essere quello di lesa maestà.

Prende la parola Bartolomeo Cansacchi, definito “vir prestantissimus natura vita moribus scientia et experientia comprobatus”, il quale, “Ad hoc ne tanta sua rusticitas transeat impunita”, affinché tanta rozzezza dello Scocca non resti impunita, “auctoritate, vi, deliberatione huius presentis contionis, Potestas et Antiani tam presentes quam futuri teneantur et debeant procedere contra dictum Scoccham, et procedi facere ad exequtionem summariam tam de dicta pena in preceptis descripta, videlicet  de xxv ducatis, quam etiam de quacumque alia pena in qua incursus esset occasione lacerationis dictorum preceptorum”, per l’autorità, il vigore e la decisione di questa presente assemblea, il podestà e gli Anziani, tanto attualmente in carica, che futuri, siano tenuti a procedere contro detto Scocca e far sommaria esecuzione tanto della detta pena sopra descritta, cioè di 25 ducati, quanto di qualsiasi altra pena nella quale fosse incorso per aver lacerato gli ordini di sgombro, “quarum penarum exequtiones fiant et fieri debeantur contra dictum Scoccham et eius bona realiter et personaliter, summarie et de facto sine aliqua processus sollemnitate. Et hec omnia fiant pro inobbedientijs commissis” e l’esecuzione delle dette pene avvenga e debba effettuarsi tanto contro di lui personalmente, quanto sui suoi beni, in via sommaria, senza alcuna solennità processuale e tutto ciò sia fatto, a causa della sua disobbedienza e “pro futuro mictatur inpresentiarum aliquis ad dictum Scoccham cun commissione ut sibi dicat quod statim exeat et discedat de hac civitate cum tota sua familia”  sia inviato personalmente qualcuno a detto Scocca, con l’incarico di ordinargli di abbandonare immediatamente la città con tutta la sua famiglia “et si ipse fuerit obbediens bene erit et si nollet obbedire statim mictatur ad eius domum Curia potestatis magistri carpentarij longobardj et muratores ad ruinandum et demolendum domum predictam ipsius Scocche ad hoc ut eius punitio in aliorum exemplum transeat” e se lui obbedirà, tanto meglio, altrimenti dalla Curia del podestà si inviino mastri carpentieri  e muratori lombardi a demolire ed atterrare la casa dello Scocca, affinché la sua punizione serva da esempio agli altri. Conclude affermando che le decisioni prese in tal senso ed attuate in tal modo torneranno “in beneficio et salute totius reipublice” a beneficio della salute pubblica dell’intera comunità “et jnviolabiliter observentur” e siano inviolabilmente osservate.

Da parte di Isacco di Ser Paolo Vatelli, un altro fra i presenti, descritto come “vir justus, pius et jnteger”, si propone di inviare allo Scocca due incaricati per cercare di convincerlo ad abbandonare la casa, ma anche questa ambasceria ha esito negativo. Quindi la proposta del Cansacchi viene messa ai voti e riporta 36 voti favorevoli e soltanto tre contrari.

E così, il povero Scocca, dopo aver perso tre figli -e forse quattro- perse anche la casa! (2010)


13  -  Il 13 Maggio 1413 Menicuccio del fu Lorenzo Mannuzio e Giovanni Pacepti, di Amelia, stipulano atto di concordia e pace fra loro, condonandosi scambievolmente ogni ingiuria ed offesa ed, in particolare,  che Menicuccio, “veniens ad certa verba et rissam cum Johanne” venuto a diverbio ed a contesa con Giovanni, gli abbia detto: “Joanne, damme questo ducato che ai receputo da Pacolo Sanzo”; dopo di che, Menicuccio “cepit dictum Johannem per cappam” prese detto Giovanni per il cappuccio, dicendogli: “Joanne tu non te portarai de qua che non mello degi”. L’atto viene curiosamente redatto “in orto Ecclesie S. Nicolay” nell’orto della chiesa di S. Nicolò. (2014)


13  -  Sotto la data del 13 Maggio 1498, da parte degli Anziani del popolo del Comune di Amelia Bernardino Geraldini, Manne Mandosi, Paolo Bartoluzzi e Ippolito Giorgi, si era dovuto assegnare ai Colonnesi Fabrizio e Prospero ben cinquecento ducati. L’ordine di riscuotere detta somma e di trasmetterla a Roma era stato dato all’Ill.mo Signore Luca de Sabellis e costui manda ad Amelia per incassarla un certo Domenico di Rignano “et perché il Domenico non sa scrivere, mandamo ser Martino nostro, che, una col (insieme al) dicto Domenicho faccia equitanza (sic) ad maiorem vestram cautelam” a vostra maggior garanzia. Almeno che di quel gravoso pagamento ci sia qualcuno che sia in grado di rilasciarne quietanza scritta! (2015)


13  -  Il 13 Maggio 1510 il Vicario del Vescovo, Padre Domenico, emana alcune drastiche disposizioni, comminando sia la  scomunica che il pagamento di due ducati per quei Canonici e sacerdoti della Chiesa Cattedrale che, durante gli uffici divini, stiano “ad sedendum extra Ecclesiam, in sedilibus lapideis” fuori della Chiesa, adagiati sui sedili di pietra; nonché a quei Cappellani che, senza validi motivi, durante la settimana di loro spettanza,   trascurassero il loro ufficio “et presertim misse cantate” ed, in particolare, non presenziassero alla messa cantata; ed, infine, ce n’è anche per il sacrestano: “ut deberet puntare seu anotare Cappellanos non servientes dicte Ecclesie pro edomada ipsorum tangente, ad hoc ut Ecclesia non patiatur detrimentum in divinis officijs” che deve annotare i nomi dei Cappellani che non presenziano e celebrano i divini uffici, nella settimana in cui spetta a loro di provvedervi. Il tutto “ut cultus divinus augeatur et animarum saluti provideatur” affinché il divin culto possa venir aumentato e sia  adeguatamente provveduto alla salute delle anime. (2015)


13  -  Il 13 Maggio 1516 un tal Giacomo Albertini si rende garante, presso il Capitolo di S. Fermina, per fra Pacifico della Lomellina, preposto dai Canonici a servire nella Chiesa di S. Maria in Monticelli, che non alienerà i beni inventariati a lui affidati, ma li conserverà ed, inoltre, che “quemdam asinum eidem fratri Pacifico ab eisdem dominis Canonicis  accomodatum, bene et diligenter pascet et gubernabit” farà pascolare e governerà con cura e diligenza qualche asino che, dai Canonici, verrà affidato allo stesso fra Pacifico. Altrimenti l’Albertini risponderà dei danni! (2015)


14 - Dalla Polizia Distrettuale di Terni, Delegazione di Spoleto, il 14 Maggio 1818 viene inviata al Gonfaloniere di Amelia la seguente circolare:

“Và per le mani dei Comici una tragedia inedita del Sig. Conte Giovanni Giraud intitolata “La morte della Marchesa Albergati”.

Interessa alla Polizia che questo componimento sotto qualsivoglia denominazione si presentasse non venga portato sulle scene di alcun Teatro dello Stato Pontificio.

“Mi viene ingiunto diramare copia a tutti quei Gonfalonieri di questo Distretto, ove si avesse probabilità che qualche compagnia Comica, o qualche Società di dilettanti si proponga di dare al pubblico lo spettacolo di Scenici divertimenti. E con stima, ecc.”

La feroce satira civile del commediografo romano mal si conciliava con la morale papalina! (1997)


14 - UN PROCESSO PENALE DELLA FINE DEL XVI SECOLO

Il 14 Maggio 1598, dinanzi a Podestà di Giove, in funzione di giudice penale, per autorità e su mandato dei feudatari Ciriaco ed Asdrubale Mattei, (“domini perpetui patroni terre Jovis”), si presenta “quedam dom. Bernardina Angeli S.”, vedova, esponendo di aver “hac mane” partorito un figlio maschio e chiedendo che le venga resa giustizia e sia punito il responsabile che l’ha resa madre.

Iniziano le indagini ed è la stessa Bernardina ad accusare un tal Remio di Antonio di averla ingannata “poiché mi ha promesso più volte di pigliarme per moglie, ma doppo che lui si è satiato di me, et che mi ha lasciato gravida, non ha voluto più dar orecchie, ma si ha fatto beffe dei fatti miei”. La donna asserisce che detto Remio l’ha frequentata per tre anni e le aveva più volte detto che, alla morte del marito, l’avrebbe sposata. Espone al giudice di non aver avuto pratiche con nessun altro che con detto Remio e di essere stata aiutata durante il parto da tale Menica, la quale, entrata da lei quando la creatura stava per venire alla luce, avrebbe esclamato “hoimè sola sola!”,  aggiungendo “bisogna campare questa anima!”. Aiutata la partoriente ad espellere il feto, le disse trattarsi di un figlio maschio. Sopraggiunse, intanto, Bernardina di Santi, che la puerpera pregò di aver cura del bimbo “et che lo havesse portato secretamente in casa sua”. Conclude la deposizione dicendo: “Vi prego per l’amor di Dio, Sr. Podestà, che vogliate far in modo che questo traditore non si ne mandi impunito, poiché così falsamente ha vituperato me et il mio parentado”.

Vengono quindi chiamati a deporre alcuni testimoni.

Per prima, viene sentita detta Menica, che confermò l’avvenuto parto ed il successivo affidamento dell’infante alla sopraggiunta Bernardina di Santi, che “quanto più secretamente havesse potuto, l’havesse portato a casa sua siccome fece senza replica alcuna”.

Richesta dal giudice se conoscesse chi “gravidasset” detta Bernanrdina Angeli, rispose che aveva “sentito dire di Remio d’Antonio, se ben parea che non si potesse credere”.

E’ poi la volta di Bernardina Santi, che conferma quanto dichiarato dalla Menica e mostra al giudice il bimbo presunto nato da Bernardina Angeli, dichiarando anch’essa di aver “sentito dire generalmente per tutto che è stato Remio d’Antonio, se ben lei (la puerpera) ha negato continuamente l’esser gravida”.

Il putto viene affidato in custodia a Bernardina Santi che “promisit dictum puerum bene et diligenter custodire”, promise di averne buona e diligente cura, sotto pena di 50 scudi.

Il “Potestas et Judex” redige quindi formale atto d’accusa nei confronti del detto Remio, il quale “ausus fuerit, deum pre oculis non habentem, sed potius diabolica fraude ductus”, cioè non avendo innanzi agli occhi Dio, ma piuttosto spinto da diabolico inganno, osò abusare della poveva Bernardina, come non soltanto si è potuto accertare per bocca dei testimoni, ma da pubblica voce.

Parte, quindi, la citazione per il presunto colpevole Remio, recapitatagli dal “publicus bajulus Joannes”, che, non trovandolo in casa, la consegnò alla madre Bionda, “la qual subbito cominciò a borbottare” contro Bernardina e lo stesso baiulo, che le replicò “che haveva torto a dir questo di me perché io non mi son mai intricato di tal cosa”.

Remio viene tradotto in carcere e, portato davanti al giudice, subisce il primo interrogatorio.

Alla domanda rivoltagli se “sciat causam sue carcerationis”  conosca perché venne incarcerato, rispose “Signore no, se V. S. non me la dice”.

Gli viene letta la querela di Bernardina che lo accusa di averla ingravidata. La sua risposta è ferma: “Detta Bernardina è una gran bugiarda se vuol dir questo, perché io non ho mai havuto che far con lei!”.

Poiché risultava al giudice che Remio una volta aveva fatto un viaggio a Casigliano con detta Bernardina, egli rispose che ciò era avvenuto due o tre anni addietro e che, con loro, era venuta anche la di lui zia Meca, moglie di Cristino ed, inoltre, che lui vi era andato per rendere un servizio alla zia. Disse che avevano passato la notte in territorio di Attigliano, in aperta campagna.

Non sapeva neppure che detta Bernardina avesse partorito un figlio maschio e che la voce pubblica riteneva essere lui il padre. Disse: “possono dir quel che vogliono, ma io non sono stato, sì come si trovarà con verità”. Finito l’interrogatorio, Remio viene ricondotto in carcere.

Viene poi sentita la zia Meca, che aveva partecipato al viaggio a Casigliano e questa, con dovizia di particolari, espone al giudice che, durante la notte passata all’aperto sotto una quercia, si erano coricati tutti e tre poco lontano uno dall’altro. Si era poi addormentata ed, al suo risveglio, vide che Remio e Bernardina “stavano attaccati insieme sotto la coperta” . Non disse nulla, fingendo di dormire. Disse anche che, durante il viaggio, i due si appartavano o restando indietro o andandole avanti. La descrizione prosegue con ulteriori dettagli. La teste, per rendere più credibile la sua deposizione, aveva premesso che “sebene Remio è mio nepote et Bernardina non mi è niente, con tutto ciò stimando io l’anima mia, né volendo far il giuramento falso, vi dirò la verità”. Anch’essa pensa che il figlio di Berbardina sia di suo nipote, come “si dice pubblicamente et per tutto Giove”.

A questo punto, la situazione di Remio si aggrava notevolmente e già si prevede che ne uscirà condannato.

Viene quindi sentita la madre di Remio, Bionda, cui era stata consegnata dal baiulo la citazione per il figlio e la stessa si dice convinta dell’innocenza di quest’ultimo, perché chi lo conosce non può ritenerlo colpevole. Quindi aggiunge: “et poi in quel tempo che si può giudicare che costei sia stata ingravidata, mio figliolo dormiva assieme con Zaccaria di Liberato nelli granai di Mr. Giacinto Guiducci a Attigliano”, quindi dichiara di aver risposto male al baiulo, perché “più volte ha essaminato colei (Bernardina) et che lui ha sparsa questa voce che sia stato mio figliolo, quale non è stato, siccome si verificarà”.

Si comincia ad aprire qualche spiraglio di speranza per la sorte dell’imputato. Remio viene nuovamente interrogato e conferma la sua deposizione, protestandosi innocente.

Viene anche risentita Bernardina, che rinnova le sue accuse.

I due vengono posti a confronto e Remio inveisce contro la donna: “tu menti per la gola, vacca sfasciata, che ti dovresti vergognare a dire queste cose!”.

Bernardina replica: “se sono vacca et sfasciata mi ci hai fatta tu; et poi mi hai tradito!”. Remio ribatte: “sì, sei una vacca et una poltrona, sì come gli farò constare per molti testimoni”. Al che Bernardina: “tu menti per la gola, traditore, che altri che tu non è mai apparito all’uscio mio!”.

Vengono ora sentiti diversi testimoni, dalle cui deposizioni risulta in modo inequivoco che Bernardina se la faceva con parecchi, e di giorno e di notte in casa sua era un viavai continuo. 

Emerge anche che le deposizioni contro Remio erano rese da persone che nutrivano nei suoi confronti del malanimo per ragioni diverse, estranee alla causa, che riguardavano beghe personali.

Il processo -che occupa ben 44 pagine del “liber criminalium” da cui è stato tratto- si conclude con il pieno proscioglimento dell’imputato “non repertum culpabilem neque de jure punibilem” non trovato colpevole né punibile ai sensi di legge e, come recita la sentenza, datata 5 giugno, si ordina che debba “dictum carceratum absolvi et liberari et a carcere relaxari et in pristina sua libertate, ex causis ut supra, reduci”: cioè venga dimesso dal carcere per i motivi accertati nel corso della procedura e restituito nella pristina libertà.

Meno bene se la cava la denunziante Bernardina che, riconosciuta colpevole di simulazione e calunnia, viene condannata ad essere bandita dal territorio di Giove, “sub pena, in casu contraventionis, fustigationis per dictam terram, toties reiteranda, quoties contraventum fuerit et ita dicimus, sententiamus et declaramus, non solum predicto sed et omni alio meliori modo”; qundi, se il bando non venisse rispettato, Bernardina verrà frustata tutte le volte che rimetterà piede in terra giovese e ciò viene sentenziato e dichiarato ad ogni miglior effetto di legge.

Così, magari alla fine del ‘500, sia pure in un piccolo centro come Giove, ma, almeno per una volta, la giustizia degli uomini ha trionfato! (2000)


14 - Una supplica presentata il 14 Maggio 1495 da Andrea di Giovanni, detto "Lopo" (un soprannome che è tutto un programma!), merita di essere trascritta per la sua cruda e pittoresca formulazione.

"Supplicase humelmente et devotamente denanti a le V.M.S. Signori Antiani et Spectabili Consiglieri del Consiglio oportuno del popolo de la Ciptà de Amelia per parte del devotissimo figluolo (sic) et Servitore  del Magnifico comune de Amelia et de le V.M.S. quantunque de ciò se reputi indegno, Andrea de Johanni alias Lopo de la decta nostra ciptà immerito ciptadino, dicente et exponente che al tempo de la podestaria de messer Secondino già podestà de la nostra ciptà fò condempnato in libre 162 per uno certo asserito mallefitio per lui come se dice commesso contro la persona de Pietro da Terano (Terni) cavaliero che fò de Melchiorre da Veruli de la detta ciptà già podestà. Et ultra de questo per la corte del presente messer lo podestà fò et è condempnato per sententia condempnatoria in libre quattrocento, senza alcuna diminutione, et in nella frusta et mitra, nella quale sententia li sono dati dece dì ad recompensare (per compensare) la decta mitra et frusta per prezzo de (pagando) 500 libre, secondo nella dicta sententia se contene per mano de (scritta da) Ser Gregorio de Magliano, a la quale se referisce (si fa riferimento) in tucto et per tucto. Per la qual cosa lo decto supplicante devotissimamente supplica a le V.M.S. per lo amor de dio et per acto de pietà et de misericordia vogliate ordenare et reformare (decidere) et lui gratia fare et remissione de la decta mitra et frusta et non vogliate consentire ad tanto suo vituperio et vergogna perché tale vergogna non saria solamente sua ma de tucto lo suo parentato et de li descendenti da esso et allui non li bastaria may più lanimo de stare in questa terra. Et considerata la sua grandissima povertà con summa miseria senza mesura, et lui è stato doy misi (due mesi) o circha nella priscione scura con cippi et ferri al piedi, et le manette ale mano et alcuna volta hauta la febre, per le quali cose li pare esser mezo purgato de soy peccati et errori commessi. Ve piacia de le decte pene fare qualche remissione secondo piaciarà ale vostre descretioni (a vostra discrezione) ben prega vogliate havere qualche respecto alo suo povero vecchio et infermo padre et ad quella sua sventurata famigliola, quale è uno figluolo (sic) maschio et dui figlole femine et inferme, ale quali si la vostra clementia non le sovene, le sirà necessario andare per lo mondo mendicando come fanno li poveri pellegrini. Per la qual cosa concludendo supplica per lo amore de dio, haute respecto ale predecte cose le V.M.S. lo vogliano havere per recommandato et tractarlo secondo la sua povertà, le quali V.S. dio mantenga et prosperi in felice stato".

Le accorate lamentazioni di Lupo, che doveva essere un dipendente del Comune, sortiscono il loro effetto: vengono prese in considerazione nel consiglio generale del giorno successivo, "per consultorem Bartholomeum Angelelli Celli" e, con voto unanime, dal Consiglio gli viene graziato il ludibrio della mitra e della frustatura e rimessi tre quarti delle pene pecuniarie; l'altro quarto, gli verrà fatto pagare ratealmente, detraendolo dal salario spettantegli come dipendente comunale. Inoltre, "intuitu pietatis et amore dej, pro nutricamento suorum filiorum" per l'amor di Dio e la pietà che il caso di Lupo suscita, per il sostentamento dei figli, gli vengono assegnati due fiorini d'oro. Poteva andar peggio! (2005)


14 - Ludovico Archileggi, ambasciatore del Comune di Amelia, scrive da Roma il 14 Maggio 1507 agli Anziani che, essendo andato nella Camera Apostolica a trattare alcuni affari per incarico da essi avutone, "sopra junse una Sinagoga (congregazione) de Judei querelandosi grandemente de la nostra Comunità che ex abrupto (di punto in bianco) et per impulsione de un fratre era stato un loro judeo (Gabriele Helie) maltractato da Noi in tollerli libri, sequestrare robbe darli termino de un dì se deverse absentare (per andarsene) et prohibirli la stantia (permanenza) in Amelia et multe altre insolentie domandando sopra de ciò oportuno subsidio (chiedendo aiuto). Tucti (i) Cherici de Camera respusero indignatamente: 'questo deve essere quel fratre (che) ha facte simile travaglie in Cità de Castello' e stavano molto indignati. Jo aspectando lultimo parlare de ipsi (che finissero di parlare) como ambasciatore respusi che la mia Comunità non è solita fare simili disordini supplicando (e ho pregato) ad lor R.di P(adri) che vogliano intendere la cosa maturamente et che so(no) certo che per la nostra Comunità non si farrà se non tucto quello (che) è honesto et civile et che si cerca (di) voler vivere da Christiani: ad subiestione (su istigazione di alcuno) de judei non deverno essere conculcati (oppressi)". Prosegue dicendo "ben vole la Camera che li termini (patti) justi et honesti (fatti con gli ebrei) non se trasgredano" ed aggiunge "perché (essi ebrei) qui hanno favore assai con la Justitia".

Il seguente 31 Maggio, l'ebreo Gabriele Helie viene reintegrato in tutti i suoi diritti, gli vengono riconsegnati libri e robe toltegli: "ut omnia sua bona et libri ut supra ... ipso Gabrieli restituerentur, restituique illesi deberent". Viene, altresì, autorizzato a restare in Amelia e ad esercitare il credito feneratizio (cioè l'usura). (2007)


14  - Dal periodico “AMERIA” del 14 Maggio 1899, sotto il titolo : “Morso da vipera”, si legge:

“Il ragazzo Miliacca colono del podere V°. Noceto di proprietà Colonna Lamberto, veniva, il 6 corrente, morso da una vipera mentre si trovava a custodire le capre. Condotto in questo Ospedale, gli veniva cauterizzata la ferita con ammoniaca e nitrato d’argento e così tratto fuori di pericolo”. (2012)


14  -  Il 14 Maggio 1391 occorre, innanzi tutto, deliberare circa la richiesta da parte del Capitano e Rettore della Provincia del Patrimonio “quod in hossidione ponenda et fienda per pastorem S.te matris Ecclesie pro tranquillo statu eiusdem in dicta provincia aliquod famularum subsidium mictat et dirigat incessanter” che, nell’assedio da porre (dove sarà necessario) da parte del pastore di Santa Madre Chiesa per la tranquillità dello stato di detta Provincia, il Comune invii e destini in modo continuativo, un certo contingente di fanti, “ne ipsum commune infame et calumpniatum existat coram summo pontifice et alijs pastoribus dicte Matris Ecclesie de non mictendo” affinché lo stesso Comune non venga tacciato e calunniato di infamia presso il papa e gli altri pastori della Chiesa, non inviando i rinforzi richiesti. Che modo strano di mostrarsi pastori amorevoli!

Quindi, vengono esaminate alcune suppliche.

Una è presentata da Pietro Antonio di Mastro Gori di Amelia, il quale espone che, al tempo di Miralberto (?) di Todi venne condannato “occaxione ludi taxillorum in libris vij et soldis x.” alla pena di sette libre e dieci soldi, per aver giocato ai dadi. “Et re vera ... in termino statuti solverit Ser Baptiste Ser Leonardi olim camerario dicti communis v. libras denariorum, prout tagnebit” ed, in verità, nel termine previsto dallo statuto, pagò a Ser Battista di ser Leonardo, al tempo Camerario del Comune, cinque libre, come convenuto. “Et quod dicta solutio non appareat missa in communi et de predictis fuerit dictus petrus multipliciter molestatus” ma il pagamento non risulta registrato fra gl’introiti del Comune e detto Pietro venne ripetutamente molestato (cioè richiesto del pagamento). Chiede, quindi, che quanto pagato  venga riportato nella contabilità comunale e la sentenza di condanna venga annullata.

Altra supplica è presentata da frate Lorenzo di Giovanni Angelocci, frate francescano, a favore di Giovanna sua parente, che “fuerit condempnata per presentem dominum vicarium, sumpta occasione quia receptaverit Johannem petri et sibi prestitit lectum in xl libris” venne condannata dal Vicario in carica a pagare quaranta libre, per aver dato ricetto e fornito un giaciglio a Giovanni di Pietro (quasi certamente uno sbandito); ma Giovanna è povera e “nihil possideat” e non possiede nulla; quindi si chiede, “amore dey et intuitu pietatis ad hoc ut ipsa Johanna non vadat mindicat(ur)a” per amor di Dio e per pietà, affinché detta Giovanna non sia costretta a mendicare e possa continuare ad accudire ai suoi parenti (compreso frate Lorenzo), che le sia rimessa la condanna e non venga ulteriormente molestata.

Si ascolta, infine, la supplica di Vico di Luzzetto di Amelia, il quale venne condannato in contumacia dal podestà Gentile de Alfanis di Rieti (in carica nel 1390) “occaxione ut dicitur quia fecit certum furtum Ciono ceccharelli de Amelia de certo numero gregnarum grani” a causa -come si affermava- di un furto fatto a Cione Ceccarelli di un certo numero di covoni di grano, come risulta dal verbale redatto da Ser Vanni de Clusura, notaio dei danni dati. Ma Vico si protesta innocente e molto povero e di non essersi potuto difendere, perché contumace e chiede, quindi, “cum ipso benigne componere, amore dei et de gratia speciali” per l’amore di Dio e per speciale grazia, di venir trattato con benignità. (2014)


15 - Dal Gonfaloniere di Narni, il 15 Maggio 1820 viene inviata al Gonfaloniere di Amelia la seguente lettera:

“Rimetto a V.S. Ill.ma un Bono di una vettura somministrata ad un’Accattone, che venne tradotto in codesta Sua Commune dall’istesso Brigadiere di codesta Città, che prego di ritornarmi dopo aver munito della Sua firma, e sigillo il certificato di visto arrivare.

“Dessideroso di corrisponderLe in simili, ed altri incontri, con distintissima stima ho l’onore di rassegnarmi di  V.S.Ill.ma, D.mo, Ob.mo Servitore”.

Ad una prima fugace lettura, sembrerebbe quasi che il Gonfaloniere di Amelia dovesse rispedire a quello di Narni il Brigadiere, munito di firma e sigillo! (1999)


15 - Dalla Direzione della Polizia Provinciale di Spoleto, in data 15 Maggio 1818 viene data comunicazione al Signor Gonfaloniere di Amelia della seguente disposizione:

“E’ aggiornata la Direzione Generale che taluni impiegati nella Polizia Provinciale, sulla erronea credulità di dover essere conosciuti di persona, allorché, per commissioni di Officio sortono, o sono di ritorno alla rispettiva residenza, si suppongono esenti dall’esibire il Passaporto alle gaurdie incaricate su questo geloso oggetto di Polizia.

“Quindi la Direzione stessa, rimarcando altamente questo disdicente abuso, nel riflesso in specie, che laddove l’impiegato nel Dicastero politico deve sempre mostrarsi al pubblico, quasi in modello della più esatta osservanza delle superiori prescrizioni, debbasi all’opposto ravvisare contravventore, m’impone di occuparmi della immediata remozione di siffatto abuso”. 

In pratica, si lamenta l’inosservanza di disposizioni di legge proprio da parte di coloro che sarebbero preposti alla loro ottemperanza. Che ciò sia avvenuto in tutti i tempi, non può destare alcuna meraviglia. (2000)


15 - "Il medico nostro sono già giorni che sta in letto infermo et per la grave infermità che ha avuta, di quale anco non è netto, si può per fermo tenere che per qualche tempo non potrà visitare et essercitare l'officio suo, et però, sì come gli è stato parlato con esso lui, sarà bene, parendo, di provedere di un medico per supplire sin tanto che lui potrà essercitare, considerandosi che per un paro di mesi in circa non potrà ridursi nella pristina salute et forza, et che così anco facendosi venire  un altro in suo luogo per meno di due mesi non vorrà venire, et stante che vi siano degli amalati, et che si faccia instantia di provisione, si propone quid agendum (cosa fare)".

Il Consigliere Maurizio Boccarini, nella seduta del 15 Maggio 1616, propone "che il medico si provveda lui di un coadiutore, acciò la Città non patisca, concordandolo lui del salario et d'ogni altra cosa che vi occorra, per soddisfattione della Città".

La proposta viene votata ed accettata all'unanimità "per lupinos sexdecim, omnes affirmantes". (2001)


15  -  Nel consiglio decemvirale del 15 Maggio 1504, quale primo punto, si discute circa un argomento di carattere diplomatico: “Mag.cus Dominus M.antonius de Columna sit jn itinere versus florentiam, si videtur facere aliquod insenium” Marcantonio Colonna è di passaggio da queste parti, in viaggio per Firenze; si chiede se sia il caso di presentargli un dono.

Deve chiaramente trattarsi del primo dei Colonna di questo nome; certamente non del più noto, il vincitore di Lepanto, nato soltanto nel 1535.

Si propone “quod mittatur orator ad Mag.cum D.num M. antonium et eum roget ut se proficiscere vellet ad civitatem Ameriam et casu quo nollet accedere quod d.ni Antiani habeant auctoritatem ei facere munus usque ad quantitatem decem ducatorum” che si invii un oratore al Colonna e lo si preghi se voglia accedere alla nostra Città; in caso negativo, gli Anziani abbiano autorità di fargli presentare un dono, il cui valore non superi i dieci ducati.

Nello stesso consiglio, si esaminano alcune suppliche.

Con la prima, “Expone humelmente Joanni de Antonio de Casciolo (che) como è noto, non ha scifato (evitato) el pericolo de la vita per defensione de le cose del communo et per defensione de le cose publice essendo stato captivo (catturato) et presone (prigioniero) et portati multi tormenti et desdasij (disagi) et recomperarase (riscattò) la vita con la taglia el che li è stato molesto farlo inservitio del communo Ma essendo remasto admalato et senza denari et devendo havere da la comunità in più poste per suo salario circa la summa de tre ducati o quattro, supprica (sic) ad quelle (Signorie) vogliano commettare ad stephano mio fratello Camerlengo passato pagare decta summa o parte de essa quanto parerà al presente consiglio, non obstante alcuna obligatione facta de mallefiti (qualche pendenza per reati commessi) el che receperà de gratia et dono da le V. M. S.”. Nel maggior consiglio del giorno appresso 16, gli si concede quanto richiesto.

Altra supplica viene presentata “per parte del vostro fedilissimo (sic) servitore Riccardo de mario simoncello alias mascogno (il) quale dice essare stato condempnato incontumacia in nel quale processo se contene (risulta che) percosse tre volte donna Bernardina moglie de piacente del borgno con la manu vacua (a mano nuda) nella faccia et per tal mallefitio estato condempnato  in libre trentacinque de denari, quale mallefitio asserisce decto Riccardo non essere mai stato commesso per esso Riccardo, pertanto supplica ad V. M. S. et ad voy spectabili consiglieri se habia ad cassare decto suo processo et condempnatione el che quantunqua sia justo per non havere commesso tale mallefitio tamen (tuttavia) lo receperà de gratia da V. M. S. quale dio exalti come desiderano”. Nel maggior consiglio, a Riccardo viene richiesto di pagare carlini quindici (vergato sopra “decemocto”, poi cancellato) e, quindi, gli venga cancellato il procedimento. Si vede che i tre schiaffi donna Bernardina non se li era sognati, ma li aveva avuti veramente!

La successiva supplica è quella presentata in lingua latina da Giovanni Giacomo Tornana, che espone di essere stato condannato dal podestà Pietro Lupi, in carica nel 1502, a pagare la somma di circa cento libre di denari “occasione qua percussit unica percussione cum pugno in capite sine sanguine Nicolaum marcutij” per aver percosso con un solo pugno sulla testa Nicolò di Marcuccio, senza recargli ferita, “ad que facienda fuit inductus et provocatus per verba iniuriosa et contumeliosa dicti Nicole prolata prius contra ipsum Johannem” e di aver fatto ciò per esservi stato indotto e provocato dal detto Giovanni che, per primo, lo aggredì con parole ingiuriose ed offensive. Chiede, quindi, che gli venga rimessa la condanna, “attenta eius paupertate et quia fuit provocatus” in considerazione della sua povertà e della provocazione subita. Lo si condanna a pagare soltanto diciotto carlini.

Altra supplica è presentata “per parte de pandaro de Antonio de vecto, el quale è stato condempnato in libre octo de denari che con le armi insultò (minacciò) valentino de Anselmo de Casciolo dove in contumacia è (stato) condempnato in decta pena, quale insulto non fo mai per esso pandaro commesso, pertanto supplica alle prefate V. M. S. e speciali consiglieri li vogliate fare cassare decto processo et condempnatione, el che quantunque sia justo lo receperà de gratia da V. M. S. le quale dio conservi in bono stato”. Viene condannato a pagare sedici bolognini. Si vede che le proteste d’innocenza di Antonio non riscossero eccessivo credito.

Sembra, tuttavia, assai inconsueto che, agl’inizi del XVI secolo, si parli ancora di libre di denari, monete già sparite dalla circolazione da oltre cento anni. (2011)


15  -  Il 15 Maggio 1463 il Vescovo Ruggero Mandosi trasmette una dispensa della Sacra Penitenzieria a favore del nobile napoletano Frate Angelo de Caracciolis, professo del Terz’Ordine francescano, Governatore di S. Maria in Monticelli. Questo nobile napoletano -da quanto tramandatoci da Mons. Angelo di Tommaso- “suius parentibus destitutus” abbandonato dai suoi parenti, era capitato in Amelia e qui, “ut victum et vestitum acquireret” per potersi mantenere, si era arruolato come milite nella guerra contro Matteo di Chiaravalle, Signore di Canale, a favore della Chiesa Romana e stette, per due mesi, sotto il detto Castello. Rimastovi ferito, fece voto di indossare l’abito francescano se fosse guarito. Seguita la guarigione, chiese di venir promosso agli ordini sacri. (2014)


16 -  Pietro de' Forteguerris di Siena,  Tesoriere Generale della Provincia del Patrimonio, delle Terre Arnolfe e della Sabina, "pro Sancta Romana Ecclesia ac Sanctissimo domino nostro Pio Secundo" a nome ed in rappresentanza della Chiesa di Roma e di nostro Signore il papa Pio II, il 16 Maggio 1462 fa pubblicare la seguente grida o bando -che viene trascritto nelle riformanze- che le infrascritte monete, a far tempo dal 30 Giugno successivo, non possano essere più spese o ricevute. Cioè:

"-che li grossi fiorentini, senesi o simili non possino in detto tempo darsi, spendersi o pigliarsi per più che quactordici quattrini l'uno;

"-Item li bolognini vecchi marchesanj non se possino in detto tempo dare, spendere et pigliare per più che cinque quattrini l'uno;

"-Item li quattrini sieno di pregio et valore che cinque ne vadano ad baioccho et che poi non se possino dare, spendere o pigliare.

"Et che passato dicto mese de Jugno decte monete tucte s'intendano essere sbandite in dicti lochi et non se possino dare spendere o pigliarsi per alcuno pregio, o valore, ma solo se possino despendere monete romane". (2004)


16  -  Nel consiglio decemvirale del 16 Maggio 1327, presenti anche gli Anziani, si deliberò “quod quicumque iverit Romam ad indulgentias, seu ad Sanctum Angelum vel ad alia loca indulgentiarum” che chiunque si recasse a Roma, o a Sant’Angelo, o ad altri luoghi dove fosse possibile lucrare indulgenze, “non gravetur ad custodiam seu aliquod servitium personale” non venisse sottoposto all’obbligo della custodia cittadina o ad altro servizio personale, “statuto aliquo non obstante, quod in contrarium loqueretur”, malgrado qualsiasi prescrizione statutaria, che potesse prevedere il contrario. (2009)


16  -  Giovanni di Paolo Cecchi Cole di Amelia, imputato di furto di sei petitti di vino e condannato dal Guardiano ed Uffiziale della città, il 16 Maggio 1396 presenta appello contro l’ “iniqua sentenza” al Rettore Commissario del Patrimonio, il Magnifico ed Eccelso Cavalier Andrea Marchese. Tenendo presente che il petitto equivaleva a circa due litri, valeva la pena a scomodare tanto illustre personaggio? (2014)


16  -  Il 16 Maggio 1552 il notaio Tommaso di Taddeo Artinisi è richiesto di redigere un atto di pacificazione fra un tal Malarino Matusalemme di Castel dell’Aquila e Gian Bertoldo Mandosi, che lo aveva percosso a colpi di bastone in faccia “cum sanguinis effusione” con uscita di sangue, sperando che, con tale gesto, non avesse cambiato i connotati a Matusalemme! (2014)


17 - Il 17 Maggio 1300, presenti entrambi i consigli, gli Anziani, i rettori delle arti ed il podestà Nino di Bevagna, viene nominato sindaco, procuratore e nunzio speciale della comunità di Amelia Giovanni di Arcangelo Geraldini, affinché la rappresenti dinanzi al Vescovo di Todi Rajnuccio ed al suo Vicario e dinanzi a qualunque altra autorità,  per interporre appello al papa ed al legato della Provincia del Patrimonio di S. Pietro contro le pretese di Montanario, Rettore di S. Paolo, rivolte al Comune di Amelia, tramite D. Gelechino, Preposto della Chiesa di S. Cristina di Bolsena, secondo le quali si intimava al Comune stesso di lasciar libero il godimento  dei beni di S. Paolo. Su detti beni, il vescovo di Amelia accampava diritti, che il Comune aveva poi preso sopra di sé. (2008)


17  -   Nel consiglio “generalissimo” del 17 Maggio 1637 “si ottenne (l’) ordine che l’Ecclesiastici debbiano contribuire alle spese che furno fatte per il contagio (della peste) e si può fare la distributione per capita et pes et libram, ma la libra va in longo, como le SS. Loro sanno, però (perciò) si propone se pare si faccia la detta distributione per capita, per reintegrare la nostra Comunità”.

Nello stesso consiglio, fra l’altro, si espose che “un lavoratore delli Padri Somaschi (di S. Angelo) è stato condannato dal Vicario del danno dato della nostra Città a pagare la pena per alcuni danni che ha fatti et li padri Somaschi pretendono che li loro lavoratori non siano tenuti a pagar pene” secondo una “Inhibitione” del Cardinale Camerlengo. Si deliberò di far scrivere dagli Anziani a Roma “a chi bisogna” per far revocare una tanto assurda pretesa.

Inoltre, poiché una casa di abitazione acquistata dal Comune “minaccia ruina”, si propose “di trovare chi pigli a peggione la detta casa et con la peggione si procuri il risarcimento d’essa”. E se, nel frattempo, la casa crollasse in testa al fortunato inquilino?

(2009)


17  -  Il 17 Maggio 1539 il Vescovo Giovan Domenico Moriconi dispone dei suoi beni con atto ricevuto dal notaio (e prete) Bernardino Angrofo. Al ragazzo Vico, che lo serve “die noctuque” quotidianamente, lascia tutti i suoi anelli d’oro e cento scudi che deve avere dal Monastero di S. Manno, nonché i denari annotati su di un libro, che gli devono i fratelli Stefano e Censorio Boccarini, oltre ai denari che gli deve prete Lucangelo, al quale lascia dieci scudi ed altri dieci al servo Giacomo di Sutri ed altri cinque all’altro servo Ottavio Gallo. Venti scudi siano impiegati nel sepolcro del  suo predecessore (e parente?) Vescovo Giustiniano Moriconi e di lui medesimo, in S. Fermina. A Donna Onesta, monaca a S. Manno, lascia certa tela “che già tene”, ventiquattro scudi e cinque forchette d’argento. Lascia, infine, dieci scudi e due some di grano a Donna Pantasilea Baglioni. Costei dovrebbe identificarsi con la vedova di Bartolomeo d’Alviano, che, nel novembre di due anni prima, era stata costretta da Paolo III a lasciare, insieme alle figlie, “vuoti e liberi” i Castelli di Alviano, Guardea, Attigliano e gli altri possedimenti, da devolvere alla Camera Apostolica, da cui sarebbero poi passati nelle mani di Pier Luigi Farnese, il figlio dello stesso papa. Si vede che Donna Pantasilea, in seguito a tali circostanze, non se la passava più tanto bene! (2014)


18 - Dal diario della Sig. Vincenzina Barcherini Spagnoli, in data 18 Maggio 1944: "Alle 11,15 aeroplani bombardieri si sono abbassati ed hanno gettato parecchie bombe sulla Cavallerizza, ammazzando, sembra, 7 operai e tre tedeschi. Gran panico e gran scheggie ovunque, anche sul piazzale (della Torre Boccarini)". Dal diario del giorno successivo: "Volevo andare a vedere i luoghi colpiti: dice sia un gran disastro. E' passato il tedesco che doveva andare in licenza ed invece l'ha rimandata a causa del bombardamento. Un suo camerata ha avuto la testa staccata dal busto: aveva tre bambini. Era tanto abbattuto". (2005)


18  -   Nel consiglio decemvirale del 18 Maggio 1416 vengono, fra l’altro, presentate due suppliche.

La prima è prodotta da Antonello di Guglielmo di Como, il quale espone di aver preso moglie e di voler restare ad abitare in Amelia, come gli altri cittadini. Lamenta, però, che “quamplures dative cotidie imponantur” ogni giorno vengono imposte delle tasse “et ipse sit inhabilis ad solvendum” ed egli non è in grado di pagarle. Chiede, quindi, l’esenzione per dieci anni da ogni imposizione reale e personale, trascorsi i quali, s’impegna a pagarle come gli altri cittadini. Gli viene accordato.

La seconda è presetata da Nenno Simoncelli di Amelia, il quale si autodefinisce “minimo” servitore della Comunità, “infirmus cechus et impeditus” malato, cieco ed inabile e non è in grado di svolgere nessuna attività, né possiede alcun bene. Poiché è stato gravato della custodia cittadina, chiede di venirne esentato per l’avvenire. Anche a lui viene concesso quanto domandato. (2009)


18  -  Il 18 Maggio 1490 nelle riformanze risulta annotato quanto segue:

“Petruspaulus de Trevio praeco Communis ut mihi Cancellario rettulit publica voce antecedente tubarum clangore per loca solita precivit Ne cum sint Viterbij represalie indicte, quis Viterbium accedere audeat, et si quis iverit, suo risico et periculo ire intelligatur” Pierpaolo di Trevi, araldo del Comune, ha riferito a me Cancelliere di aver pubblicamente bandito nei luoghi consueti, a voce, preceduta da squilli di tromba, che essendo state indette a Viterbo rappresaglie (contro Amelia), nessuno ardisca andarvi e  se alcuno vi andasse, lo farebbe a suo rischio e pericolo.

Lo stesso giorno, viene trascritto un breve di Innocenzo VIII, datato da Roma il 3 febbraio,  inviato al Capitano Generale della Chiesa Nicolò Orsini -e da questi trasmesso per conoscenza agli Anziani- con il quale il papa dà la sua piena approvazione a quanto prescritto e comandato dall’Orsini “pro pacificatione Civitatis nostre Tudertine” per la pacificazione della città di Todi, relativa ai fuorusciti Matteo, Piergiovanni e Francesco di Ulisse, Guglielmo, Onofrio e Teodosio, tutti della Famiglia dei Chiaravalle, dei quali era fatto divieto di ricettare anche tutti i discendenti, di età maggiore ai quattordici anni, ordine da osservarsi anche da parte delle altre città soggette alla Chiesa e, quindi, anche da Amelia. Il papa, nel citato breve, ordina all’Orsini di stabilire la distanza che gli sbanditi debbano osservare dalla città di Todi e lo invita, altresì, ad imporre “dilectis filijs Blasino de Actis et Bernardino Mathei de Oddis ut a Civitate discedant et pari modo ab ea absint tanto spatio quanto jndicavimus” a Biasino degli Atti ed a Bernardino Mattei degli Oddi di partirsi da Todi e di tenersene lontani per la stessa distanza che sarà stabilita per i Chiaravallesi. E meno male che li ha chiamati “diletti figli”!

Sotto la stessa data, ma quattro anni più tardi, il nuovo papa Alessandro VI invia un suo breve, datato 18 Maggio 1494, “Dilectis filis communitatibus, universitatibus et populis Narnie, Amerie, Ortarum, Nepis, Civitecastellane, Gallisij, Ocricoli, Malleani, Carbij, Lugnani, Suriani et Carboniani, Civitatum Terrarum et locorum Nobis et S. R. E. mediate vel immediate subiectorum presentes licteras ispecturis” ai diletti figli, Comunità, Università e popoli di Narni, Amelia, Orte, Nepi, Civita Castellana, Gallese, Otricoli, Magliano, Calvi, Lugnano, Soriano e Carbognano, terre e luoghi soggetti direttamente od indirettamente a lui ed alla Chiesa, che leggeranno il presente breve; ai quali tutti, dopo aver augurato salute e benedizione apostolica, fa presente che “cum pro expugnatione Arcis nostre Ostiensis diversis personis et operarijs indigeamus” avendo bisogno, per espugnare la rocca di Ostia, di molte persone ed operai, ingiunge che “brevius iter ad ipsam arcem pateat” venga diretto il cammino, nel più breve tempo possoibile, verso detta rocca.”Jccircho vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obbedientie ac sub indignationis nostre, rebellionis et privationis omnium privilegiorum vestrorum penis expresse precipimus et mandamus” e, pertanto, prescrive ed ordina a ciascuno di essi, che, in virtù della santa obbedienza e sotto pena della sua indignazione e dell’accusa di ribellione e con privazione di tutti i privilegi di cui ognuno di essi gode, “quatenus infra tres dies a receptione presentium computandos” nel termine di tre giorni dalla ricezione del breve, “misisse debeatis” debbono aver inviato (non dice neppure “inviare”!) “vos Narnienses triginta, Amerini triginta, Ortani viginti, Civitacastellanenses viginti, Gallesiani quindicim, Ocricolani octo, Malleanienses octo (cancellato) decem, Carbienses octo, Lugnanenses octo, Surianenses octo et Carbonienses quinque vastatores ad expeditionem dicte arcis nostre hostiensis, cum capitibus seu decurionibus ac ligonibus marris, securibus, alijsque istrumentis ad id necessarijs et oportunis” i Narnesi 30 guastatori, gli Amerini 30, gli Ortani 20, i Civitonici 20, i Gallesani 15, gli Otricolani 8, i Maglianesi 10, i Calvesi 8, i Lugnanesi 8, i Sorianesi 8 e i Carbognanesi 5, per la spedizione contro la rocca di Ostia, con i relativi comandanti e dotati di zappe, marre, scuri e di altri attrezzi a ciò necessari ed opportuni, “alioquin ad executionem dictarum penarum domino concedente irremissibiliter procedemus” altrimenti, con il permesso di Dio (estremamente improbabile!) procederà irremissibilmente all’applicazione delle predette sanzioni.

Dieci giorni più tardi, Prospero Colonna, Governatore generale delle Armate pontificie, scrive agli Anziani a proposito dei 30 guastatori Amerini, inviati puntualmente all’impresa di Ostia, che, “per avere li predicti scontratisi (incontrato) “con chi diceva Hostia essere resa ad S. S.tà quilli se tornarono (si ritornarono) jn per ho (quindi) V. S. se diano bona voglia (stiano tranquille) che per questo non se errato (non si è sbagliato) et in ciò se alcuni volesseno puntare (accusare) la vostra Comunità, lasseno le V. S. Noy esserne defensori (ne assumeremo le difese) perché accadendoce (in tal caso) chiarerimo sì la mente del papa (daremo spiegazioni al papa) che restarà satisfatto et cognoscerà la obbedientia et fede vostra essere stata non pocha. Replicare altramente (daltronde) che Ostia sia resa (si sia arresa) ce pare soperchio, perché nisuno è che sappia essere così”. Contenti loro, contenti tutti!

Ma le pretese del papa non finiscono tanto presto: con altro breve del 5 Ottobre successivo, “pro recuperatione arcis nostre ostiensis potenti manu nos agere oporteat” fa presente che, per recuperare la rocca di Ostia gli è necessario agire con mano rapida ed energica e, quindi, si rivolge alle comunità precedentemente richieste di fornire aiuto e, in particolare, “Comunitatibus Civitatum nostrarum Rehatine et Jnteramnensis subsidium quadrigentorum peditum et viginti equitum levis armatorum cum eorum capitibus bene armatorum et pro minori parte balistariorum” alle Comunità delle città di Rieti e Terni, affinché approntino ed inviino in aiuto 400 fanti e venti cavalieri armati alla leggera, con i rispettivi capitani, bene armati e, per una minor parte, forniti di balestre, “pro hac nostre et ecclesie urgenti necessitate” per far fronte a questa urgente necessità del papa e della Chiesa (!); prosegue dicendo: “hortamur igitur vos et vobis discrete precipimus et mandamus pro quanto gratiam nostram caram habitis et statum ac honorem nostrum et S. Ro. Ecc.ie diligitis et veluti fideles subditi et devoti filij cupiatis conservari” vi esortiamo e ci rivolgiamo alla vostra discrezione, per quanto avete cara la nostra grazia e prediligiate lo stato e l’onore nostro e della Chiesa (e dài!) e vogliate restare ed essere considerati quali sudditi fedeli, “ut mandatis prefati Gubernatoris vestri de dictis quadrigentis peditibus et viginti equitibus levis armature, iuxta dictum breve nostrum ad unguem obbediatis et cum effectu adimpleatis; illosque mictatis ut sint hic Rome xx.a die huius mensis octobris” affinché vogliate obbedire alla lettera (“ad unguem!”) e, di conseguenza, adempiere a quanto richiestovi dal vostro Governatore (Prospero Colonna) e secondo il nostro breve, circa i suddetti 400 fanti e i 20 cavalieri armati alla leggera e vogliate inviarli in modo, che siano a Roma il giorno 20 del presente mese di Ottobre. (2010)


18  -  Di seguito a quanto figura scritto nelle riformanze sotto la data del 18 Maggio 1505, si legge il titolo:

“Presentatio Capitis Apri a porchianensibus”

(Presentazione di una testa di cinghiale da parte dei Porchianesi)

Indi, sul margine sinistro del foglio, può ammirarsi, disegnata a penna, una magnifica testa di cinghiale, sotto la scritta: “IVRA PALATII AMELIENSIS”: Diritti del Palazzo di Amelia. Segue il testo:

“Optimo quidem jure factum esse quis ambigit quod Maiores nostri sanctissimis legibus sanciverunt ut Jnferiores maiores aliquibus recognoscerent signis” Veramente a buon diritto sostiene essere stato fatto colui che afferma che i nostri Antenati sancirono con santissime leggi che i sudditi riconoscessero qualche distinzione ai loro superiori “et magestas veneraretur a subditis” e l’autorità venisse da essi sudditi onorata. “Nam dignissimum est illos prerogativa uti atque gaudere”  E’, infatti, cosa assai degna che essi (superiori) abbiano e godano di qualche prerogativa. “Cum enim jnstitutum fuerit jn confectione novi Bussuli Magnifice Civitatis Amerie quod omnes venatores capientes apros jn Amerino agro seu eius Districtu” Pertanto venne istituito che, in occasione della preparazione del nuovo bussolo della Magnifica Città di Amelia, i cacciatori che catturassero cinghiali nell’agro amerino o nel suo distretto “-ut apparet in libro Ser Spinelli de Viterbio tunc Cancellarij ad cartas 203-” -come risulta a pagina 203 del libro scritto da Ser Spinello di Viterbo, al tempo Cancelliere- “tenerentur caput apri offerre M. D. Antianis pro tempore residentibus” sarebbero tenuti ad offrire una testa di cinghiale agli Anziani allora in carica. “Venatores Castri porchiani Districtus  Amerine Civitatis cum fuerint aliquantulum jnobedientes et demum ipsa justitia et necessitate ducti” I cacciatori del Castello di Porchiano, del distretto della Città di Amelia, essendosi mostrati alquanto disobbedienti, finalmente mossi  da  giustizia e necessità, “cum caput ipsum aprj devorassent” avendo divorato anche la testa del cinghiale, “comparuerunt Joannes Barthuccij unus ex dicti Castrj Consiliarijs nonnullique alij ex venatoribus  antedictis” si presentarono Giovanni di Bartuccio, uno dei Consiglieri del detto Castello e diversi altri cacciatori, “penitentia ducti eorum errorem recognoscentes loco dicti capitis sua sponte solverunt ... carlenos quatuor” mossi a pentimento e riconoscendo il loro errore, in luogo della detta testa, di loro spontanea iniziativa, pagarono quattro carlini.

Successivamente, risulta scritto quanto segue:

“Simili modo comparuerunt nonnulli ex predictis venatoribus et obtulerunt unum caput apri in territorio dicti Castrj per eos capti prefatis M. D. A. in recognitione Dominij ac dignitatis Antianalis” allo stesso modo, comparvero alcuni degli stessi cacciatori ed offrirono una testa di cinghiale da essi catturato nel territorio del detto Castello agli Anziani, quale riconoscimento della loro autorità e della dignità anzianale.

Con tale atto, i buoni Porchianesi vollero farsi perdonare la precedente mancanza. 

Ma non sarebbe stato meglio -soprattutto per gli Anziani- onorarli con un coscio, anziché con una testa di cinghiale?

Ventiquattro anni dopo -precisamente il 18 Maggio 1529- il consiglio dei X deve far fronte a numerose ed urgenti necessità. Fra di esse, se ne citano alcune:

“Proponitur qualiter videtur opus impium non providere in aliqualj parte ad elimosinas pauperum noctu diuque in stratis et vicis omnibus pro fame vociferantium, cum christiani simus, pagani etiam ipsi ad elimosinas proni et misericordes existunt, providendum est igitur” E’ un’empietà non provvedere in qualche modo a soccorrere i poveri che, sia di giorno che di notte, nelle vie e nei vicoli cittadini, levano lamenti per la fame e gli stessi pagani sono inclini a far loro elemosina e mostrarsi misericordiosi, quindi, tanto più noi, che siamo Cristiani, abbiamo l’obbligo di porvi rimedio. Nel maggior consiglio riunitosi lo stesso giorno, si delibera “quod ad substentationem pauperum, Hospitale faciat elimosinam pro summa unius scudi pro quolibet die” che, a sostentamento dei poveri, l’Ospedale elargisca uno scudo al giorno “et si neglexerit id agere, d.ni Antiani et numerus quatuordecim provideant” e se trascurerà di farlo, vi provvedano gli Anziani ed i “Quattordici”.

Si passa, quindi, ad esaminare una supplica presentata dagli abitanti di Montecampano, che versano in condizioni disastrose per cause belliche, epidemiche e meteorologiche e necessitano di urgenti soccorsi: “li poveri et fideli hominj de montecampano se riccomandano humilmente ad V. S. ritrovandosi in extrema calamità per la guerra peste grandini et fame continua, sensa nulla cosa necessaria al victu (vitto) humano, forzati solum (soltanto) nutrirse de herbe et pasculi de animalj bruti, sensa habitationj, che tucte li sono state abrusciate; quelli pochi (che) restano vidennosi ogni dì manchare, ad ciò (affinché) il castello non sia totalmente abbandonato, desiderariano da questa magnifica communità qualche subsidio et jnmunità di posser stare et habitare securamente in dicto loco; et perché le mura sonno (sono) scottate dal foco et se vedono tuctavia manchare et cascare, de modo (che) sensa fallo la mità de dicte mura in breve tempo serranno tucte in terra, jl che serrà in grave iactura et preiudicio di questa magnifica communità et loro; ad ciò non se abbandonj ad facto (del tutto) del residuo de lj poveri vassallj, per dargli animo de tornare et che possano securamente habitare, supplicano V. S.rie se dignino far qualche provisione a dicte mura (che) siano reparate che non finiscano de cascare et havere qualche compassione a le loro necessità, altramente sonno forzati tucti lassare dicto castello et cerchare habitatione per epsi più secura. Il che lo haveranno a dono et gratia da questo inclito conseglio et le S.rie V. M., quali dio exalti ad voto”. Il maggior consiglio decide di esentarli dalla dativa del Podestà per dieci anni, ma pone a loro carico di “habere reaptatas portas et muros dicti castri” di ricostruire e risarcire le porte ed i muri del Castello “infra terminum trium annorum” nel termine di tre anni, aggiungendo che gli abitanti del detto Castello che non fossero presenti in esso, debbano tornarvi ad abitare con le proprie famiglie “et qui non redierint intelligantur non esse exemptes” e coloro che non vi rietrassero nel detto termine, perdano il diritto all’esenzione sopra precisata. Infine, si dia incarico a quattro cittadini del luogo, da eleggere dagli Anziani, di sorvegliare i lavori di riparazione, con la retribuzione -oltre alla citata esenzione- di dieci ducati. Non sembra che la Comunità di Amelia si sia mostrata eccessivamente generosa nei confranti dei poveri Montecampanesi! 

Altra supplica viene presentata da “Tiberio alias centone del castel del colcello” il quale “humilmente li expone et narra ritrovarsi al presente carcerato in le carcere del Palazo del S.or Potestà per haver commessi più et più furti non già de multo valore, per li quali venne condennato in libre trecento o pocho più o pocho mancho et per questo expone et narra essere stato posto ad tortura et havere patito et patere molti giornj in prescione  con extrema sua passione et danno gravissimo et in vero se dole con tucto il core di quanto habia commesso et sene pente et idio vole il peccatore se converta et viva onde confiso (confidando) in le S.rie V. M. et (in) questo inclito conseglio, ricorre ad quelli come S.ri pij et misericordiosi, supplicandolj, actenta la sua miseria et extrema povertà et dolore de li errori commessi, qualj tirato (spinto) da urgentissima necessità dice haverlj perpetrati, se dignino per lo amore de dio de dicta pena farlj gratia liberale et commectere a chi specta che lo liberi et lassi et per tal cause per lo advenire non sia più molestato ...”. Il maggior consiglio delibera che Tiberio paghi sei ducati di carlini ed il residuo gli venga abbonato.

Un’ultima supplica è presentata da “li poveri heredi et orphani figliolj de Johannj de stephano de ruberta, exponendolj essere creditori (una volta tanto!) di questa communità per il servito (servizio) del prefato Johanni loro patre reveditore et ponitore de le guardie, de fiorini dicissepte et boligninj cinque, sì come di questo ne appariscono bollecte ordinarie; supplicano humilmente, actenta la loro extrema povertà et non hanno modo al substento (sostentamento) de la vita loro che mendicano, li piaceria per misericordia, oltra loro salario de havere satisfarlj dicte bullecte (crediti) il che li serrà un resuscitarli da morte ad vita ...”. Si delibera di pagare quanto dovuto agli eredi di Giovanni di Stefano, se vi sono denari sufficienti, altrimenti si soddisfino con il ricavo della vendita della gabella di Piazza.

Ancora un problema di viabilità pubblica: “Aqua pluvialis que exit extra portam Pisciolinj et tendit versus Fontem Sancte devastat stratam et muros communis” l’acqua meteorica che esce dalla Porta Busolina e scorre verso la Fonte della Santa devasta la strada ed i muri comunali. “Providendum est” occorre provvedere. Si delibera di far eleggere dagli Anziani quattro cittadini, “quibus sit datum arbitrium remictendi dictam aquam in eius cursu ne fiat damnum per eam de caetero” ai quali sia concessa autorità di provvedere a far rientrare l’acqua piovana nel suo abituale corso, per evitare ulteriori danni.

Infine, viene trattata una questione di puntiglio: “presbiter Marius ciccharelli campanarius communis non vult pulsare etiam ad grandinem ut moris est, petit sibi fieri in eo etiam salarium” prete Mario Ceccarelli, campanaro del Comune, si rifiuta di suonare le campane quando v’è pericolo di grandine -com’è d’uso fare- senza una specifica retribuzione aggiuntiva. Il consiglio generale decide “quod si non vult inservire provideatur de altero” che se rifiuta di suonare le campane, si elegga un altro campanaro. E, così, questa volta, sarà il campanaro a restare “suonato”!  (2011)


19 - Il giovane concittadino Alarico Silvestri, poco più che ventitreenne, partito volontario fra le schiere garibaldine accorse in aiuto delle popolazioni della Grecia in lotta per l’indipendenza dalla dominazione turca, cadeva combattendo a Domokos, il 19 Maggio 1897.

Una lapide commemorativa, redatta dallo scrittore ed uomo politico Felice Cavallotti, può leggersi sulla facciata principale del Palazzo comunale.(1997)


19 - Il 19 Maggio 1814 la Reggenza Provvisoria del restaurato Governo Pontificio indirizza alla cittadinanza di Amelia il seguente proclama:

“Il Giubilo universale che ha ricolmato il cuore e lo spirito di tutta la Cristianità, e che ha fatto brillare di inaudito contento tutte le contrade degli Stati appartenenti al pieno Dominio della Santa Sede, per il felice  ritorno dell’Immortale Pio Settimo, dopo le dure vicende de’ tempi, e dopo di aver combattuto contro i nemici implacabili della Religione e dello Stato, muove l’animo della Provvisoria Reggenza ad invitare tutti gli abitanti e cittadini di questa Città di concorrere oggi alle ore quindici nella Chiesa Cattedrale a cantare inni di ringraziamento al Dio delle Battaglie, che ha saputo abbassare l’orgoglio de’ superbi, ed esaltare dalla polve e dall’avvilimento quelli che hanno in Lui costantemente confidato.

“In tale avventurosa circostanza, la Reggenza suddetta ha ferma lusinga, che tutti daranno non equivoci segni di esultanza e di gioia, tanto nel concorrere al Sagro Tempio, per assistere al canto dell’Inno Ambrosiano, che solennizzerà con musica, sparo de’ mortaletti e banda, e coll’assistenza  ed intervento del vigile e zelante Pastore di questa Chiesa a noi felicemente ridonato, come ancora col dispensare alle ore ventuna nel Chiostro di S. Francesco una Elemosina in pane a tutti i poveri della Città, ed in ultimo si darà il colmo alla pubblica gioia coll’innalzamento dello Stemma Pontificio sulla porta principale della Città medesima”.

Dopo il giubilo, le dolenti note. Con circolare del 18 Giugno successivo, Belisario Cristaldi, uno dei componenti la Commissione di Stato, incaricato delle attribuzioni della S. Congregazione del Buon Governo, rende noto che:

 “Ogni buon suddito deve essere fedele ai suoi doveri verso il suo Principe, e coll’esatto adempimento di questi, e col puntuale pagamento delle Tasse, deve cooperare al più felice disimpegno delle Attribuzioni Sovrane; che se questo è sempre necessario, molto più lo è ne’ principj di un ripristinato Governo, in cui conviene riempire il vuoto delle Casse, e far fronte ad immense spese straordinarie e cooperare in tutti i modi alla ripristinazione della legittima Sovranità.

“Or sarebbe ingiurioso assai ai buoni Sudditi di SUA SANTITA’, che si ricusassero a sì sacro dovere, e si ricusassero anzi ne’ primi momenti del maggior bisogno. Sarebbe questo lo stesso che smentire coi fatti la sincerità di quel divoto entusiasmo di cui sono animate le Popolazioni: sarebbe un contradire quelle continue acclamazioni, le quali hanno preceduto ed accompagnato il ritorno di NOSTRO SIGNORE, e che ogni giorno si riproducono sempre più vive ad echeggiar dovunque ne’ sentimenti della maggior esultanza”. (1997)


19  -   Poiché è prevista una visita da parte del Capitano Braccio Fortebracci da Montone e del Capitano e Rettore del Patrimonio Tartaglia di Lavello, nella seduta consiliare del 19 Maggio 1416 ci si chiede “quid honoris videtur fieri Magnificis Capitaneis Braccio et Tartalia si venient in his partibus et unde veniat pecunia pro honore eis fiendo” come s’intenda onorare tanto degni personaggi e -soprattutto!- da dove prendere i soldi per provvedervi. Si propone “quod domini Antiani habeant auctoritatem expendendi de bonis communis usque ad quantitatem quinquaginta ducatorum” che gli Anziani abbiano autorità di provvedere alienando dei beni della Comunità, fino alla concorrenza di 50 ducati. E così passerà la paura! (2009)


19  -  Nel consiglio decemvirale del 19 Maggio 1416 vengono, fra l’altro, presentate alcune suppliche.

La prima è di Antonello di Guglielmo da Como, quasi certamente un artigiano edile, il quale espone che “ad presens cepit uxorem et jntendit stare et morari in Civitate Amelie ut alij Cives” si è recentemente sposato ed è sua intenzione risiedere stabilmente in Amelia, come gli altri cittadini, ma lamenta che, in Città, “quamplures dative cotidie imponantur et ipse sit inhabilis ad solvendum” ogni giorno vengono imposte numerose dative ed egli è impossibilitato a farvi fronte. Chiede, quindi, che “per tempora .x. annorum proximorum venturorum de honere personali et reali per dictum tempus non gravemini” per i prossimi dieci anni venga esentato da ogni onere personale e reale.

Un’altra è quella presentata da Nenno Simoncelli di Amelia, il quale, definendosi “minimus servitor”, espone “quod ipse sit jnfirmus cechus et jmpeditus et est gravatus de custodia” di essere infermo, cieco ed inabile ed essendo stato gravato della custodia cittadina, non potendo esercitare alcuna attività ed essendo privo di beni, non ha possibilità né di pagare le dative imposte dalla Comunità, né di provvedere alla custodia, chiede, quindi, di venirne esentato “et hoc quamtumcumque sit justum quod quicumque non potest exercere facta sua non gravetur pro communi” e questo domanda, sebbene sia giusto che chiunque non è in grado di provvedere ai propri bisogni non sia gravato da imposte comunali, “tamen petit amore dei jntuitu pietatis et de vestra gratia speciali”, tuttavia gli si conceda per amor di Dio, per pietà e come grazia particolare.

Nel maggior consiglio riunitosi lo stesso giorno, si concede quanto richiesto.

Stesso giorno, ma a distanza di 78 anni. Il 19 Maggio 1494 vengono esaminate in consiglio alcune suppliche, fra le quali una è presentata da Gabriele di Filippo, da Spoleto, detenuto in carcere in Amelia, “occaxione quod laceravit jmaginem Virginis M(arie) ac maledixit deo” per aver lacerato un’immagine della Vergine Maria e per aver maledetto il nome di Dio, “pro quibus delictis et alijs in processu contentis” per i quali delitti e per altri specificati negli atti processuali, “stetit per menses fere duobus in carceribus cippis et ferris, adeo quod satis maceravit” è già da quasi due mesi in carcere, in ceppi e ferri, tanto che si è abbondantemente infiacchito e snervato; e, tuttavia, “quia nisi essent qui peccarent indultores non reperirentur” poiché se non vi fossero i peccatori, non si troverebbero neppure coloro che li potessero trattare benevolmente, facendo appello a questa logica piuttosto singolare, supplica che gli venga fatta grazia e ottenga la scarcerazione e la cassazione del processo. Gli si converte la pena nel pagamento di 16 ducati, dei quali ne paghi subito 10 e venga scarcerato. Gli altri 6 dovrà pagarli durante il tempo dell’Anzianato in carica. (2010)


19  -  Il 19 Maggio 1469 nelle riformanze risulta annotato quanto segue:

“Ego Antonius de Constantinis de penna Cancellarius communis Amelie recessi et ad patriam jntendo remeare, de licentia presentia et voluntate prefatorum Magnificorum d. Antianorum” io, Atonio de Costantinis di Penna (Penna S. Giovanni, provincia di Ancona), Cancelliere del Comune di Amelia ho lasciato l’incarico ed intendo fare ritorno nella mia patria, con licenza, presenza e volontà dei Magnifici Signori Anziani “timore pestis vigentis ad presens in dicta Civitate Amelie, quam altissimus deus pro sua clementia sibi placeat revocare” a causa del timore della peste, attualmente presente in Amelia e che l’altissimo Dio, per sua clemenza, voglia allontanare.

Segue, sotto la stessa data e di mano del nuovo Cancelliere, quanto appresso:

“Jn dei nomine Amen. Anno domini MCCCCLXVIIIJ Jndictione IJ, Tempore Sanctissimi domini nostri domini Pauli divina providentia pape secundi, die vero xviiij mensis maij Supradicti domini Antianj propter recessum Ser Antonij Cancellarij loco eius eligerunt me Marium Ser Ugolinj” Nel nome di Dio Amen. L’anno del Signore 1469, Indizione 2^, al tempo del Santissimo Signor Nostro Paolo, per divina provvidenza papa II, il giorno 19 del mese di febbraio i suddetti Signori Anziani, a causa del recesso del Cancelliere Ser Antonio, in sua vece elessero me, Mario di Ser Ugolino, “ ... et consignaverunt mihi claves cancellarie cum omnibus proventis et emolumentis et honoribus et honeribus dicte cancellarie” ... e mi consegnarono le chiavi della Cancelleria, con tutti i proventi, emolumenti, onori ed oneri inerenti e relativi al detto ufficio.

Si vede che Ser Antonio non era proprio quel che può definirsi un “cuor di leone”! (2011)


19  - Nel consiglio decemvirale del 19 Maggio 1494 vengono esaminate alcune suppliche.

Una è presentata, cumulativamente, “Per scindicum homines et universitatem castri Machie” dal sindaco, dagli uomini e dalla comunità dei massari del castello di Macchie, “exponenti che per la corte del presente potestà de Amelia sondo (sono) stati condempnati  in libre de denari deciocto et soldi quaranta et nel quarto piò (più) se non pagano in lu tempo de dece dì, per caxione che non denumptiarono certo malifitio commesso per Jaco de pela alias scrofino in persona de (contro) vagnelista alias cappilli de casino del dicto castello; et piò et meno secondo (che) in dicta loro condempnatione se contene; et perché dicta comunità et massari sondo poverissimi como è noto  ad V. M. S.  pertanto recorrono  et suplicano ale v. m. s.  et consigleri le quali sondo fonte de pietà, che se digneno haverli per recomandati et admectarli (riconoscer loro) li benefitij dela confessione, del pagamento infra lu termine et dela pace, como sempre e suto (è stato) usato et quantuncha forte (oneroso) li sia, nientedemancho loro offeriscono pagare la quarta parte de dicta loro (condanna) et questo demandano de gratia speciale da le v. m. s. le quali (Dio) ad votum servet”.

Altra supplica -in latino- è quella presentata da “Berardinus Ritij florentinii alias Sbraccinus accola amerinus” Berardino di Rizio fiorentino detto Sbraccino, abitante in Amelia, il quale espone di essere stato condannato “in libris octingentis et in quindecim florenis” a pagare ottocento libre e quindici fiorini, “occaxione sumpta” con la motivazione che, “vocatus a Bartholomeo Stamengnonis de Lacuscello ut ... pro grano iret” chiamato da Bartolomeo  di Stamignone di Lagoscello per andare a prendere del grano, “ductus bona fide cum aliquibus aliis sotiis ivit ad quamdam Arcem” in buona fede andò, insieme a certi altri compagni, ad una cassa “et ex ea prefatus Bartholomeus granum accepit” dalla quale detto Bartolomeo prelevò del grano, “putans prefatus orator dictum granum  esse dicti Bartholomei sic asserentis” credendo, detto supplicante, che il grano fosse dello stesso Bartoloneo, secondo quanto da lui affermato; “vigore cuius asportationis una (cum) dicto Bartholomeo et sotiis” ed a causa di detta asportazione, insieme a Bartolomeo e compagni, “de furto condempnatus est, licet non furaverit” venne condannato per furto, sebbene egli non intendesse rubare, “prout omnia in eius processu et condempnatione continetur”; il tutto come risulta dal processo e relativa condanna “et quia pauperrimus est et gravatus familia” ed essendo estremamente povero e gravato da onerosa famiglia, chiede “ut concilium Amerinum possit supra dicta condempnatione disponere et gratiam facere” che codesto consiglio disponga di fargli grazia della condanna. Il consiglio, “actenta eius inopia” in considerazione della sua povertà, decide che “soluto uno ducato per dictum sbraccinum in presenti Antianatu”, pagato un ducato durante l’Anzianato in carica, del residuo gli si faccia grazia. Si vede che, malgrado quanto affermato da Sbraccino, non si era completamente creduto alla sua buona fede!

A 45 anni di distanza, il 19 Maggio 1539, su ordine degli Anziani, si riunisce un’adunanza “plurimorum probatorum Civium” di numerosi cittadini fra i più illustri, -i “letterati” della Città-, in seno al quale Dardano Sandri, “gravissimus vir et licteratura preditus” uomo di grande serietà e dotato di ampia cultura, rivolgendosi all’illustre consesso, “attenta optuma (sic) relatione de eo reddita ab Episcopo R.do domino Farratino” in considerazione dell’eccellente relazione prodotta dal Rev.do Vescovo Farrattini, “Civis nostri honorabilis”, nostro onorevole Cittadino, propone che “Jo. Baptista Ser Leonis de Terra collis scipionis” Giovanni Battista di Ser Leone, della terra di Collescipoli “eligatur et pro electo habeatur” sia nominato “discipulorum doctorem” maestro di scuola e, secondo la richiesta presentata dall’Anziano Giubileo di Pietro di Nardo, che chiede “qualiter est salarium deputandum et ordinandum” quale debba essere la retribuzione del detto maestro, lo stesso Dardano Sandri propone per lui “salario annui muneris ducatorum sexaginta de Carlenis, cui etiam domus pro ludo licterario et sua habitatione detur sumptibus et expensis Communis” lo stipendio, per ciascun anno, di sessanta ducati di carlini ed, inoltre, gli venga assegnata una casa, da servire sia per la scuola elementare, che per la sua abitazione; il tutto a spese del Comune, “hac tamen conditione: quod nihil aliud a scolaribus petere et exigere ullo tempore valeat” a condizione, tuttavia, che non possa mai chiedere o farsi corrispondere altro dai propri scolari. La proposta viene approvata all’unanimità. (2012)


20 - S. Bernardino da Siena. Sul finire dell’anno 1426, S. Bernardino venne in Amelia e, nelle sue ardenti prediche, si scagliò contro i bestemmiatori, i giocatori e gli usurai e contro l’inosservanza delle festività religiose.

Fra le spese straordinarie (“nulla fit mentio in tributa ordinaria”) elencate nella seduta del Consiglio Speciale dei X del 30 Novembre 1426, figurano “pro honore facto in adventu ven. viri f.ri Bernardini et suis sotiis (cioè per lui e suoi compagni)”:

-a “Jo. Andreucoli, pro pane … sol. X;

-a “Geraldo Ser Bartholomei, pro vino… sol. XIIII".  

Il Consiglio Generale del successivo 1° Dicembre, su proposta di Ser Francesco Celluzzi, che fa considerare che dette spese “fuerunt factae pro bono et tendant ad utilitatem Comunis Ameliae” furono sostenute per il bene pubblico e siano volte all’utile della Comunità, approva e dispone che il Camerlengo del Comune “solvat de pecunia dicti Comunis et Cancellarius ipsius ponat ad exitum”, cioè che il Camerlengo paghi con i soldi della comunità ed il Cancelliere registri l’uscita.

Le prediche del Santo sortiscono qualche effetto immediato:

il 28 Dicembre, il Consiglio dei X, considerato che “Magister Angelus hebreus stet in civitate Amelie cum certis capitulis factis inter Comune Amelie et eundem Magistrum Angelum ad faciendam artem fenoris” poiché Mastro Angelo ebreo esercita l’usura in Amelia in forza di alcuni patti stipulati con il Comune “et ven. vir frater Bernardinus exposuerat qualiter est maximum peccatum permictere quod hebreus possit dictam artem exercere”, ed avendo frate Bernardino fatto intendere come sia grave colpa permettere all’ebreo di esercitare tale mestiere, chiama a decidere il Consiglio Generale. Questo, nella seduta del 30 Dicembre, approva con 34 voti a favore e ben 20 contrari la proibizione all’ebreo dell’esercizio dell’usura.

Si vede che, malgrado tutto, molti ricorrevano ancora alle casse giudaiche! (1997)


20 - In un periodo in cui -come al giorno d’oggi- si è abituati a passare le frontiere tra le nazioni dell’Unione Europea senza dover neppure esibire la carta d’identità,  può fare un certo effetto conoscere che, per viaggiare da Amelia a Roma, non più di due secoli fa, era necessario munirsi del passaporto.

E’ quanto si rileva sotto la data del 20 Maggio 1814, quando venne diligentemente annotato, nell’apposito registro di polizia, il rilascio del passaporto per Roma ad alcuni cittadini amerini, con diligente trascrizione del relativo testo, del seguente tenore:

“Passaporto per il Sig. X Y per Roma - Noi Regenti Provisorj della Città di Amelia invitiamo tutte le autorità civili e militari a lasciar passare liberamente il Sig. X Y, il quale si porta in Roma per suoi interessi, dandogli ajuto e protezione in caso di bisogno”. 

Segue la descrizione dei relativi connotati.

Sembra quasi di sentir riecheggiare il testo del biglietto vergato dal Barone Scarpia: ”Franchigia a Floria Tosca.....”. L’epoca è più o meno la stessa! (2000)


20 - "Cum ortani qui pacem, quietem et tranquillitatem hodio semper habuerunt" poiché gli ortani hanno sempre avuto in odio la pace e la tranquillità: è questo l'esordio con cui il 20 Maggio 1499 viene data notizia che "duce Bufo de Orte"  cioè al comando di tal Bufo ortano "incursionem et cavalchatam fecerunt contra castrum Porchiani" essi Ortani uscirono in guerra e fecero una cavalcata contro il Castello di Porchiano, razziando il bestiame e facendo otto prigionieri. "Quod ubi relatum extitit" il che, come venne riferito agli Anziani, "campanis pulsatis, iter ad arma rumor et strepitus in Civitati fiebat" suonate le campane a martello, si mobilitò alle armi la Città e, al comando di Pompeo "de comitibus de Corbaria" dei Conti di Corbara, capitano d'arme di Luca de Sabellis e con l'intervento della cavalleria di Vittorino e Pierberardo di Canale e con altri cavalieri e fanti amerini, "in hostes iverunt" scesero tutti in campo e "bellum gesserunt" si scontrarono "in contrada Mimoie" in contrada di Mimoia ed in luoghi limitrofi, dove fecero strage degli ortani, fra i quali lo steso Bufo e parecchi fuorusciti ribelli amerini, "quorum cadavera in Edem Sancte Christine in territorio amerino sepulta reconditaque sunt" i cui corpi vennero sepolti nella chiesa di S. Cristina. "Et sic conflictus maximus in hortanos factus est", e così si compì la maggior battaglia contro gli Ortani, il cui risultato fu di quaranta morti fra questi ultimi e 67 prigionieri, di cui il diligente segretario annota anche i nomi. (2004)


20 - Gli Anziani ed il consiglio decemvirale, il 20 Maggio 1327, "Ad hoc quod status pacificus Civitatis Amelie lassiviis et vanitatibus juvenum non turbetur" affinché il pacifico stato della Città non venisse turbato da dissolutezze e vanità dei giovani, ordinarono "quod nullus popularis seu alius de Civitate Amelie audeat vel presumat portare aliquem vestitum cuius aliqua manica sit diversi coloris a busto" che nessun popolare o altri della Città osasse portare qualche vestito, del quale una manica fosse di colore diverso dal busto "seu in quo vestimento sint aliqua arma" o che nel vestito ci fosse (rappresentata) qualche arma e, inoltre, "quod aliqui de Civitate Amelie non possint  se induere de eodem panno a .iij. personis supra nisi essent de eadem familia" e che più di tre persone della Città non potessero vestirsi con panni uguali, a meno che non fossero della stessa famiglia ed i contraffacenti dovevano venir penalizzati in 20 soldi ogni volta e chi ne avesse fatto denunzia, doveva avere la quarta parte della multa. Con lo stesso provvedimento si sancì "quod nulla persona ludat ad ludum mitre cum lapidibus vel ferris seu alio modo, vel ad ludum piolarum" che nessuno potesse giocare alla mitra con sassi o ferri o in altro modo, né al gioco dei pioli, sotto la stessa pena e con le medesime formalità. Ne erano, comunque, esentati gli "stipendiarij" (forse i mercenari?)

Non sappiamo in cosa consistessero i giochi della mitra e dei pioli, ma è facile immaginare che questi dessero luogo a scommesse in denaro e, come tali, capaci di arrecare pregiudizio economico ai giocatori e fomentare disordini.

In sede di approvazione da parte del maggior consiglio, il divieto di vestire con lo stesso panno più di tre persone venne abolito. (2007)


20  -   Il Maggior Consiglio, riunitosi il 20 Maggio 1403, “de mandato Nobilis et Strenui Viri Johannis Maccarelli alias mezzoprete honorabilis Vicarij Civitatis Amelie pro sancta Romana Ecclesia et d.no nostro d.no Bonifatio papa nono et Magnifico et excelso d.no d.no Johannello Tomacello” su ordine del nobile e valoroso uomo Giovanni Maccarelli, detto Mezzoprete, onorevole Vicario della Città di Amelia per la Santa Romana Chiesa e del Nostro Signore il Papa Bonifacio IX e del magnifico ed eccelso Signore Giovannello Tomacelli (Rettore del Patrimonio e fratello del papa) “cum quedam bona que olim fuerunt Antonij Zite olim de Castro montiscampani” poiché alcuni beni un tempo appartenuti ad Antonio Zite del Castello di Montecampano, “propter quoddam homicidium commissum per dictum Antonium ipsa bona sint ad cameram dicti communis devoluta” tali beni vennero incamerati dal Comune, a causa di un omicidio commesso dal detto Antonio “et pro necessitatibus dicti communis videatur quod ipsa bona ante quam deteriorentur et devastentur propter inculturationem ipsorum sit utilius pro communi quod vendantur” e, per le necessità del Comune stesso, sembrerebbe di maggior utilità venderle, prima che, a causa della mancanza di coltivazione, si deteriorino e si deprezzino, si chiede pertanto di deliberare in merito.

Il Consigliere Piergiovanni di Giovanni propone “quod pro utilitate dicti communis, per dictos d.nos Vicarium et Antianos eligantur in presenti Consilio duo vel tres sindici” che, per utilità del Comune, il Vicario e gli Anziani procedano seduta stante alla nomina di due o tre sindaci (meglio “procuratori”), perché provvedano innanzi tutto ad immettere lo stesso Comune nel materiale possesso dei beni del condannato e, quindi, “ad vendendum dicta bona pro ipso communi cum bannimentis in forma debita et oportuna et quod plus offerenti vendantur et concedantur” a venderli per conto del Comune all’asta pubblica al miglior offerente. La proposta viene approvata con 39 voti favorevoli e solo 2 contrari.

L’elezione che segue, vede nominati “veros et legitimos sindicos et procuratores actores factores et certos numptios speciales” Paolo Cipiccia, Marco Vanni alias Galluzzo e Petrucciolo Andreucoli alias Gazzola, tutti di Amelia.

Esperite le operazioni di rito, il 24 successivo si effettuano le vendite dei beni dell’omicida, che, secondo quanto previsto dagli statuti, era stato certamente già sottoposto alla pena capitale. (2009)


20  -  Anziani e consiglio decemvirale il 20 Maggio 1327 “communiter et concorditer” di comune accordo, “ordinaverunt quod nulla persona trahat de Civitate Amelie aliquam rubbam cuiuscumque conditionis portandam ad aliquem locum” ordinarono che nessuno traesse fuori della Città qualsiasi genere di indumenti per portarlo in altro luogo “et qui contrafecerit in .x. libris vice qualibet puniatur et nichilominus perdat rubbam ipsam que deveniat in communi” ed i contravventori fossero puniti con 10 libre di multa per ogni volta e perdessero anche gl’indumenti, che verrebbero incamerati dal Comune. Venne anche stabilito che coloro che avessero prima d’ora tratto fuori della Città qualche indumento, dovessero riportarlo in essa “infra viij dies a die approbationis ordinamenti presentis, ad dictam penam” entro otto giorni dall’approvazione del provvedimento, sotto la stessa sanzione. “Salvo quod mercatores et artifices possint trahere eorum mercantiones vendendas et salvo etiam quod dictum ordinamentum non extendat se nec locum habeat ad personas portantes pannos ad gualcandum seu ad lavandum” Erano fatti salvi dal detto regolamento i mercanti e gli artigiani tessili per le loro mercanzie da vendere e le persone che portavano i loro panni a gualchiere e fontanili fuori Città. (2010)


20  -  Il 20 Maggio 1518, con atto ricevuto dal notaio Francesco di Cristoforo, Svetonio Cansacchi e suo fratello Stefano donano una casa sita in Borgo “Congregationi Pinzocharum Tertii Ordinis S. Francisci de Ameria” alla congregazione delle Pinzocchere del Terz’Ordine francescano di Amelia. (2014)


21 - Il 21 Maggio 1792 occorre provvedere "pro bono publico" cioè nell'interesse della Comunità, alla gestione della Cancelleria civile, restata vacante per mancanza di offerenti (all'epoca, infatti, tale incarico veniva appaltato al migliore offerente, come una qualsiasi gabella). Poiché la gestione della Cancelleria civile era temporaneamente unificata con quella criminale, con un corrispettivo annuo ammontante complessivamente a 40 scudi, viene presa in considerazione la proposta fatta dal Notaio Raimondo Ciatti, fin dal precedente 26 Marzo, di accollarsi la gestione di entrambe le cancellerie per soli scudi 25 annui, con un risparmio di ben 15 scudi. Uno dei consiglieri, il Conte Gaetano Pontici, propone di "applicare detta somma di scudi 15 per un Professore di violino" che, "con l'aumento di miserabile somma, sarebbesi digià trovato e ciò non meno (non tanto) per decorare la Cappella della Catedrale, in cui abbisognarebbe, ma altresì per servizio di qualunque festa, che all'occorrenza potrebbe capitare". Altro consigliere, Tancredi Cibbo, appoggia la proposta del Conte Pontici "perché la nostra Città ne ha troppo di bisogno (di insegnanti di violino) per esser scarsa di tali Professori, coll'obbligo, per altro, che il suddetto Professore non debba assentarsi da questa Città il Carnevale, preferendola per l'istesso prezzo, che il medesimo troverà altrove".

Ma la ricerca dell'insegnante di violino a 15 scudi l'anno risulta vana, tanto che il 4 Aprile 1793 lo stesso Tancredi Cibbo propone di aumentare il corrispettivo a 25 scudi, "con obbligo, peraltro, che detto Professor di violino debba sonar gratis nelle due musiche (concerti) che sogliono farsi in questa Città in onore della SS.ma Vergine Assunta e di S. Fermina nostra Protettrice ed in caso che in questa Città vi fossero le Commedie in Teatro di Carnevale o altro tempo (o in altre occasioni)" con preferenza per essa, a parità di retribuzione. (2007)


21  -   Vi sono questioni di carattere giuridico da dirimere fra le comunità di Amelia e del castello di Foce e, da parte degli uomini di quest’ultimo, vi è buona volontà di trattare (“pro ipsorum parte dispositi sunt”) e si chiede “quod ea que sunt agenda” che quel che sarà possibile fare, si faccia ed, in tal modo, “quies reipublice augeretur” si venga ad accrescere la pace della comunità. Pertanto, il 21 Maggio 1393, “de comuni eorum concordia et voluntate” concordemente fra tutti, “in predictis et ad predicta” per il raggiungimento di quanto sopra auspicato, vennero eletti e deputati Nicolò di Giovanni Ugolini, Ser Lellenio Dominici, Antonio di Tomasso, Ser Domenico di Pietro, Piergiovanni di Giovanni e Ser Stefano di Maestro Angelo. (2009)


21  -  “Cum dubitatur de peste, propter nimiam praticam Civium in terris et locis morbosis ac etiam forentium venientium de dictis locis pestiferis et morbosis in Civitate amelie, quid videtur presenti Consilio in predictis providere”: poiché vi è rischio della peste, a causa dell’eccessiva frequentazione da parte di cittadini nelle terre che si ritengono infette ed anche da parte dei forestieri che, da detti luoghi, vengono in Amelia, cosa può sembrare opportuno fare per provvedere in merito; è una parte dell’ordine del giorno da dibattere nel consiglio decemvirale del 21 Maggio 1468, che denota il latente timore del contagio pestifero, ricorrente con cadenza annuale e che si riaffaccia all’inizio della stagione calda. Il richiamo dell’attenzione su tale problema denota con quanta sollecitudine la salute pubblica era al primo posto nella mente dei nostri antichi amministratori, in particolare del podestà e dgli Anziani, ai quali veniva demandata la più ampia facoltà di adottare ogni misura di sicurezza, come puntualmente avviene anche nel citato consiglio ed in quello generale del giorno appresso, nel quale si ribadisce che “quicquid factum provisum et ordinatum fuerit per ipsos dominum potestatem et dominos Antianos valeat et teneat pleno jure” ogni provvedimento previsto, deliberato ed ordinato da parte tanto del podestà, quanto degli Anziani, abbia piena ed incondizionata efficacia e forza di legge. (2011)


22 - Angelo Vasari, todino residente in Amelia, il 22 Maggio 1394 rivolge una supplica al Consiglio degli Anziani perché, essendo in miserevoli condizioni economiche e con famiglia numerosa, “amore dei et intuitu pietatis” al figlio Tommaso sia ridotta la pena di 50 libre cortonesi inflittagli in quanto, entrando dalla porta “Gilionis” (di Leone) con una salma di piombo, essendo stato richiesto dal gabelliere Francesco di Salvato del pagamento del dazio dovuto, si sentì rispondere bestemmiando “omnipotentem deum” ed aggiungendo “che non pagarajo la gabella e entrarajo dentro a la porta”. 

La supplica viene accolta e la pena ridotta a 10 libre. (1999)


22 - Sul Monte Labro (oggi Monte San Salvatore) è presente un postribolo e le persone che abitano nei dintorni reclamano. Il 22 Maggio 1329 viene deliberato che, "per D.nos Antianos", da parte degli Anziani, sia provveduto a trovare "locus remotus et actus ad dicta opera exercenda", un luogo sufficientemente lontano, adatto all'esercizio della "professione" più antica del mondo e siano "ad predicta" per l’occorrenza incaricati "Ceccutius Beraldij et M.r Celestinus", che, probabilmente, se ne intendevano. (2000)


22 - Il 22 Maggio 1331 si propone in consiglio di aprire le paratie (“cancella”) del lago della Para (“parelacus”) e che si costruisca un’idonea canalizzazione (“quod fiat quedam forma”) attraverso la quale scorra l’acqua per alimentare il sottostane molino (“per quam labatur aqua ad molendinum desuptus”), come fin’ora si è usato (“sicut actenus consuevit”).

Una volta, almeno, i nostri amministratori erano più solleciti di oggi alla conservazione del bacino del Rio Grande! (2008)


22  -   Occorreva provvedere con urgenza alla custodia della Città ed il 22 Maggio 1517 gli Anziani, con quattordici consiglieri, “imminenti periculo et discrimine incursionis gentium ducis urbinatis qui castramentabatur circa perusiam cum trigintasex milibus armatorum ut ferebatur” nell’imminente pericolo e rischio di un’incursione da parte delle genti armate del duca di Urbino (Francesco Maria Sforza), accampato, come era stato riferito, presso Perugia con 36.000 uomini, “nullo discrepante, infrascriptas custodias constituerunt” all’unanimità, decisero di costituire, presso le porte cittadine, le seguenti milizie armate a custodia delle stesse e cioè: 6 alla porta Busolina; 4 alla porta di Posterola; 2 alla porta della Valle; 2 alla porta Leone. Inoltre, decisero di porre 28 custodi sulla piazza. Infine, nominarono Salvato Zuccolini e Stefano Cascioli, “cum salario carlenorum xij pro quolibet et mense quolibet”, con il salario di 12 carlini al mese per ciascuno, “quibus dederunt auctoritatem imponendi  penas julij unius pro quolibet custode qui non accesserit et fuerit monitus et bolonenorum duorum pro qualibet puntatura” ai quali diedero autorità di imporre la pena di un giulio ad ogni custode che non si fosse presentato e fosse stato ammonito e di due bolognini per ogni puntatura.

Seduta stante, venne altresì imposto al banditore (“tubicini et preconi”) Domenico, di effettuare un pubblico bandimento che “quicumque haberet aliquod foramen in muris Civitatis prope domum suam debeat infra biduum remurare, sub pena xxv librarum denariorum” chiunque avesse qualche apertura sulle mura cittadine vicino alla sua casa, la dovesse richiudere nel termine di due giorni, sotto pena di 25 libre di denari. 

Anche a Roma, la situazione era tutt’altro che tranquilla, con il cardinale Alfonso Petrucci che, per ragioni politiche, tramava contro la vita del papa Leone X (Giovanni de’ Medici), corrompendo il medico del pontefice, che indusse a farlo avvelenare. Ma la congiura, nella quale risultarono coinvolti ben quattro cardinali, fu scoperta ed il Petrucci venne strangolato in Castel S. Angelo. Nelle nostre riformanze, di quanto sopra, risulta una laconica annotazione a margine, sotto la data del 28 Maggio successivo, nella quale si legge: “Capiuntur et conijciuntur in carcerem tres cardinales” sono stati catturati e gettati in carcere tre cardinali. (2009)


22  - Il 22 Maggio 1541 Piersimone Petrucci di Amelia si presenta dinanzi agli Anziani e deposita i seguenti Capitoli della Gabella del Sussidio, che si offre di osservare per il prossimo quinquennio:

“Coram Vobis Magnifici Signori Antiani Comparisce Piersimone Petrucci de Amelia et offerisce ala gabella del Subsidio per anni cinque proximi da venire incomensando in Kal. de Maio MDXLJ como sequirà da finire, ad ogne mio risico et fortuna con linfrascritti Capitoli, videlicet (cioè):

“Dico voler pagare quanto se deve ala Camera, videlicet scuti trecentotrentasepte per ciasche anno ad baiochi novantasei per scuto in bona moneta con Caposoldi secondo el solito, overo in Roma, overo in Viterbo (“caposoldo”: quota che l’esattore era autorizzato a trattenere nelle riscossioni, come suo emolumento).

“Jtem dico voler pagare in li cinque anni alla Comunità ducati de Carlini octantacinque cioè per rata de tempo, ducati dicissette per ciasche anno.

“Item dico voler pagare la Cera et le Cappe secondo el solito alla Comunità.

“Jtem dico voler stare ala Porta de Pusterla per octo dì al tempo de vendembie, si como è solito ali tempi passati.

“Dico anchora voler cogliere ala Porta quatrini doi per quarto de grano et de legume et per ogne biada coglier quatrino uno per quarto et per ogne soma de uva de Asino dico voler cogliere quatrini sei et per soma de Cavallo o mulo quatrini octo et per soma de mosto quatrini dodicj.

“Domando anchora che tuctj quellj che havessero Exemptione o Capitoli dala Comunità finito elhor (il loro) tempo paghino come li altri con li subsidij, sì come è solito.

“Domando che nisciuno possa remettere più de una soma de uva per appiccare, sensa licentia et che nisciuno possa far Raspino né fora né ad casa, sensa nostra licentia et che nisciuna persona posssa portare canestri de uva  ad casa da quattro rampazzi in su, né per appiccare, né al tempo de vendembie Et questo se intenda per chi non ha vigne et per li operari che vanno ad vendembiare, Et che nisciuna persona possa fare de luvapassa grossa de uva da mosto cioè jn quantità.

“Domando posser procedere contra tucti delinquentj et fraudantj in ogne miglior modo, secundo neli altri Capitoli deli altri antecessori overo in li Capitoli vecchi.

“Jtem si in dicti Capitoli ce fosse cosa jmpertinente (inadatta, inadeguata), offerisce che li Signori Antiani se possano elegere quattro cittadinj quali inseme con loro possano adiognere et sminuire sì come meglio allor parerà”.

I Capitoli vengono accettati ed approvati e lo stesso giorno si stipula il relativo istrumento. (2012)


22  -  Il 22 Maggio 1527 Mastro Luca Frapponi e Mastro Gambarello di Mastro Giacomo, “de partibus Lombardie” lombardi, assumono la costruzione della nuova chiesa del Monastero di S. Stefano, per un corrispettivo di cinquecentottanta ducati. Da circa quindici giorni, Roma era stata invasa e depredata dall’esercito imperiale: dove si costruisce e dove si distrugge! (2014)


23 - Il 23 Maggio 1476 si esaminano alcune suppliche.

La prima è della “poverissima donda (donna) Angelicha moglie de Juliano Desci, dicendo et exponendo che crede essere noto ale prefate V. M. S.  lei essere rimasta vedova senza nisuno appogio con tre figlioli piccolini e stasse inferma malata e solamente de le soe braccia el nutrimento de quanto li bisogna cavare e quanto sia possibile dele braccia de una povera donda tanti figlioli e lei posser alimentare e notrire le V. M. S.  el possono existimare e perché (di) continuo è vexata e molestata dali officiali di decta ciptà ad pagare ... le dative dela decta ciptà al che satisfare non porria se li dicti soj figlioli non lassasse perire de fame”. Le viene concessa l’esenzione dall’imposta sul focolare (il c. d. “focatico”) per dieci anni.

Altra supplica è quella presentata da Francesco di Antonio, il quale espone che, al tempo della podestaria di Baldassare de Leonardellis, di Orvieto, “fo condennato in ducati dodici o circha per una certa rissa (che) fece col forlano, como nelli atti dela decta ciptà se contiene” e, non avendo i denari per pagare, né volendo avere questioni con la comunità, né chiedere ad alcun altro la misericordia che le può concedere la stessa città “e perché la sua povertà è nota ad omne homo”, supplica gli venga cassata la pena e “offerisce la sua persona volerla operare in servitio dela comunità”. Si decide che Francesco paghi un ducato e mezzo durante il periodo in cui resteranno in carica gli Anziani del tempo e, per il residuo, gli si rimetta la condanna. (2008)


23 - Nel corso del Consiglio Generale dei 50 e Speciale dei Dieci, convocato il 23 Maggio 1428 “ad sonum campane, vocemque preconis” al suono della campana e con bando orale dell’araldo,  un Consigliere, “surgens pedibus et vadens ad locum arengharie” sorto in piedi e recatosi al banco riservato alle arringhe, espose che, poiché “Magistrus Angelus hebreus” ha negato un prestito al Comune, “stet pro factis suis” se ne stia per i fatti suoi e rinunzi per l’innanzi a qualsiasi difesa e protezione da parte del Comune, che provvederà a rivolgersi ad un altro ebreo più accondiscendente.

Morto un papa, se ne fa un altro! (1998)


23  -   Dal periodico “AMERIA” del 23 Maggio 1897 si ricava la seguente notizia, sotto il titolo “Antichità amerine”:

“Nei primi giorni del corrente Maggio fu scoperta da un colono nel lavorare la terra in contrada Cenciolello, una tomba probabilmente dell’epoca romana e di cui non fu potuto sapere il contenuto. Essa era coperta a lastroni di terra cotta riportanti il già noto bollo di fabbrica di Lucio Roscio Quieto.

“E’ stata recuperata per l’Archivio comunale un’altra pergamena breve, ma interessante anche per la data remota, risalendo essa al 1282.

“Registriamo da ultimo con soddisfazione la scoperta di un prezioso statuto originale dela nostra città dell’epoca all’incirca di Leone X.

“Non ne fu potuta impedire l’asportazione, ma confidiamo che le autorità possano assicurare il recupero in epoca più o meno prossima, di un oggetto di pertinenza comunale, prima che esso vada a figurare in qualche biblioteca od archivio di Berlino o di Vienna, come altre volte è avvenuto”.

Se lo statuto a cui si accenna nell’articolo risaliva veramente all’epoca di Leone X, se ne dovrebbe dedurre che dovesse trattarsi di una copia del già noto statuto del 1441, del quale se ne conoscono le riproduzioni del 1560 e di epoca anche successiva. (2009)


23  -  Nel consiglio decemvirale del 23 Maggio 1600 si discute di un argomento della massima importanza per la comune sopravvivenza:

“E’ venuto a notitia delli SS.ri Antiani che è per venire qui un Comissario da Roma per voler estraer grani dalla Città essendo che in quella ve ne sia una poca quantità et se si estraesse andarebbe a pericolo che questa Città non si affamasse”. Si delibera di ricorrere al Cardinale Borromeo, protettore della Città, scrivendogli nei seguenti termini:

“Si è inteso che è per venire in questa nostra Città un Commissario per estraerle grani, et essendone qui una poca quantità per servitio publico è parso a questa Comunità pregar V. S. Ill.ma et R.ma che vogli restar servita soccorrer questa povera Communità appresso l’Ill.mo Sig.re Cardinale Aldobrandino nostro padrone che non voglia permettere si facci estrattione nessuna di questi pochi grani che son qui dentro la Città, non essendo quelli forastieri (prodotti fuori), ma raccolti nel nostro territorio per sevitio di quella, che quando ciò fosse apportarebbe forse una fame grandissima con molto disturbo, poiché più presto (è più probabile che) ne siamo in necessità, che ve ne sia d’avanzo di grano. La supplichiamo dunque humilmente che di quei frutti che noi speriamo dalla sua grandezza vogli farci restar consolati in questo sì gran bisogno di sì giusta dimanda”. (2010)


24 - Papa Martino V, con sua lettera inviata agli Anziani il 24 Maggio 1421, desidera che il muro del Lago Vecchio venga riparato. All’uopo, per contribuire alle relative spese, è disposto a rinunziare ad una parte del sussidio che il Comune deve versare annualmente alla Camera apostolica.

Ma poiché il successivo 18 Giugno il Tesoriere camerale notifica al Comune la nuova tabella della  tassa di  sussidio, ammontante a 450 ducati, richiedendone il relativo pagamento, tre giorni più tardi gli Anziani chiedono una sua riduzione, altrimenti ricorreranno direttamente al Papa, ricordandogli la sua promessa di contributo per i lavori di restauro al muro del Lago Vecchio, se mai fosse necessario rinfrescargli la memoria! (1998)


24 - Gli Anziani del popolo ed il consiglio decemvirale, nella riunione congiunta del 24 Maggio 1328 effettuata nella cancelleria comunale, "pro bono et concordia civitatis" per il bene e la concordia cittadina, "et ut mallefitia non remaneant impunita" ed affinché i delitti non restino impuniti, di comune accordo emanarono i seguenti provvedimenti:

"Quicumque ceperit aliquem exbanditum" chiunque catturerà qualche sbandito dalla città, condannato a pagare una certa somma "occasione mallefitij per eum commissi" a causa di un reato da lui commesso "et illum duxerit et presentaverit in fortiam communis" e lo avrà presentato e consegnato nelle mani del Comune, da parte di quest'ultimo abbia "quartam partem" la quarta parte della somma che "idem exbanditus vel alius pro eo solverit dicto communi pro exbandimento seu condemnatione de eo facta" lo stesso sbandito o altri per lui pagherà a causa del bandimento o della condanna, da pagarsi dal camerario non appena pervenuta in sua mano, "ad penam dupli de suo salario" sotto pena di dover pagare il doppio, prelevandolo dal suo salario.

Se lo sbandito catturato era stato condannato "in persona vel membro" cioè a pene corporali, chi lo catturerà, da parte del Comune, avrà "quinquaginta libras cortonenses" 50 libre cortonesi; ed altrettanto spetterà a colui che avrà catturato e consegnato "aliquem ex illis qui fecerunt cavalcatam in territorium Civitatis Amelie qui fuerunt ad accipiendum pecudes in contrata Montis Nigri, seu aliquem ex illis qui fecerunt cavalcatam ad castrum Porchianj" qualcuno di quelli che fecero cavalcata in territorio di Amelia o che razziarono delle pecore in contrada Monte Nero o che fecero cavalcata al Castello di Porchiano.

Inoltre si deliberò "quod si quis exbanditus communis Amelie ceperit aliquem alium exbanditum" se qualche sbandito dal Comune di Amelia avrà catturato altro sbandito, abbia lo stesso premio, come se non fosse stato sbandito, "hoc addito quod habeat securitatem veniendi Amelia presentandi captum, per eum standi et redeundi per spatium .iij. dierum" ed, inoltre, che abbia immunità e sicurezza di venire per consegnare il catturato e quindi stare e ripartire dopo tre giorni; "dummodo predicta locum non habeant in alijs exbanditis qui occiserunt notarium damnorum datorum et in Ceccho mastri Jacobi de Lugnano, qui ab huiusmodi benefitio sint exclusi" ad ogni modo ciò non valga per quanto riguarda quegli sbanditi che uccisero il notaio dei danni dati e neppure nei confronti di Cecco di mastro Giacomo di Lugnano  (che doveva anch'esso averla fatta grossa).

Si stabilì, ancora, "quod si contigerit aliquam executionem fieri in persona alicuius occasione mallefitij commissi per eum" che, se si fosse dovuto procedere ad un'esecuzione personale contro qualcuno, in occasione di un  delitto da lui commesso, "fiat et fieri debeat ipsa executio in ea contrata qua huiusmodi mallefitium fuerit perpetratum" l'esecuzione stessa sarebbe dovuta avvenire nella stessa contrada dove un tale delitto fosse stato commesso. Ed, infine, "quod quicumque fecerit aliquam cavalcatam seu ad cavalcandum fuerit ad Civitatem Amelie, castra Porchiani vel Focis, seu ad aliquem alium locum districtus Civitatis Amelie, de die vel de nocte, causa accipiendi aliquam predam seu accipiendi aliquos homines" che chiunque avesse fatto qualche cavalcata contro la Città di Amelia, i castelli di Porchiano e di Foce o in altri luoghi del territorio della Città, di giorno o nottetempo, al fine di razziare o di catturare uomini, se fosse caduto nelle mani del Comune "quod ducatur ad locum justitie et ibi subspendatur per gulam ita quod moriatur" doveva venir condotto nel luogo delle esecuzioni ed ivi sospeso per la gola, finché non ne seguisse la morte. (2007)


24  -  Guarnolfino  del fu Giovanni di Salvato di Amelia, con suo testamento in data 24 Maggio 1387, ricevuto dal Notaio Ugolino Jacobuzzi, fra l’altro, dispone che, in perpetuo, ogni anno, si confezioni del pane per la quantità di un tino di grano, da distribuirsi ai poveri, “pro Deo et anima patris sui et suorum mortuorum” per amor di Dio ed in suffragio dell’anima di suo padre e dei suoi parenti defunti. (2014) 


24  -  Il 24 Maggio 1552 il chierico amerino Nicolò Franchi, in qualità di Rettore della parrocchia del Castello di Collicello, nomina procuratore il chierico Pietro Petrignani, dottore “in utroque”), affinché, in suo nome, rinunzi, dinanzi alla Santa Sede, alla parrocchia suddetta in favore del chierico amerino Marcello Cansacchi, anch’esso dottore (“in utroque”). Tutto regolare! (2015)


25 - Occorre deliberare circa la sicurezza della Città “tempore rumoris”, cioè in caso di disordini e di pericolo di guerra. Il 25 Maggio 1326 si stabilisce, pertanto, di adottare le seguenti misure:

- Nessuna porta della Città, durante la notte, dopo che sia stata chiusa, possa venire aperta, malgrado qualsiasi permesso, sotto pena di 10  libre.

- A richiesta del Guardiano e degli Anziani, tutti i consoli delle arti, con i rispettivi appartenenti a dette arti, debbano essere dotati di sufficienti armi, secondo il giudizio degli stessi Anziani e, quando ne fossero da loro richiesti a mezzo del pubblico banditore, presentarsi loro dinanzi con dette armi e provvedere, sia di giorno che di notte, alla custodia della città; chi non porterà seco le armi e chi non si presentasse al citato appello, sia punito, rispettivamente, con 5 e con 10 fiorini di multa. E ciascun’arte debba procurarsi una bandiera, a proprie spese.

- Gli Anziani eleggano 125 uomini atti alle armi e nominino fra di essi 5 “capitanei”; si formino 5 drappelli di 25 uomini ciascuno (le c.d.”venticinquine”), con il proprio “capitaneus”, e si inviino a far la guardia, di giorno e di notte, a ciascuna delle quattro porte della città ed al campanile e non possano allontanarsi dal luogo loro assegnato senza licenza del Guardiano, sotto pena di 40 fiorini.

- Gli Anziani, inoltre, eleggano 500 uomini “de populo” e si distribuiscano loro 100 paia di corazze , 100 balestre, 100 pavesi (scudi) e, a 200, altri incarichi e, così armati, si rechino sulla piazza del Comune ogni qual volta ne fossero richiesti a mezzo banditore o in qualsiasi altro modo e porsi a disposizione del podestà, del guardiano e degli Anziani, “ad statum et utilitatem dicti comunis” per sicurezza ed utilità della collettività. 

Chi contravverrà in qualche modo a quanto sopra, venga multato fino a 10 fiorini.

- Gli Anziani, ancora, eleggano 50 uomini “de granditia”, che, nel termine loro assegnato, debbano procurarsi 50 paia di corazze (complete, cioè di schienale) e con altre armi e comparire dinanzi al Guardiano ed ai suoi ufficiali e porsi ai loro ordini; chi contravverrà, sia multato di 20 fiorini “et maiori et minori quantitate, inspecta qualitate criminis et pena”, o con una maggiore o minore quantità, secondo la gravità della colpa commessa.

- Infine, il Guardiano e gli Anziani esaminino attentamente tutte le case site in prospicienza delle mura e facciano murare o munire di inferriata tutte le finestre che non siano aperte ad un’altezza superiore a 20 piedi da terra, sotto pena di 10 libre o più o meno, “secundum qualitatem delicti vel temporis” secondo la gravità del delitto e del periodo in cui viene commesso, a giudizio del Guardiano. (1999)


25 - Nel consiglio decemvirale del 25 Maggio 1471 viene presentata una supplica “per parte del vostro fidelissimo servitore Nicolò de Paulo dela Crastica il quale dice et expone che al tempo de Ser Pietropaulo da Norscia jà potestà de questa ciptà, epso Nicolò fo condemnato in contumacia in trenta ducati per cascione se dice havere ferito Galeocto de Joanni da Porchiano per la qual cosa con humilità supplica alle prefate V.S. se dignino remetterli li benefitij concessi dalli nostri statuti como havete sempre usato fare ad chi li ha domandati, et eo maxime (tanto più) che collo dicto Galeocto ha (avuto) bonissima pace, et la quarta parte offerisce de pagare”.

Nel maggior consiglio del dì seguente, al consigliere Bartolomeo Angelelli Celli “judicio suo” a suo giudizio, la supplica appare “satis honesta” sufficientemente ragionevole e, quindi, “admittatur et fiat” si conceda e segua quanto richiesto.

Nello stesso giorno, si presenta altra supplica “per parte delle infelice  e miserabilj pupille donna Argentina et Chatterina figliole de Joanni Piccinino da Bergamo texitore de panni de lana in questa v. ciptà de Amelia, le quali dicono et expongono como donna Jmperia la loro matre in lo tempo della sua vita venne ad rixa et questione colla moglie de Strelacca sua zia per la quale questione fo condemnata per lo potestà che era ad quel tempo in libre xx, o circha, et mo ce (c’è) corso lo quarto più ... Et perché la loro miseria et povertà  è tanta che non possono vivere senza elimosina, non siria possibile  potessero pagare dicta pena perché non hanno cosa alcuna si non la dote de loro matre ... et essendo dicte pupille provate de tanta povertà ... seranno senza speranza (di) poterse mai nutrire et allevare” Supplicano, quindi che venga rimessa la condanna. Nel successivo consiglio “attenta inopia et calamitate supplicantium, quibus non compati scelus nefandissimum foret” considerata la miseria e la disgraziata condizione delle supplicanti e non tenerne conto sembrerebbe malvagità esecranda, alla loro madre si fa grazia di ogni pena. (2008)


25  -  Nelle riformanze risulta trascritta la seguente lettera, inviata a Roma al “Cardinale di Fiorenza”, sotto la data del 25 Maggio 1600, del seguente tenore:

“Ill.mo et R.mo Sig.re nostro padrone col.mo, le Monache di S. Amando Monasterio di questa nostra Città n’hanno esposto che essendosi loro volontariamente rinchiuse in quel Monasterio per servire a Dio, non hanno altro ch’un picciolo, et angusto horto, nel quale per ricreatione spirituale si trattengono il giorno, essendo prive d’ogn’altro diporto et perché nella nuova fabrica del Convento di S. Agostino vi sono state fatte alcune fenestre, et dubitano ancora non ve se ne faccino dell’altre, che soprastanno, et dominano detto horto, et Monasterio con gran pregiudicio, et scandalo delle persone loro, humilmente ne fanno supplicare V. S. Ill.ma et R.ma, capo di cotesta Sacra Congregatione si degni porger a dette verginelle quell’opportuno rimedio et megliore aggiuto (aiuto) le parerà in questo parte espediente (buona soluzione) perché altrimenti sarebbe forse potissima causa di qualche inconveniente, et scandalo in detrimento delle lor anime, et pregiudicio dell’honore. Ma speriamo confidati (fiduciosi) nella sua grandezza, riportarne quei frutti che desideramo, resultandone gran frutto a quelle stesse Madri. Assicurando V. S. Ill.ma et R.ma che questa sarà una gratia la maggior che noi et tucto questo Publico per hora possiamo sperare. N. Sig.re Dio aumenti il suo felice stato come affettuosamente et con ogni reverenza le baciamo le mani”. (2010)


25  - Il Vescovo di Amelia Giovan Domenico Moriconi, in qualità di Commissario della Camera Apostolica, il 25 Mggio 1547 impone agli Anziani ed agli officiali della Città “Camere Apostolice firmiter obedire mandatis ad jnstantiam Ac(hillis) Pauli Scentoni de Ameria” che prestino piena obbedienza ai comandi della detta Camera Apostolica, emanati su istanza di Achille di Paolo Scentoni di Amelia, “quatenus jnfra terminum duorum dierum a presentatione huiusmodi computandum”, secondo i quali, nel termine di due giorni dalla presentazione della sua istanza, “debeatis et quilibet vestrum debeat cassare jnterlineare abolere et penitus extinguere seu cassarj jnterlinearj abolerj et penitus extinguj facere omnes et singulas jnquisitiones processus sententias et condemnationes factas, formatas et latas per modernum Dominum Potestatem contra dictum Achillem et jn eius contumacia” debbano –e ciascuno di essi debba- cassare, abolire ed immediatamente estinguere –o far cassare, abolire ed estinguere- ogni procedimento, sentenza e condanna formati e pronunciati dal podestà in carica contro detto Achille ed in sua contumacia, “sumpta causa quod vulneraverit quendam Julium de Castro Fornolj” sotto l’imputazione di aver ferito un tal Giulio del Castello di Fornole, “prout nos in sententia desuper lata in causa coram nobis vertente jnter dictum Achillem et Comunitatem Amerinam jn vim spiritualis Commissionis Camere Apostolice” come risulta dalla sentenza dallo stesso Presule, pronunziata in forza di Commissione della Camera Apostolica, nella causa vertente fra il detto Achille e la Comunità di Amelia, “eundem Achillem non repertum culpabilem nec de jure punibilem” avendo riconosciuto detto Achille non colpevole né giuridicamente punibile del reato ascrittogli e, pertanto, “absolvimus et liberamus dictasque sententias et condemnationes cassarj mandavimus, prout latius in actis nostre Curie” lo ha sssolto, ordinando di far cassare la sentenza e la condanna pronunziata dal Podestà, come meglio risultante dagli atti della Curia Vescovile; “et hoc sub pena excomunicationis late sententie et centum ducatorum aurj de facto applicandorum Camere Apostolice si contra feceritis” ed, in caso di inosservanza, sotto la comminatoria della scomunica e della pena di cento ducati d’oro, a beneficio della Camera Apostolica.

Poiché dalle riformanze non risulta che l’imputato appartenesse al ceto sacerdotale, mal si concilierebbe con la procedura ordinaria l’intervento del Presule nel giudizio di proscioglimento dello stesso imputato da un’accusa formulata contro di lui dinanzi alla magistratura podestarile. (2012)

  

26 - La città di Velletri scrive “nobilibus et prudentibus viris” podestà, consiglio e comune della città di Amelia affinché vogliano inviare “unum bonum et expertum notarium” che sia disposto  “ad exercendum officium syndicatus per sex mensibus proxime secuturis, cum salario XII florenorum auri” ad esercitare l’ufficio di sindaco per i successivi sei mesi, con il salario di 12 fiorini d’oro. Angelo Massarucoli, nella seduta consiliare del 26 Maggio 1327, propone di far eleggere il notaio da inviare a Velletri, dando incarico a d.nus Symon de Vallis, giudice ed a Sr. Bartholus notaio “mallefitiorum” dei processi penali, che chiamino sei “bonos notarios et expertos”, i quali si pronunzino circa detta elezione. La proposta viene approvata.  

Risultò eletto il notaio S.r Leonardo Jacobutij il quale, “Christi nomine”, accettò l’incarico. (1999)


26 - S. Filippo Neri. In Amelia, in Via Farrattini, sulla parete sita all'altezza del c.n. 33, un'iscrizione su vecchio intonaco, riaffiorata dopo recenti restauri, reca la scritta "SACEL. S. PHILIPPI  NERIJ". E' probabile che, in epoca antica, il fabbricato contenesse un piccolo oratorio dedicato, da qualche persona pia, al santo, vissuto dal 1515 al 1595. (2001)


26 - Nella seduta consiliare del 26 Maggio 1572, Curzio Clementini fa proposta di inviare una lettera di felicitazioni a Mons. Fantino Petrignani, per il conferimento a lui fatto, da parte del Papa, di un importante incarico -vescovado, secondo Mons. Angelo di Tommaso-. La proposta "vicit per lupinos albos XII del sic, nemine contradiciente", cioè con voti unanimi.

Mons. Fantino Petrignani fu uno del più insigni prelati della Corte Romana. Fra gli appunti lasciatici da Edilberto Rosa, ricaviamo che egli fu "abbreviatore de Parco Maiori", referendario di ambo le Segnature, Priore di S. Gabriele di Cremona, Maggiordomo di Gregorio XIII, Arcivescovo di Cosenza, Nunzio in Spagna, Vice legato di Bologna, Presidente e chierico della R.C.A., Preside del Patrimonio nella Marca e nella Romagna, Commissario delle Armi Pontificie contro il Turco". Morì nel 1606, mentre era Nunzio a Napoli.

Nella nostra Città, fece costruire quel magnifico palazzo, sito sull'odierna Piazza Marconi, che presenta volte e pareti dell'appartamento nobile mirabilmente affrescate. (2004)


26 - Nella seduta anzianale del 26 Maggio 1328, presente il consiglio decemvirale, vengono stabilite le misure con cui sottoporre a gabella prodotti e mercanzie, fra i quali si indicano : grano o segale, 2 soldi la salma; orzo, 12 denari la salma; spelta, 6 denari la salma; fave, 20 denari la salma; cicerchie, 20 denari la salma; ceci e piselli, 2 soldi la salma; sorgo, 6 denari la salma; miglio e panico, 8 denari la salma; seme di lino, 6 denari la salma; seme di senapa, 2 soldi la salma; mosto, 4 denari la salma; uva da bigonci, 3 denari la salma; nocciole, 12 denari la salma; noci, 6 denari la salma; pere ed altri pomi, 4 denari la salma; fichi, 6 denari la salma; ghiande, 2 denari la salma; mandorle, 18 denari la salma; agli, 2 denari la salma; zucche, 2 denari la salma; meloni, cocomeri e cetrioli, 2 denari la salma; cardi per cardare panni, 4 denari al migliaio; calce, 1 denaro la salma; cenere, 12 denari la salma; carbone, 1 denaro la salma; oliva, 4 denari la salma. 

La salma era un'unità di trasporto che, per il bilanciamento del peso, si suddivideva in due raseri, equivalenti ciascuno ad un terzo del rubbio. Al passaggio della Città sotto il dominio pontificio, la salma venne sostituita dalla soma, giunta fino ai nostri giorni per indicare, specificatamente, l’ettolitro.

Si deliberò, inoltre, che chi avesse raccolto o trasportato detti prodotti "in modica quantitate, valoris duorum soldorum et abinde infra" in modesta quantità, di valore non superiore a 2 soldi, "nullam gabellam solvere teneatur" non dovrà pagare alcuna gabella. E chi raccogliesse o trasportasse di detti prodotti una piccola quantità in mano, con paniere o in qualche altro modo "causa commedendi" per proprio vitto, non dovrà pagare gabella "exceptis ficubus sicchis, de quibus solvere teneatur" ad eccezione dei fichi secchi, che dovranno pagare la gabella. Sarà, inoltre, lecito allo spigolatore "deferre spicas absque ulla solutione" trasportare le spighe senza alcun pagamento. Chi porterà detti prodotti da fuori distretto, non dovrà pagare gabella.

Chi commetterà frode "in non assignando fructus quos de terris perceperit, sive ipsos fructus occultando" non denunziando i frutti ricavati dai terreni, ovvero occultandoli, dovrà pagare, oltre il dovuto, "quinque soldos pro qualibet libra" 5 soldi per ogni libbra sottratta al pagamento. E chiunque "possit accusare et denuntiare et credatur eius sacramento cum uno teste fidedigno" possa denunziare il contravventore, facendo credito al giuramento dell'accusatore, con un teste attendibile; "eiusque pene medietas sit communis et alia denuntiantis eiusdem et domini dicte gabelle" e, di detta multa, la metà spetti al Comune e l'altra metà da dividersi fra l'accusatore e l'appaltatore della gabella.

Gli esattori della gabella avranno, altresì, facoltà di "intrare domum, capannam, griptam, casalem cuiuscumque persone causa inveniendi fructus" entrare in casa, in capanne o grotte o nel terreno di chiunque, per cercare i  prodotti. Se nell'elenco dei prodotti tassati non se ne riscontrasse qualcuno, potrà procedersi "de simili ad similem" col criterio dell'affinità. Quindi niente e nessuno se ne poteva  mai salvare! (2007)


26  -   Il 26 Maggio 1474 Ser Nicolò e Piergiovanpaolo fratelli di Sangemini, nobili Signori di Torre di Picchio, rivolgono agli Anziani la seguente istanza:

“A le V. S. se supplica et expone per parte de Ser Nicolao et Pier Jovanpaulo fratelli de Capitoni de Sancto Gemino patronj et Signorj de la Torre de Pichio, li quali dicono che ja multi annj proximj passati, per modo che non è memoria in contrario, li prenominati supplicanti et loro antecessurj et lavoraturj non hanno maj pagata Gabella de cosa alcuna habiano cavato et messo in la ciptà de Amelia et suo tenimento. Ne anche li hominj de questa Mag.ca Ciptà non hanno maj pagata gabella né passo, passando per el tenemento de decta Torre de Pichio. Et poiché la cosa è tanto inveterata et usata in questa forma (che) non se ne trova alcuna cosa certa se no la consuetudine, pare aduncha essere necessario et expediente confirmare per capituli la decta consuetudine; per la qualcosa con humilità se supplica per li prefati Ser Nicolo et Jovanpaulo che attento la gran commodità (che) ne ha questa Mag.ca Comunità et homeni de essa, et anche perché loro et li loro figlioli habiano sempre essere boni figlioli et servitori de questa Mag.ca Comunità, como sempre sono stati per el passato, che decta consuetudine se debia refirmare per publico instrumento et Capituli accio che ne luna parte ne laltra habia ad pagare né passagio né gabella né data, tanto loro patronj et loro successorj quanto loro lavoraturj. Et questo quantunque sia iusto et debito, nientedemeno lo demandano ad gratia singulare da V. M. S. le quale dio conserve in felice stato”.

Nel maggior consiglio dello stesso giorno, il consigliere Pirramo di Ser Arcangelo propone che gli Anziani “faciant in archivio communis diligenter investigare et reperire si sunt iura vel capitula communis cum pichio vel cum d.no Thoma de pogecta vel alio” facciano fare, nell’archivio comunale, diligente ricerca, per vedere se vi siano convenzioni o capitoli comunali fatti con Picchio o con Tommaso di Poggetta o con altri; ricerca da affidare “uno doctore et duabus Civibus expertis” ad un dottore (in legge) e a due esperti cittadini. Dopo di che, gli stessi entrino in contatto con Ser Nicolò per stipulare con esso “utiliter” -con reciproca convenienza- una convenzione “super ea re facienda in capitula” che stabilisca in capitoli la questione in oggetto. (2009)


26  -  Il 26 Maggio 1328 risulta annotato nelle riformanze che gli Anziani Francesco di Nicola, Russolino Rubei, Glorio Raynalducci, Matteo Stracce e Nisio di Angelo, “ex auctoritate eis commissa per oportuna consilia”, autorizzati da opportune delibere consiliari, “deliberaverunt quod camerarius communis det et solvat de bonis dicti communis” stabilirono che il Camerario comunale provvedesse a pagare, con fondi pubblici, “Andreutio Janne de Canali pro quibusdam spiis quatraginta soldos” ad Andreuccio Janne di Canale 40 soldi per alcune delazioni ed a “Tagliacorto dilicante, pro Fusanello portadossi et Mathiolo accursi de narnia” Tagliacorto Delicante, per conto di Fusanello Portadossi e Mattiolo Accursi 100 soldi, “pro spiis factis per eos in servitium communis” per delazioni fatte da loro in servizio del Comune.

Il sistema di ricorrere alle delazioni era di uso comune, ma meraviglia soltanto che i nomi delle “spie” -che normalmente restavano segreti- venissero fatti risultare addirittura in atti amministrativi! (2010)


26  - Il 26 Maggio 1477 “Andreas barbitonsor publicus tubicen communis amerie retulit mihi cancellario communis Amerie bandisse ante festivitatem presentis pascatis resurrectionis bannimenta infrascripta” Andrea barbiere, pubblico banditore del Comune di Amelia (un singolare esempio di doppio incarico!) ha riferito a me Cancelliere comunale di aver, prima dell’attuale festività della Pasqua, effettuato i seguenti bandi:

“Per banno et commandamento per parte del potestà et S. Antiani: che tucti quilli (che) hanno exemptione et non pagano data per el potestà, che fra termine de 3 dì debbia havere pagato uno carlino el mese per ciasche foco et che tucti forestieri da xiiij anni in su debbiano infra termine de 3 dì havere pagato ad Eusebio de Mutio et che se debbano far fare uno bollectino daldecto Eusebio che hanno pagato decto carlino et débbianolo fare registrare al cancelliere et portarlo con loro; advisando che qualunche serà trovato dalli offitiali senza decto bullectino ce pagarà tre bolognini per la executione che faranno; et chi non vorrà pagare decto carlino fra lo decto termine se debbia partire et  de ciò se farà aspra executione”.

Lo stesso giorno, il medesimo ‘barbitonsore-trombetta’ riferisce di aver altresì bandito quanto segue:

“Per parte delli magnifici S. Antiani et delli octo dellarbitrio (una commissione speciale) che non sia veruna persona che venda né pane né vino ad veruno forestiero che non porti elbollectino et che non habbia pagato elcarlino, alla pena de xxv libre per ciascheduno.

“Jtem che tucti li ... (responsabili delle contrade) habbiano advisare quelli della contrata loro che siano obedienti quando siranno commandati, alla pena de xx libre per ciaschuno.

“Jtem che non sia veruna persona de quale stato o conditione se sia che ardisca de gire almolino fora del destrecto nostro senza elbullectino delli S. Antiani, alla pena de x. ducati et de perdimento della bestia et de x. tracti de corda”. (2012)


26  -  Donna Cecca del fu Varazzo di Amelia detiene in enfiteusi, dal Capitolo di S. Fermina, una metà di casa in contrada Borgo. Avrebbe trovato a cederla per due fiorini d’oro, ma se il Capitolo volesse riaverla, si accontenterebbe anche di una somma minore. I Canonici del Capitolo Angelo Pocolelli, Bartolomeo Colaj Rubey di Amelia, Simone di Tomaso, narnese e Petrillo Damiani  napoletano dichiarano di non essere interessati a riprendere detto immobile e danno licenza a Donna Cecca di cederlo a chi vuole, salvi ed impregiudicati i diritti del Capitolo. Con atto rogato dal Notaio Ugolino Jacobuzzi del 26 Maggio 1404, avviene la cessione da Donna Cecca a Tomaso Focaccia ed il contestuale rinnovo dei diritti enfiteutici allo stesso, da parte del Capitolo. (2014)


27 - Papa Alessandro VI, con suo breve del 27 Maggio 1502, intima agli Amerini il pagamento di mille ducati, da versare in mano al Commissario spagnolo Gacet, incaricato della riscossione. Se la somma non verrà saldata, ci penseranno le genti d'arme di Cesare Borgia, di passaggio con macchine ed istrumenti bellici per le nostre terre, per recarsi contro Camerino, a fare "l'esecuzione"; se vi fossero dubbi circa il significato di tale espressione, il Gacet li dissipa, scrivendo: "ve fo sapere che la excellentia del Duca passando de qua ve manderà le genti d'arme sue ad far la executione. El che sirìa la vostra ruina".

E pensare che il Duca Valentino era stato chiamato ad assumere la qualifica di protettore della Città di Amelia (che si era data a lui corpo e beni) e di suo pugno, il 24 dicembre 1501, aveva concluso la lettera di accettazione con le parole: "Exhortàmove ad vivere contenti et quieti con lanimo remoto da offendere altri et certissimi de havere ad omne iusta defensione et debito favore vostro sempre disposti et prompti"! (2001)


27 - Luca Vannetti, Commissario generale del sale apostolico, che si firma "Civis Romanus", il 27 Maggio 1507 scrive agli Anziani:

"... al presente ho receputa vostra lettera quale parla sub nube (cioè in modo poco chiaro) dicendo (che) non sapete per que causa (per quale motivo) siano stati pigliati li homini vostri (probabilmente per rappresaglia) et per volere scrivere ad longum esset vobis fastidium et mihi molestum (e scrivervi a lungo sarebbe per voi fastidioso e per me molesto). Et breviter (Ed in breve) ve fo intendere esser stati pigliati per la somma de cinquecento venticinque ducati di moneta nova del presente anno  como pro dicta summa (per detta somma) più volte ve è stato intimato et pro verificatione predictorum (e per la sua verifica) lo egregio homo Angelo Antonio vostro citadino ve habia facto intendere la voluntà de li dohanieri quando venne ad Roma per lo sale quale non lo potette havere (cioè, in breve: niente soldi, niete sale!). Sic item (e così, pertanto) provederete ad tale pagamento da farsi et presto alias (altrimenti) ve fo intendere che mandarò ad executione quanto me (mi è stato) commesso. Sapienti pauca (A buon intenditor poche parole!)".

Il successivo 25 Luglio si torna a parlare del sale "apostolico". Il tempo passa e il debito cresce. Si fa appello alla cittadinanza: "Si quis voluerit solvere pro amerina communitate mille et quinquaginta ducatos pro precio salis apostolici, videlicet salis veteris compareat coram Cancellario cum suis oblationibus supra gabellam pascui communis". Se qualcuno vorrà pagare per la comunità amerina 1.050 ducati dovuti per pagare il sale della vecchia imposizione, si presenti al Cancelliere e faccia la sua offerta per l'appalto della gabella del pascolo sulle terre comunali: in sostanza, per pagare il sale, si impegnano i proventi della gabella del pascolo! (2007)


27  -  Poiché vi è sospetto che vengano commesse delle frodi nelle pesature del grano che si porta a macinare, il 27 Maggio 1493 nel consiglio decemvirale si tratta,  “quod imponatur aliquis ordo grano quod fertur ad macinandum ut removeretur omnis suspitio que inde possit oriri et nasci” di dare un ordinamento al grano che viene portato al molino a macinare, per rimuovere ogni sospetto che da ciò possa derivare “et sic etiam farina que reportatur a macinando, ad tollendam et removendam omnem fraudem” ed atrettanto dicasi per la farina che si ritira dopo la macinazione, per evitare ogni possibile frode. Nel maggior consiglio del dì seguente si delibera che, “habita informatione de hac re a circumvicinis, unusquisque teneatur et debeat ponderare granum et farinam et solvat dominus dicti grani vel farine unum trientem seu quatrenum pro qualibet salma vel circa tam frumenti quam farine, videlicet tam pro ponderando grano dum ipsum fertur ad molinum, quam etiam pro ponderanda farina dum est macinata et reportata domum tantum solvatur unus ut dictum est quatrenus” assunte idonee informazioni in merito dalle persone delle vicinanze, ciascuno sia tenuto a pesare sia il grano che la farina e paghi un quattrino per ogni salma, cioè si paghi un quattrino sia per pesare il grano che si porta a macinare, quanto per la farina che si riporta a casa dopo la macinazione. “Et ille qui portat ipsum granum si reperiretur aliquam fraudem in ipso grano vel farina commisisse, videlicet a decem libris infra non solvat penam sed tantum emendam; a decem vero libris supra, solvat penam viginti solidorum et etiam emendam rei defraudate” E se colui che porta il grano a macinare risultasse colpevole di frode, se la differenza di peso non supererà le dieci libbre, non paghi pena, ma soltanto il danno procurato; se le supererà, oltre al danno, paghi venti soldi di pena. Inoltre, si bandisca pubblicamente che, “si quis vult esse et stare ad dictum pondus videlicet ad ponderandum et pesandum dictum granum et farinam” se qualcuno volesse l’incarico della pesatura di detti grano e farina per un corrispettivo inferiore ad un quattrino per salma, faccia la sua offerta “et qui pro minori pretio se offeret, illi deliberetur et concedatur” e colui che avrà offerto il minor corrispettivo, avrà assegnata tale mansione.

Nello stesso consiglio si ascolta, altresì, la supplica presentata da “la devota servetrice Donna Angila, figliola de Jacovo mannuzo da porchiano et herede de berardino aliter (altrimenti detto) Zaccharotta suo fratello carnale, che con ciosia cosa che dicto berardino sia stato condennato una con (insieme a) Manni de Saracino, berardino de Gratia et berardino de Carne Jnsalata da porchiano in libre cinquecento de denari et la amputatione della mano, non pagando fra dieci dì, per cascione che acompagnarno paulo de Mannj homicida de po (dopo) facto el mallefitio, benché de la dicta quantità ad dicto Mannj et berardino fosse remesso el beneficio dela confessione: et perché de la dicta heredità, benché minima, dicta donna ne ha pocho ho niente et essendo lei povera persona et gravata de famiglia, recurre ad V. M. S. et al presente Conseglio, se dignino de dicta condemnatione farli quella gratia, è (che è stata) facta ad dicto Mannj et berardino jn pari casu (per la stessa circostanza) et per uno medesemo delicto et medeseme condemnationi, ad ciò non se facia exerptione (differenza) de persona; benché la pena de dicto Manni et berardino de Carne Jnsalata fosse reducta ad summa de ducati dece, niente de manco (nondimeno) non parendo justo pagi (paghi) né più né mancho, se ingengnarà portare questo peso meglio (che) porrà (potrà), secondo la sua povertà, cognoscendo questa farse ad una povera donna, non al delinquente che è passato de questa viata (vita) fore de casa sua con multi affannj; el che etc. quali dio conservi ect.”. Nel consiglio generale successivo, “attento quod ille Zaccharotta iam mortuus est, ut solvat ducatos sexdecim Communi, tempore presentium dominorum Antianorum” in considerazione che “Zaccharotta” è già morto, che Angela paghi sedici ducati durante l’ufficio degli Anziani in carica, altrimenti decada da ogni beneficio. Nel margine inferiore della pagina, vi è un’annotazione: “Solvit Angela eius soror, ut apparet in libro rubro secundo, ad cartas 199” ha pagato la sorella Angela, come risulta a pag.199 del libro dei debitori. Si vede che, in quel particolare periodo storico, non vigeva il principio giuridico, secondo il quale la morte del reo estingue il reato e le relative sanzioni. E meno male che la povera Angela se la sia cavata senza il taglio della mano!

Lo stesso giorno, a distanza di sei anni, il 27 Maggio 1499, risulta riportato nelle riformanze un singolare atto. Poiché gli Amerini il dì 20 precedente, al comando dei Chiaravallesi di Canale, avevano sconfitto in battaglia, presso Mimoia, gli Ortani -che avevano fatto scorrerie contro Porchiano- e ne avevano riportato molti prigionieri, fra cui spagnoli, corsi e di altre varie provenienze ed origini, si deliberò di consegnare gli stessi nelle mani del Commissario papale Domenico di Capranica e di Giovanni Cervellon, Capitano d’armi dell’esercito pontificio. Tuttavia, prima della loro consegna, viene redatto un atto pubblico, mediante il quale tutti i prigionieri, elencati nominalmente nel documento, fra cui 11 spagnoli, 18 corsi e 14 di provenienze diverse, “juravere super crucifisso manu tactis sacris scripturis” giurarono sul Crocefisso e toccando con mano le sacre scritture, “ullo unquam tempore intervenire ad dampna Communitatis Civitatis Amelie et eius Comitatus et destrictus” di non partecipare mai più ad azioni volte a danneggiare la Comunità di Amelia, suo contado e distretto -né ai danni dei Chiaravallesi di Canale- “sub quovis principe et potentatu militentur, sub pena perjurij, nec etiam intervenire ad dampna Nobilium Claravellensium de Canali, excepto dum militarent cum Romana Ecclesia” sotto il comando di qualsiasi principe o autorità, a pena di spergiuro, salvo che si trovassero a militare agli ordini della Chiesa di Roma. (2010)


27  - Nel maggior consiglio del 27 Maggio 1618 si parla, fra l’altro, di una vertenza esistente fra Amelia ed Orte, avente per oggetto la “Selva di Piana”; si avanza la proposta che “sarà bene di constituire in Horte un procuratore per parte della nostra Comunità per fare alcuni atti che occorrono, che sarà di minor spesa che a mandar uno di qua, et perché in questo essamine vi andarà qualche spesa in mandare li testimonij et jnterprete, et per scritture, et altro. Medesimamente si deve eleggere uno Jnterprete per detto essamine, però chi pare d’eleggere”. (Ma che ad Orte si parlava una lingua diversa?)

Nello stesso consiglio si affronta anche un argomento di ordine pubblico:

“Se pare che oltre le pene ordinarie contro li danneggianti nelle riservate (riserve bandite) della Comunità si imponga col consenso et autorità del Sig. Governatore la pena di tre tratti di corda, massime contro quei che più volte vi sono stati trovati”. Sullo stesso tema, si propone: “Tre guardiani soli per le riservate et bandite sono pochi, però se pare d’aggiungervi un altro”, di cui si fa il nome: “Jmerio di Colida”.

Si trattano, inoltre, alcune questioni di diritto privato:

“Donna Palisia da Montecampano desidera fare una finestrella nelle mura di detto Castello in una stanza sua da basso, che non apporterà pregiuditio alcuno, e però supplica per la gratia”. Analogamente, “Pompeo da Macchie supplica per licenza di fare una finestrella nelle mura Castellane, senza sia per essere  in pregiuditio alcuno della muraglia, et Castello”. (2012)


27  -  Il Priore della Cattedrale Don Nicolò Franco deve avere sessanta scudi d’oro dal Chierico di Catanzaro Gian Francesco de’ Sclavis “de Urbe” di Roma. Questi li consegna ad un certo Signor Grafia che, però, rifiuta di passarli al Priore, sotto pretesto che  è creditore egli stesso di Gian Francesco. Per chiudere la questione, il 27 Maggio 1542 fra quest’ultimo ed il Priore si addiviene ad un compromesso. (2014)


28 - La “Comica Compagnia Guarna” di Roma, trovandosi disponibile nella stagione estiva a svolgere la sua attività, a mezzo del suo “Aggente Teatrale” Angelo Solimani, il 28 Maggio 1820 scrive al Gonfaloniere di Amelia che verrebbe con piacere nella nostra Città, “per far recitare in quel Nobile Teatro un corso di trenta recite. La Comica Compagnia è composta di Professori, adorna di una scelta di produzioni e moltissime nuove, con decenti e puliti vestiari e decorazioni analoghe” e dà ampia assicurazione al “rispettabile pubblico, che il divertimento sarebbe onesto e dilettevole”. (1999)


28 - Nel Consiglio dei X del 28 Maggio 1617 vi sono da prendere alcune pressanti decisioni. Una di queste riguarda la condotta chirurgica.

“Dovendosi fare da questa Comunità provisione di nuovo Cerusico, vien proposto dal Sr. Medico della medesima Comunità a tal carica Mr. Camillo Vanni, dello Stato d’Urbino, huomo di età d’anni 40, con honorato testimonio fatto dall’istesso Sr. Medico sì dell’habilità et sufficienza nell’arte della Cirurgia (sic), come delli buoni costumi, et qualità del sugetto”.

La decisione è rimessa al Consiglio Generale, in seno al quale Angelo Cerichelli propone che venga eletto per un anno “Mr. Tomasso Piacenti, essendo lui della Città”.

V’è, inoltre, da deliberare sul pagamento di 71 scudi “per la tassa et ripartimento della spesa fatta nel passaggio del Gran Duca di Toscana, per la cui esattione venne già in principio di questo (mese) uno esattore cavalcante (a cavallo), né fu pagato per non esserci denari dell’entrate ordinarie, et essendo capitata in quel tempo la lettera dell’Ill.mo (Card.) Borghese, fu pregato ad aspettare finché si fossero potuti mettere insieme con la colletta, che si concedé per detta lettera di poter imporsi”.

Anche su tale argomento si rimette al Consiglio Generale, nel quale si decide “che si rimetta un’altra medesima colletta”. 

Tra una colletta e l’altra, ai poveri Amerini non restava che tirare la cinghia! (2000)


28 -  Il 28 Maggio 1516 vengono approvati i capitoli del mercato delle merci e del bestiame, "facta edita et diligenter costituta" compilati, pubblicati e diligentemente stabiliti dai cittadini -a ciò delegati- Angelo Antonio Geraldini, Domenico Mandosi, Pier Francesco Alberti e Stefano Cansacchi, che si riportano come segue:

-"che 'l mercato se faccia el dì del sabato ne la piazza de Sancta Maria de porta de la decta Ciptà, dentro ad le catene et da le catene  ad la porta de dicta piazza cio è ad forestieri contadini et altri habitatori for de la dicta Ciptà et che nullo de ipsi che recasse robba per vendere el dicto dì possano vendere si non nel dicto loco et mercato et ad nullo sia licito comparare (comprare) nel dicto dì fora del dicto mercato per tutto quel dì.

-"che lo bestiame se venda nel dicto dì da la porta de pisciolino fino ad la porta de porcelli et non se debia né possa vendere altrove, exceptis capretti porchetti uccellame et caciascioni quali se vendano ne la dicta piazza et che non se possano vendere altrove.

-"che ad ciaschuno forestiero venente al mercato sia licito comparare da ciptadini et habitanti in Amelia onne et qualunqua cosa fora del mercato senza pagamento de gabella.

-"che nel dicto dì del mercato ad ciascuno sia licito vendere et comparare ognie rascione de bestiame senza pagare gabella in porcelli et questo se intenda solamente per li forestieri venenti al mercato et non per cittadini né contadini et distrettuali.

-"che li macellari dicto dì de mercato non possano per alcuno quesito colore comparare capretti né angelli (sic) né porchetti né ucellame né altre cose simili per rivenderli; possano tamen (tuttavia) comparare per uso loro et de le loro famiglie; possano tuttavia comparare castrati, vitelle, porci, capre, vacche et simili de li quali siano obligati pagare la debita gabella da quattro baiocchi in su; et che nullo pizicarolo né per sé né altri per esso fino ad hora de vespero possa comparare cascio, ova, picioni, pulli né ucellame de nulla sorte né capretti né lepori né porchetti né agnelli et altre cose simili per rivenderle; possano tamen comparare per loro uso et de la loro famiglia; et che hosti o altri per loro non possano comparare cosa alcuna in epso mercato per rivenderla, possano tamen comparare per uso loro et de la loro hostaria et per quelli che magnano ne la loro hostaria.

-"che lo grano, legume et altri biadi se vendano in la dicta piazza et ad nullo sia licito de comparare per cascione de rivenderlo et havendone la sua bastanza per lui et sua famiglia per quello anno et che dicto grano, legume et biado non se possa cavare senza generale decreto, excepto quello che 'l sabato venisse ad dicto mercato qual avanzasse non trovandolo ad vendere et volendolo portare dove ne la levato possano per tucta la domenica cavarlo senza pagamento de gabella.

-"che se nel dicto dì del mercato venisse alcuna mercantia ad alcuno ad posta facta per lui o in suo nome non obstante che la portasse adposta in dicto mercato sia tenuto ad pagare secundo l'ordine de la gabella et non potendose trovare lui sia tenuto el comparatore per tutto quello (che) fosse tenuto quel tale che havesse messa la dicta robba ad ciò che fraude non se cometta contra la gabella.

-"che forestieri non siano obligati ad pagare gabella per alcuna sorta de legnami tanto lavorati quanto no. Ma ciptadini contadini et districtuali siano obligati ad pagare la dicta gabella.

-"che 'l mercato se faccia el sabato et non la domenica ad nisciumo sia licito vendere el dì de la domenica robbe o cosa alcuna venuta nel dicto dì al dicto mercato excepto ucellame, fogliame et cose da orto et altri frutti et biadi.

-"che nel dicto dì del mercato sia ad ciascuno forestiero venente al mercato libero el mettere el trarre ogni generatione de mercantia senza pagamento de gabella et questo se intenda per tutta la domenica proxima secondo li capitoli infrascripti et da la domenica in poi pagi (sic) la gabella.

-"che ad ciscuno forestiero sie lecito venire al mercato con le sue cose da vendere che consistano in numero peso over mesura et con ogni altra mercantia libero et francho da ogni debito civile excepto oblighi de Camera o vero debito criminale et ciascuno sia franco da dicti debiti civili per sé et per le bestie con le quali ha portato mercantie in dicto mercato et per le bestie sue et robbe overo quelle (che) havesse comperato in dicto mercato. Et questo se intenda per tutta la domenica proxima seguente. Et che de le robbe che havesse messe o comparate in dicto mercato avanzando, per tutta la domenica predicta le possano ricavare senza pagamento di gabella riportandola dove le (h)a levate.

-"che nullo contadino o vero districtuale et ciptadino nel dicto dì del sabato possano portare alcuna generatione de mercantia in alcuno altro loco che nel dicto mercato.

-"che ciascuno Castello d'Ameria sia obligato nel dicto dì de sabato far portare nel dicto mercato quattro sorte de robba et nullo contadino possa andare con cosa da vendere ad altro mercato che in quello che se fa in Ameria et che ad nullo sia licito comparare capretti per rivenderli.

-"tutti quelli che comparassero fichi da un centonario in su pagi (sic) la debita gabella et tutti quelli che comparassero vino da un barile in su pagino la debita gabella. Et tutti quelli che comparassero olio da cinque bucali in su pagino la debita gabella.

-"che nullo possa comparare dal portatore de le cose che porta fora de li termini de la piazza.

-"che pollaroli forestieri non possano comparare né polli né picioni (sic) né ucellame né caciascioni né cascio né ova et ad nisciuno sia licito ad vendere dicte cose ad li pollaroli forestieri per alcuno tempo et sia tenuto el terazano per el forestieri, et che li pollaroli de Ameria non possano nel dì del sabato comparare né ova né polli né picioni né ucellame per la terra né in el dicto mercato si non dopo vespero salvo per suo uso.

-"che tutti ciptadini de tutte et singole cose che metteranno o cavaranno pagino la debita gabella excepto quelle cose (che) fossero per uso de la casa loro.

-"che ogni forestieri venente al mercato che comparasse panni scapizi de qualunque sorte sia non pagi gabella et comprando una pezza sana per una peza sola non pagi gabella, da quello in su pagi la debita gabella.

-"che qualunque mette robba el sabato che ne sia facto mercato o rascionamento de mercato prima pagi la debita gabella et stìase ad juramento del comperatore et del venditore si ne era facto mercato si o no.

-"che finito el presente anno la gabella generale se debia cogliere (pagare) in piaza et tutti quelli che non trovaranno el gabelliere al solito loco siano liberi da ogni fraude, siano niente dimeno obligati ad pagare la gabella et credase al juramento loro con uno testimonio se hanno trovato el gabelliero al debito loco o no.

-"che nascendo alcuno dubio in questi presenti capitoli o vero fraude o dubio se fosse fraude o no li magnifici s.ri Antiani che saranno per li tempi lo possino dichiarare et del frodo et pena habiano pieno arbitrio farne quello che ad loro parerà ad ciò che se levi ogni errore.

-"che ogni anno se habiano ad imbossolare venti quattro ciptadini quali se habiano da cavare da doi mesi in doi mesi inseme con li s.ri antiani; quali ciptadini habiano cura del mercato et provedano che li capituli se observino et che nullo gabelliero o oficiali o altri non gravi alcuno contra la forma de li capituli, ad li quali soprastanti se dia juramento in forma valida, quali soprastanti habiano lo quarto delle pene, laltro quarto lofficiali et la metà la Comunità.

-"ad coroboratione de li presenti capituli che ogni persona de qualunque stato conditione grado o pervenientia (provenienza) voglia essere o sia, sia obligato observare li presenti capituli né contra epsi o vero in parte de epsi per alcuno quesito colore venire et contra faciendo caschi in pena de diece libre de denari per ciascuno et ciascuna volta che se contrafacesse, de la qual pena el quarto sia de lacusatore ... el quarto de loficiale che ne farrà executione, el quarto de soprastanti del dicto mercato et laltro quarto de la Comunità de Ameria.

-"che li presenti capiuli se habiano ad notificare circumcirca per el paese ad ciò che li convicini possano venire al dicto mercato.

-"che li gabellieri per tutte le volte (che) non observaranno li sopradecti capituli caschino in pena de quattro ducati doro da aplicarse come detto sopra quarti quarti.

-"che qualunqua persona portasse el sabato pescie (sic) ad vendere in piaza da venticinque libre in giù non siano tenuti ad la gabella.

-"in tucti capituli dove non fosse expressa pena, la pena si intenda de x libre, da applicarse come detto sopra.

-"che li prefati capituli se habiano ad far confirmare per la sede apostolica o vero da mons. R.mo el legato". (2006)


28  -   Il 28 Maggio 1472 venne stipulato, nel palazzo anzianale, un contratto pubblico di pace fra Arcangelo Carleni, detto Crecchella, del Castello di Frattuccia, intervenuto per sé e per conto del figlio Domenico, da una parte, ed Egidio Conti, dello stesso Castello, dall’altra. E’ un edificante esempio di concordia cittadina, che non sarebbe inopportuno praticare anche ai nostri giorni. Vediamone il contenuto.

Le citate parti “sponte fecerunt vicissim et inter (se) videlicet uni alter et alter alteri dicto nomine finem refutationem ac pacem perpetuo duraturam atque valituram, manuum tactu hinc inde interveniente, de omnibus et singulis iniurijs contumelijs mallefitijs culpis excessibus et delictis quomodocumque et qualitercunque per unam dictarum partium dicto nomine contra aliam et per alteram contra alteram usque in presentem diem factis illatis commissis et perpetratis quamvis hic licet non expressis voluerunt tamen dicte partes et quelibet ipsarum dictorum nomine haberi pro expressis ac specifice declaratis et presertim de quadam rixa ut dicitur pridem exorta inter dictas partes. Quam pacem ad invicem fecerunt ... et pro remissione suorum peccatorum promittens quod suo nomine ad invicem dictam pacem concordiam et remissionem ac omnia et singula in hoc presenti instrumento contenta perpetuo et omni tempore rata grata et firma habere tenere actendere et observare et in nullo contrafacere vel venire, (exclusa) aliqua ratione occasione exceptione vel causa de jure vel de facto, sub obligatione et ypoteca omnium eorum et cuiuscumque ipsorum bonorum presentium et futurorum et ad penam quinquaginta ducatorum camere communis Amelie applicandorum a parte contrafaciente auferendorum, qua pena soluta vel non, hec omnia et singula perpetuo rata sint et firma”. (2009)


28  -  Il 28 Maggio 1470 nelle riformanze risulta riportata una lunga vertenza sorta fra Amelia e Todi, iniziata nel mese di marzo, a causa di una mula “onerata lino et ultris (sic) ab olio inventa in fraude jn teritorio Amelia in contrata ubi dicitur lomo morto, prope santam Crucem versus Ameliam per tres balistratas que pertinebat et spectabat ad quemdam Franciscum muctij de aquasparta” carica di lino e di orci d’olio, trovata dai gabellieri di Amelia Giovanni Scalabrino e soci nel territorio amerino per una profondità di tre tiri di balestra, in contrada L’omo Morto, presso Santa Croce; e detta mula, di proprietà di un certo Francesco di Muzio d’Acquasparta, che transitava -a detta dei gabellieri di Amelia- senza aver pagato la dovuta gabella, era stata sequestrata e portata in Amelia. Poiché “esset differentia inter dictum Scalabrinum et Franciscum patronem dicte Mule de loco dicte arrestationis an pertinebat teritorium  ad Civitatem Amelie vel ad Civitatem Tuderti” era sorta contestazione fra i gabellieri e Francesco circa il luogo dove era avvenuto il sequestro, se fosse di pertinenza di Amelia o di Todi, “fuit per homines de Castro Macchie et Castri fractutie declaratum dictum locum pertinere ad Comune Amelie” alcuni uomini dei Castelli di Macchie e Frattuccia avevano dichiarato che esso apparteneva ad Amelia. Gli Anziani in carica al momento del sequestro avevano cercato di eliminare la vertenza, ma senza riuscirvi, “ex defectu et culpa ipsius francisci de aquasparta” per colpa -secondo il Cancelliere verbalizzante- di Francesco d’Acquasparta. “Deinde per certum spatium temporis de presenti mense Maij venerunt multi homines in maxima comitiva armati armis offensibilibus in teritorium Amerinum jn contrada santi focetuli, videlicet homines de Aquasparta jn quo loco ceperunt septem boves Georgij de Castro Canalis habitator in Castro Collicelli” Passato un certo periodo di tempo, nel mese di Maggio una numerosa comitiva di uomini di Acquasparta, armati con armi da offesa, erano venuti in territorio di Amelia, in Contrada Sambucetole ed ivi avevano razziato sette buoi di proprietà di Giorgio del Castello di Canale, abitante a Collicello. Gli Anziani, unitamente a quattro uomini eletti per dirimere la questione, avevano scritto ai Priori di Todi, facendo noti i fatti ed esortandoli a “providere de salubri remedio et maxime de restitutione dictorum bobum indebite et iniuste acceptorum sive ablatorum” prendere una salutare e giusta decisione in merito e, soprattutto, per far restituire i buoi ingiustamente sottratti. Si instaura, quindi, un intenso scambio di lettere agrodolci fra Todi ed Amelia, sempre pronte alla zuffa, di cui la seguente lettera dei Priori Todini è un chiaro esempio:

“Havemo intesa la vostra lettera et eltenore dessa bene considerato, respondimo che se alcuno insulto è stato facto per li homini de aquasparta verso vostri, annuj (a noi) cenerecresce (sic) grandemente et non è stato con nostra voluntà che dexideramo pace colle V. M. S. et non guerra et havemolo per experientia demustrato che sapete quanti insulti havemo davuj (da voi) tollerati, che devete credere ne serriamo possuti vendicare. Ma alpresente havendo nui voluto intendere quisto novo accidente, trovamo essere stati alcuni de aquasparta per uno mulo tolto ad uno de lì, socto colore (col pretesto) defraude degabella, laquale cosa non cepare né iusta né honesta, prima perché venendo da viterbo  ad aquasparta non passa per vostro terreno, salvo non volessevo fare vostro quello de Canali che è nostro che labbiamo comparato (acquistato) et havemone la sententia et intendimo defenderlo et tenerlo per nostro, secundario (in secondo luogo) che nela dicta sententia secontene che nel teritorio de Canale, del collecello et dela fractuccia non se sconta gabella né per vuj né per nuj”.

La diatriba continua a lungo, con ulteriori scambi di picche e ripicche, sempre ammantate da apparenti espressioni di gentilezze e cortesie.

Parafrasando Tassoni, sembra di assistere ad una “Mula rapita” ante litteram! (2011)


28  -  Il 28 Maggio 1441 Tommaso di Arcangelo Jacobi di Amelia concede in soccida a Lorenzo di Filippo, detto Cianchetta, di Macchie, le seguenti bestie:   “unum par bobum domitos” un paio di buoi domati, dei quali “unum pilaminis rubey et alium pilaminis bianchastrini; unum juvenchum pilaminis nigri, unam juvencham pilaminis rubey, unum juvenchum unius anni pilaminis rubey, unam asinam pilaminis bianchacij cum una polletra pilaminis nigri” uno di pelame rossiccio ed un altro biancastro; un giovenco di pelo nero, una giovenca di pelo rossiccio ed altro giovenco, di un anno, di pelo rossiccio; un’asina di pelo biancastro, con una puledra di pelo nero. Il tutto, per l’apprezzo di venticinque fiorini e mezzo. Contemporaneamente, lo stesso Tommaso affitta a Lorenzo nove appezzamenti di terreno, di cui due in contrada Serponte, uno in vocabolo Vallepina e gli altri a Macchie. Detto Lorenzo si obbliga di “bene et sollicite laborare et temporibus congruis” fare il suo lavoro di allevatore e lavoratore con sollecitudine e competenza, ed, a suo tempo, “dare et assignare medietatem omnium fructuum recolligendorum” corrispondere al soccidante la metà di tutti i frutti raccolti.

E’ singolare che la descrizione delle bestie -come constatato altre volte- venisse effettuata soltanto indicandone il sesso ed il colore del pelame, solo raramente facendo riferimento all’età e mai al loro peso. Evidentemente, era ritenuto sufficiente indicare l’ammontare dell’apprezzo, cioè del valore iniziale di stima. (2014)

Ad oltre centodieci anni di distanza, il Priore Nicolò Franco, con atto del notaio Tommaso di Taddeo del 28 Maggio 1555 vende a Mastro Gian Paolo Cirichello “unum casale cum domo, vinea, pergulis et aliis arboribus domesticis plantatum” un casale con fabbricato, vigna, pergolati e piantato con altri alberi da frutto, sito in Contrada Trifignano, al Vocabolo Vattano, per il prezzo di quattrocentocinquanta ducati di carlini. A distanza di qualche mese, l’11 Settembre successivo, ci si accorge che una porzione del detto casale apparteneva alla Chiesa di S. Maria di Porta. A questo punto, il Priore, con altro rogito notarile, assume l’obbligo di indennizzare la stessa chiesa entro sei mesi, offrendo, intanto, la garanzia di Stefano Geraldini. Ma, che si sappia, una vendita di cosa non propria non doveva essere dichiarata nulla? Mistero! (2015)


29 - Il 29 Maggio 1549, rispondendo al bando per l’appalto della gabella “panattarie”, cioè della panificazione, Gisberto Maccabei di Amelia fece l’offerta di 50 ducati all’anno, da versare al Comune, per la durata di sei anni, da pagarsi “de sextaria in sextaria, more solito” cioè ogni sei mesi. Orazio de Magistris prestò garanzia fideiussoria per lui.

Lo stesso giorno, occorrendo trovar denari da parte del Comune, si decise “quod vendatur petium terre” di vendere un appezzamento in località Il Castelluzzo, a condizione che l’acquirente lo rivendesse al Comune per lo stesso prezzo da lui pagato se la Comunità avesse deciso di volervi riedificare il castello che, evidentemente, vi si trovava in passato. Il -non tanto- probabile acquirente si doveva altresì impegnare a non effettuarvi costruzioni. (2008)


29  -  Il 29 Maggio 1633 si diede atto che Francesco Vici, Girolamo Boccarini e Francesco Zuccanti, Anziani della Città, insieme al notaio e cancelliere verbalizzante, a Fernando Prassedio trombetta (“tubicina”) ed ai custodi delle bandite (una sorta di guardie campestri), “se contulerunt ad revidendum et recognoscendum terminos et confines dividentes territorium Civitatis Amerie a territorijs castrorum Attiliani, Lugnani, Alviani, Guardeie et Civitati Tuderti” si recarono a rivedere e controllare i termini ed i confini divisori fra il territorio di Amelia e quello dei Castelli di Attigliano, Lugnano, Alviano e Guardea e della Città di Todi “et dictos terminos omni diligentia visitaverunt et seriatim recognoscoverunt (sic)” e visitarono detti termini con ogni diligenza e, di volta in volta, li riconobbero “et illis bene visis et inspectis, reperierunt nihil esse innovatum” e, dopo averli bene ispezionati, constatarono che non vi furono apportate innovazioni di alcun genere “solemnitatibus in huiusmodi functionibus fieri solitis servatis, et omni etc.” avendo curato che, in dette operazioni, venissero rispettate, nel miglior modo, tutte le solennità solite e consuete. (2009)


29  -  Il 29 Maggio 1327 il podestà Egidio Jannis (Marchi) di Roma chiede licenza al consiglio, affinché “redire possit Romam pro quibusdam suis negotijs operandis et quod possit se absentare a dicta Civitate Amelie per spatium xij dierum, statuto aliquo non obstante” possa recarsi nella sua città per disbrigare alcuni affari ed assentarsi da Amelia per un periodo di 12 giorni, malgrado quanto previsto dagli statuti cittadini. Prima di partire, lo stesso “constituit sapientem virum dominum Symonem de Velletro Judicem dicte Civitatis per ipsum dominum potestatem presentem suum vicarium in offitio potestarie” nomina suo vicario il Giudice Simone di Velletri per sostituirlo nell’ufficio podestarile in sua assenza, “concedens eidem licentiam potestatem et auctoritatem precipiendi, inquirendi procedendi in causis civilibus et criminalibus” concedendogli licenza, potere ed autorità di istruire, investigare e procedere nei processi civili e penali, con ogni facoltà “et omnia et singula faciendi que ipse potest, commictens eidem in omnibus et per omnia vices suas” e fare tutto quanto può fare egli stesso, affidandogli in tutto e per tutto il potere di fare le sue veci.

Due giorni dopo, si delibera che gli Anziani “duodecim sapientes electi per eos, videlicet sex homines de Granditia et sex de populo” a dodici uomini saggi da loro eletti, dei quali sei scelti fra il ceto più elevato e sei fra il popolo, venga data facoltà di “providere, deliberare et ordinare omnia et singula que ipsi expedire viderent super reconciliatione, reformatione et augmento status pacifici Civitatis Amelie” provvedere, deliberare e ordinare quanto sembrerà loro opportuno per la pacificazione collettiva, la crescita  e la conservazione dello stato pacifico della Città e quanto da loro sarà stato deliberato ed ordinato “plenam obtineat firmitatem” abbia pieno vigore, purché non sia in contrasto con l’autorità e le facoltà delle magistrature cittadine. Il loro incarico avrà vigore “usque ad kalendas julij” fino al primo Luglio. (2010)


29  -  Il 29 Maggio 1406, con atto del notaio Ugolino Jacobuzzi, Frate Ambrogio, Priore di S. Agostino, con il consenso degli altri frati, vende una casa, con forno, sita in Amelia, in contrada Colle, di proprietà del convento, alla nobil donna Giovanna Agnaluzzi, di Bassano, feudo degli Orsini di Roma, vedova di Paolello di Silvestro, di Amelia, al prezzo di centosei libre e dieci soldi. (2014)


29  -  Il 29 Maggio 1486 il notaio Matteo Cecchi è chiamato a redigere un atto di procura  di Elia di Emanuele ebreo perugino, ma abitante in Amelia, confermando l’atto col giuramento “manu tactis scripturis ebreorum et secundum legem Mojsi more ebreorum” toccando con mano le scritture ebraiche, secondo la legge di Mosè. (2015)


29  -  Il 29 Maggio 1521 si innesta una vera e propria girandola di doti: Stefano Cansacchi riceve trenta ducati d’oro quale dote di sua moglie Teodorina Cerasi e li passa, quale dote di Camilla sua sorella, al marito Camillo Geraldini, il quale, a sua volta, li passa, quale acconto di cento ducati, a Vittorio dei nobili di Canelli (Chiaravalle?), in dote di Dionora Geraldini, sua moglie! (2015)


30 - Con atto rogato dal Notaio Jacopo Lelli di Amelia il 30 Maggio 1307, al prezzo di 50 libre cortonesi, vengono venduti due buoi, due vacche e tre vitelli “pilaminis blancastrini, cum omnibus vitiis et magagnis occultis et manifestis” di pelame bianco, con tutti i vizi  e le magagne occulti e manifesti. 

Si ha l’impressione che il venditore abbia la coda di paglia e voglia mettere le mani avanti! (1999)


30  -  Il 30 Maggio 1490 viene trascritta nelle riformanze la lettera inviata   dal Nunzio della Camera Apostolica al Tesoriere della Provincia del Patrimonio, Onofrio Tornabuoni e da quest’ultimo fatta pervenire agli Anziani, per la sua osservanza, del seguente tenore:

“Per parte et comandamento del Rev.mo in Christo patre et S. Meser Bartholomeo de Modena Prothonotario Apostolico per lo S.mo jn Christo patre et S. N. Innocentio per la divina providentia papa ottavo, Vice Camorlengo de la Alma Cipta de Roma, Governatore de speciale commissione et mandato de la prefata S.tà, per essere facta diligente examinatione circa le monete infrascripte et trovarse che li Carlini papali bactuti in le Zeche de la sua S.tà et soi predecessori hanno in fineza peso de Argento tanto che veramente Carlinj undici et baiochi doi sonno (sono) ala valuta de uno ducato doro in oro de Camera; Et pertanto se commanda non sia alcuna persona de qualuncha stato, grado o conditione sia, che ardisca né presuma da questo dì in poi tanto in la cipta de Roma, quanto che in omne altra cipta, terra, loco et Castello ala sua S.tà et Sedia Apostolica subiecto, spendere over recepire li ducati de Camera per più che a la valuta de undici Carlinj de bon peso et lega papale, et baiochi doi; et li ducati papali ovvero larghi a la valuta de undici Carlini et baiochi quatro.

“Jtem che tucti pagamenti, quali per qualunche cagione o modo da hogi in poi se havarando (avranno) ad fare de ducati doro in oro se possano fare dicti pagamenti per una quarta parte in dicti Carlinj papali al sopradecto peso et ragione et non sia licito per alcuno modo ali dicti creditori recusare la dicta quarta parte neli dicti pagamenti. Si tali pagamenti o vere (sic) Creditori excedesse la somma de doimila ducati, in quale summa sia, non sia stricto (costretto) el Creditore pigliare in uno pagamento più de ducati cinquecento in Carlini ala ragione sopradicta; et per dare ordine ale altre monete quali indifferentemente in grave preiudicio de coloro che le riceveno, se expendano per dicte Ciptade et lochi de la dicta sede, se commanda che da questo dì impoi nisuna persona presuma de expendere over recepere alcuna generatione de moneta de qual cogno (conio) sia che quella non sia de bono et condecente peso, secondo dicte monete sonno custumate essere sopto la pena infrascripta.

“Jtem che nisuna persona como de sopra da questo dì innanti ardisca expendere né recepere grossi fiorentinj etiam de peso et conveniente lega si non per quatrinj decenove luno. Similemente grossi Milanesi.

“Li grossi luchesi per quatrini IX luno.

“Li Carlinj bolognesi per Carlini (cancellato) XXIJ quatrini luno.

“Li grossi de peso per quatrini deceetotto luno.

“Anchonitane de quale cogno siano (per) quatrinj quatro et mezo luno.

“Coronati de peso et lega consueta per bologninj septe et mezo luno.

“Li Ragonesi de peso et de lega (per) bolognini sei et mezo luno.

“Li Marcelli per bologninj sei et mezo luno.

“Li Tronj per bologninj Tredici luno.

“Li quarti de Milano cioe testonj per bolognini XX luno.

“Li Grossi luchesi per quindici (bol.?) luno et li solli florentini per quatrini doi et mezo luno.

“Et molte altre et singole monete de qualunche altro cogno fossero, excepto papale, per niente (non) se possano spendere salvo per quanto se trovarando valere de bontà de argento et per argento valerando (varranno); declarando circa le monete predicte che non se possano spendere, se non quanto se trovarando essere de peso et lega secondo se fabricano in loro Zeche.

“Jtem che tucte et singole persone sopradicte che havessero monete scarsi overo tosi, (a) far termine de tre dì dal dì del presente bandimento debiano epse monete havere tagliate (spezzate) o fuse overo cavate fora de Terre de Sancta Ecclesia o le debia portare ala Cecha (zecca) dove, reducte ala liga de Carlinj, li serando (saranno) per ipsi (dati) tanti carlini quanto serrà el peso de epse monete, senza alcuna diminutione de factura et de Cecha, la quale factura et Cecha pagarà la Camera Apostolica.

“Et ad ciò non se possa dubitare de alcuna fraude circa ala assignatione de dicte monete in Cecha, li prefati S(ignori) hanno deputato Nardo Ugolino horefice romano ad devere sagiare et pesare monete che si portarando in Cecha, ad ciò sia facto ad ciaschuno el devere (sia dato quanto gli spetta).

“Anchora se notifica ad qualuncha persona (che) de po (dopo) li tre dì dal presente bandimento, fra altrj dece dì fossero trovate monete tose, overo scarse che non fossero integralmente tagliate, li serando (saranno) per li offitiali tagliate et perderando (perderanno) et tertio de dicte monete. Et de po li dicti dece dì, trovandose como de sopra, le perderando integralmente, et oltra incorrerando la pena de altretanto, quanto li serrà trovato de monete tose et scarse, da applicarse per la tertia parte alo executore, laltra tertia parte alo accusatore et serrà tenuto secreto (e l’atro terzo alla Camera Apostolica) et non essendoce lo accusatore, da applicarsi per lo tertio alo executore et li doi tertij ala dicta Camera.

“Anchora se ordina et comanda per obviare ale fraudi, le quale se possono  contro lo tenore del presente bannimento excogitare, che qualuncha persona in qualuncha modo spendesse, overo con qualunche de alcuno pacto o conventione o forma, o cautela de parole, in fraude del presente bandimento, dagesse (desse) dicte monete etiam de peso oltra li pretij predicti, perderà la mità de dite monete, da applicarse come de sopra et coloro che le recepessero oltra li dicti pretij da uno dì in la (in poi) de po la receptione, incurrerando simile pena et de perditione (la perdita) de la mità de dicte monete.

“Anchora se comanda et statuisce che tucti coloro ali quali fossero trovate tale monete tose, overo scarse, non le havendo (se non le avranno) tenute ultra septe dì, verificando da chi le avesse havute, evitarando (eviteranno) la pena sopradicta et serandoli (gli seranno) facte restituire (sostituire) le bone monete in loco de quelle, et tucto el danno serrà de quello tale (che) le havesse date; ma da septe dì in là, (i) tali che le haverando (avranno) recepute appresso de quello (dopo detto termine) se troverando (gli si trovassero) simile monete, incorrerando (incorreranno nel) le pene predicte, senza farli alcuna restitutione de le bone.

“Et ad ciò se habia de le cose predicte ad fare debite executionj et ad nisunio (sic) sia facto torto et indebita executione, la Signoria del Governatore prefato ordinarà (incaricherà) sopra de ciò persone discrete et bone. Nientedemeno qualuncha persona pretenderà (che reclamasse che) le sia facto torto, comparisca nanti alo prefato S. Governatore et sua Signoria li farrà plenaria justitia”. (2010)


30  - Il 30 Maggio 1539 vengono deliberate alcune disposizioni di ordine giudiziario “miserabilium personarum utilitate universorumque civium commodum” in utilità delle persone meno abbienti ed a vantaggio di tutti i cittadini:

“Animadvertentes cunctarum personarum atque maxime pauperum et miserabilium valde interesse ut lites et cause immortales non fiant” essendocisi resi conto del notevole interesse di ogni persona -ed, in modo particolare dei poveri e dei più bisognosi- che le liti e le cause non abbiano una eccessiva durata (letteralmente: non siano immortali!), “statuerunt  quod in causis non excedentibus summam triginta carlenorum papalium Potestas pro tempore, sub vinculo juramenti ac sub pena privationis sui salarij unius mensis” viene stabilito che, nelle cause la cui materia del contendere non ecceda il valore di trenta carlini papali, il Podestà pro tempore, sotto suo giuramento ed alla pena della perdita di un mese di salario, “summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura judicij sola facti veritate inspecta, sine scriptis, sola audientia et extra judicium expedire teneatur et debeat” sia tenuto e debba trattare la controversia in via stragiudiziale, oralmente e senza verbalizzazioni scritte, in modo sommario e senza consegna di citazioni, tenendo conto soltanto dell’accertamento della verità.

“Jtem statuerunt quod in causis que non excedent ultra sex ducatos de Carolenis similiter Causidici et procuratores comparere et se immiscere ... non possint nec valeant ullo modo” Inoltre si stabilisce che nelle cause il cui valore non eccedesse i sei ducati di carlini, gli avvocati ed i procuratori legali non possano né debbano intervenire in alcun modo, “verum acta scribantur per notarium Causarum Civilium cui detur, pro eius mercede ... baiocchus unus pro quolibet actu, secundum statum et morem antiquum” ma i relativi verbali vengano scritti dal notaio delle cause civili, ai quali venga corrisposto, quale mercede, un baiocco per ciascun verbale, secondo un’antica ed inveterata usanza.

“Jtem quoniam sine Causidicorum et procuratorum ope cause tueri et agitari non possint, refirmaverunt quod in causis summam prefatorum sex ducatorum excedentibus usque ad quantitatem viginti quinque ducatorum, intervenire queant ad eorum libitum, sed pro patrocinio non possint habere nec petere nisi Carolenos quinque” ma poiché senza l’opera degli avvocati e procuratori le cause non possono venir difese e trattate, viene ordinato che, in quelle eccedenti il valore dei detti sei ducati, ma non oltre i venticinque, gli avvocati possano intervenire quando vogliano, ma, per il loro patrocinio, non possano chiedere più di cinque carlini. Inoltre, nelle cause eccedenti il valore di venticinque e fino a cinquanta ducati, “pro eorun patrocinio causidici prefati  petere et recipere valeant et possint ducatum unum de Carolenis” detti patrocinatori possano ricevere fino ad un ducato di carlini. “Et abinde supra usque ad quamcumque aliam  summam in jnfinitum” e, da detta somma in su, senza limitazione di valore, possano ricevere due fiorini della Marca “ad rationem qunquaginta baiocchorum pro singulo floreno et non amplius”, in ragione di cinquanta baiocchi per fiorino e non oltre e, comunque, in casi particolari, l’onorario dei patrocinatori potrà venir stabilito “ad pretoris judicium” a giudizio del pretore (Podestà), “eius conscientiam onerando” che si regolerà secondo coscienza.

“Jtem similiter reformaverunt quod Tabelliones pro quolibet rogitu cuiuscunque contractus et cuiuscunque summae -praeter testamenta- petere et recipere possint et debeant bolenenos duos et non ultra, ac pro ipsorum extractione in publicam formam in jnstantia facienda Carolenos duos pro quolibet” E similmente viene stabilito che i Notai possano ricevere per ciascun istrumento e per qualsiasi valore -eccettuati i testamenti- due bolognini e non di più e, per la redazione della copia in forma pubblica, da allegare ad istanze da presentare, due carlini per ciascuna.

Le suddette disposizioni vennero approvate e confermate  dal Cardinale Luogotenente del Legato, sotto la data dell’11 Giugno successivo.

Tali provvedimenti furono adottati con il benefico e filantropico scopo di rendere meno gravose le spese processuali alle persone più povere ed indigenti e di impedire ai patrocinatori legali ed ai notai di chiedere, per le loro prestazioni, esosi corrispettivi. (2012)


31 - Il Vescovo amerino Jacopo il 31 Maggio 1194 dona al Capitolo della Basilica Lateranense le chiese di S. Romana in monte Calvello e di S. Paolo "intra civitatem". 

Il successivo 11 Giugno i rispettivi patroni di dette chiese prestano il loro consenso all'effettuata donazione.

Nella "Visitatio Apostolica" di Mons. Camajani del 1574 la prima chiesa era posseduta da d. Vico Moriconi, "quamquam diruta" sebbene diruta. Di entrambe, attualmente si è persa anche la memoria della loro ubicazione. 

Sarebbe interessante conoscere se e quale relazione vi fosse tra S. Romana e Montecalvello, un piccolo centro del Viterbese, soggetto, per secoli, alla signoria della potente famiglia dei Monaldeschi, originaria di Orvieto. (2001)


31  -   Dal periodico “L’ECO AMERINO” del 31 Maggio 1904, a firma di Edilberto Rosa, venne pubblicato il seguente articolo, sotto il titolo “GLORIE DIMENTICATE”:

“Amelia non difettò mai di uomini illustri nelle scienze e nelle arti. Se nell’architettura e nella scultura mancarono un tempo distinte individualità paesane, ebbe in compenso fra le sue mura un Giovanni Antonio d’Osi, un Silvestro Peruzzi figlio del celebre Baldassare (sic), un Ippolito Scalza e un Antonio da Sangallo che lasciarono qui segnalate testimonianze dei loro talenti. Doveva certamente attendersi un cultore locale della pittura, oltre i valenti qui convenuti da altri luoghi, di quella nobile professione tanto esercitata nei bei tempi dell’arte, segnatamente nell’Umbria. Un nome incertamente pronunciato da taluno era quello di Piermatteo di Amelia, nome che sarebbe tuttora generalmente ignorato, se l’affetto di Mons. B. (1) Geraldini per le patrie memorie, non avesse testé suscitato nuovi studii e ricerche in proposito.

“Coll’autorità del sommo storico e critico d’arte Eugenio Münz (“Les arts à la cour des Papes, etc.”) abbiamo oggi il piacere di constatare non un’oscura fama, bensì la fama luminosa del soggetto in parola, a cui la nostra Amelia diede i natali.

“Piermatteo Lauro Serdenti, altrimenti cognominato De Manfredis, forse dal nome del padre o di un suo antenato, fiorì sullo scorcio del secolo XV e il suo nome figura, in base a contemporanei documenti, tanto da solo che associato nelle opere, a quello di Giovanni Angelico, di Pietro Perugino e di Antonazzo Aquili. Ciò solo dimostra ad esuberanza, ci pare, il valore dell’artista.

“Di versatile ingegno, nelle Cattedre di Orvieto, in quella di Toscanella, e in lavori consimili, al Campidoglio di Roma, a Civitavecchia, a Benevento e altrove lasciò magistrali prove del suo pennello. Queste in parte ancora sussistono. Gli venne infine conferito da Alessandro VI il guardianato, vale a dire una delle prime cariche civili nel governo della città di Fano”.

(1) Belisario (N.d.r.) (2009)


31  -  La Società (Confraternita) del Corpo di Cristo era ancora in cerca di altro metallo per la fusione del campanone, che aveva chiesto di fare il 28 Aprile. Sotto la data del 31 Maggio 1502 nelle riformanze risulta riportato un singolare contratto di prestito: gli Anziani, debitamente autorizzati dal consiglio generale ed a nome del Comune di Amelia “mutuaverunt libras septuaginta metalli ipsius Communis ex munitione acceptis Sotietati Corporis Christi et pro ea viris discretis Cecco Johannis Cechi, Ser Constantio Felici Angeli, Corpellini Cesarino, Chrisostomi et Francesco Antonij Medij” concessero a mutuo 70 libre di metallo, di proprietà comunale, prelevate dal deposito delle munizioni, alla Società del Corpo di Cristo, accettante a mezzo dei suoi rappresentanti Cecco di Giovanni Cecchi, Ser Costanzo di Felice, Angelo Corpellini, Cesarino di Crisostomo e Francesco di Antonio di Meo “pro conficienda campana corporis Christi. Quod quidem metallum predictum omnes et quilibet ipsorum insolidum promiserunt restituere completa dicta campana” al fine della costruzione della campana della detta Confraternita, la quale si impegnò, con giuramento dei citati rappresentanti, a restituire a fusione avvenuta, sotto sanzione di 25 ducati d’oro.

Come sarà stato possibile restituire del metallo adoperato nella fusione di una campana resta tutto da dimostrare. (2010)


31  -  Nella riunione consiliare del 31 Maggio 1528 si è chiamati a deliberare su due argomenti molto dissimili.

Il primo riguarda un problema di incolumità cittadina: “extat contraversia (sic) et jnimicitia inter communitatem amerinam et dominos de montorio et plurimi sunt qui vadunt ex civitate Amerie et eius comitatu ad macinandum granum ad molendina dictorum dominorum ad dictum castrum montorij” esiste controversia ed inimicizia fra la Comunità di Amelia e i Signori di Montoro e molti sono gli amerini che si recano a Montoro a macinare il grano ai mulini di quei Signori, “quod in non modicam utilitatem dictorum dominorum cadit” il che si rivela di non poca utilità per i medesimi. Si decide “quod fiat bannum quod nemo tam civis quam comitatinus civitatis amerie vel habitator dicte civitatis aut comitatus  eat ad macinandum ad molendina castri montorij” che si bandisca pubblicamente  che nessun cittadino o abitante del contado di Amelia si rechi a macinare nei mulini di Montoro, “sub pena confiscationis omnium suorum bonorum et perditionis salme cun bestia et accusator lucretur quatuor ducatos” sotto pena della confisca di tutti i suoi beni e della perdita sia del carico che delle bestie da soma; e, per di più, chi ne farà denuncia avrà quattro ducati di premio. E’ una disposizione che lascia perplessi per la sua acrimoniosa vendicatività.

Altro argomento all’ordine del giorno riguarda un provvedimento di mera convenienza: si ritiene giusto ed opportuno di “mictere oratorem ad dominum Maltestam de balionibus ad condolendum de morte domini Horatij sui fratris, nuper interfecti apud Neapolim ab exercitu cesareo” inviare un oratore a Malatesta Baglioni di Perugia, per porgergli le condoglianze degli Amerini per la morte del fratello Orazio, da poco ucciso presso Napoli dalle truppe dell’esercito imperiale. Si decide di inviare Dardano Sandri.

Malatesta ed Orazio erano figli di Giampaolo, scampato all’agguato del Valentino, ma non a quello tesogli da Leone X, che, attiratolo a Roma, lo fece decapitare in Castel S. Angelo nel 1520. Mala tempora currebant! (2011)


31  - Il 31 Maggio 1536 nelle riformanze risulta annotato l’inventario delle munizioni, così concepito:

“Jmprimis quattro code (forse per affilare)

“Un moschetto

“Archibusi dicidocto da muraglia

“Mortaiolj quattro, doi bonj et doi tristj

“Codette septe

“Balestre quattro vechie

“Martinetti cinque

“Archj d’acciaro trentadoj

“Un capofoco de la Cocina

“Una statera grande

“Doi Anellj grossi

“Tre Cappij da Moschette

“Targonj octo

“Doi Casse

“Un funichio grosso con doi cappij

“Polvere fra grossa et fina libre 112

“Solfo libre 124

“Salnitro grosso libre 100

“Salnitro raffinato libre 85

“Palle in piombo libre 23”.

Ma che tipo di munizioni potevano rappresentare un alare da cucina (capofoco) ed una stadera? Forse come proiettili? (2012)


31  -  Il 31 Maggio 1393, nella sala superiore del palazzo anzianale di Amelia, alla presenza dei testimoni Nicolò d Giovanni Ugolini, Ser Ugolino Jacobuzi e Ser Battista di Ser Leonardo, Maestro Leonardo Bartolomei di Giovanni, romano, “sponte” di sua spontanea volontà, per sé e successori “fecit finem, quietationem, refutationem et pactum de ulterius non petendo”, rilascia ampia e finale quietanza di saldo -dichiarando di nulla più avere a pretendere- a Nicolò Jacobuzi “alias vocato girono”, altrimenti detto Girone, Sindaco incaricato dal Comune ed agente in nome e per conto dello stesso, “de sexagintaquinque florenis boni auri et justi ponderis” di 65 fiorini di buon oro e di giusto peso, a lui spettanti “pro suo salario xxvj mensium  in quibus retinuerat et scolas gubernaverat in eadem Civitate” quale suo salario di maestro per i ventisei mesi che, in detta città, aveva diretto ed amministrato le scuole cittadine. (2014)


31  -  Il 31 Maggio 1517 Fra Antonio Senese, terziario francescano e Rettore di S. Maria in Monticelli, con atto notarile rogato dal notaio Francesco di Cristoforo, si impegna a curare e guarire il lavoratore Stefano di Arcangelo, di Castel dell’Aquila, malato di “morbo gallico”, per il corrispettivo di sei ducati d’oro e, qualora nel successivo autunno si rinnovassero le piaghe e i dolori della podagra, promette di medicarlo, a tutte sue spese, per l’intero mese di ottobre. 

A lume di naso, parrebbe che il notaio Francesco Cristofori, che redasse l’atto, o qualche collaboratore od esperto che vi presenziò, non avesse ben chiare le idee, circa la reale malattia di Stefano, se sembra confondere la podagra con la sifilide!  (2014)


31  -  Il 31 Maggio 1472 Prete Vito “de Sclavonia”, Rettore di S. Matteo di Sambucetole, con altri tre schiavoni dello stesso Castello, anche a nome degli altri abitanti di Sambucetole, rilasciano attestazione al Vescovo Ruggero Mandosi di aver da lui ricevuta in prestito, per dieci anni, una campana della Chiesa di S. Angelo di Ciricano.

Il Castello, com’è noto, era stato, in quegli anni, ripopolato da diverse famiglie “schiavone” (slavi della costa adriatica), fuggite dalla loro patria dopo l’invasione turca seguita alla conquista di Costantinopoli, del 1453, da parte di Maometto II. (2014)


31  -  Il 31 Maggio 1481 si verifica un caso tutt’altro che raro, quando non esisteva ancora una pubblicità sufficiente nei trasferimenti immobiliari. Alcuni Ortani avevano acquistato un terreno che era stato già oggetto di donazione fatta ai Frati Minori di S. Francesco, ma non ancora consegnato. Per il prezzo di diciotto ducati. Per debito di coscienza e per evitare spese processuali, gli acquirenti consegnano ai Frati il terreno acquistato e, per loro fortuna, vengono rimborsati del prezzo pagato dai venditori abusivi. (2015)


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© Giovanni Spagnoli 2013